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Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (2°parte)

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

2° parte


Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati; propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;
e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425, e 427 in materia di utilizzazioni di cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare;
h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in materia di calendario scolastico;
i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo 391 in ordine al riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;
l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell'articolo 473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione dei ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione artistica è competente anche nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti d'arte.
4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori.
8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza

Art. 26 - Circoli didattici ed istituti scolastici

1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d'arte sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che si esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le stesse modalità, le forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti già dotati di personalità giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalità di cui al comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli articoli seguenti.

Art. 27 - Autonomia amministrativa

1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti competenti per territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti scolastici è affidato all'Ente poste Italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
8. Per le assegnazioni di contributi per le attività di aggiornamento e di fondi per l'acquisto dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4.
10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti mortis causa, il prefetto della provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 28 - Vigilanza

1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'articolo 26.
2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.
5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità, invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.
7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 29 - Istituzioni con personalità giuridica

1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.
2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente autorità scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.
3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.
4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti.
5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28.
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

CAPO VI - Norme comuni

Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.

Art. 31 - Elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione.
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
9. Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente

1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.

Art. 33 - Svolgimento delle elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.

Art. 34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali

1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 35 - Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità

1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'articolo 6 , possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 38 - Decadenza

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.

Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali

1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Art. 40 - Regolamenti tipo

1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale

1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 43 - Pubblicità degli atti

1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO VII - Organi collegiali della scuola materna

Art. 44 - Consigli di circolo di scuola materna

1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.
3. Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 10.

Art. 45 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna

1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'articolo 11.

Art. 46 - Collegio dei docenti di scuola materna

1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 7. Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.

Art. 47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna

1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

CAPO VIII  -  Norme particolari

Art. 48 - Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia

1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.

Art. 49 - Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.

Art. 50 - Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche

1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all'
articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della Parte II, titolo VI.

 prima parte


Legge 25 gennaio 2006, . 29 (G.U. n. 32 del 8-2-2006 S.O. n. 34

 

Sabato, 16 Aprile 1994