Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (2°parte)
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
2° parte
Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una
valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi
servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della
sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati;
propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre
componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della
biblioteca di documentazione pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere
in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa
dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo
delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della
scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale
dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del
personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento
attinente alla funzione direttiva;
e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e del
personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata situazione di incompatibilità di
permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della
pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei
posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425, e 427 in materia di utilizzazioni di
cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e
471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al
personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine
all'ordinamento della scuola elementare;
h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in materia di calendario
scolastico;
i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo 391 in ordine al
riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;
l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di
verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della
scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell'articolo
473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in materia di titoli
valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei
conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e
nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della
recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale
competente per la decisione dei ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e
dai regolamenti alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione ritenga
sottoporgli.
2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola
e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini
scolastici, il parere è obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a
carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola
elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di
istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e
problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per
le materie di interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione
artistica è competente anche nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti
d'arte.
4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con regolamento
interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua
tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti
tali scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio
stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali
sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente
riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e
grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori.
8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono
parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione, ove
previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri
sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.
CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26 - Circoli didattici ed istituti scolastici
1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia
amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico,
in relazione ai compiti ad essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d'arte sono
riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro
funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che
si esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita personalità
giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei
limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi
collegiali della scuola. Con le stesse modalità, le forme di autonomia saranno ridefinite
anche per gli istituti già dotati di personalità giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalità di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni recate dagli articoli seguenti.
Art. 27 - Autonomia amministrativa
1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono
i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un
bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di
circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo
annuale.
3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle
istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del
numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché delle
esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai
competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro
disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli
istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità
giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il
contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali
contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario
stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza limite di
somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste dagli
articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il controllo
sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei Conti competenti per territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti
scolastici è affidato all'Ente poste Italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei
conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa,
anche ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da apposita
convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della
pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre che dal
presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro
della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono
firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal
consiglio medesimo.
8. Per le assegnazioni di contributi per le attività di aggiornamento e di fondi per
l'acquisto dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente le disposizioni degli
articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee
sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai
rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4.
10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli
appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al
fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono
assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai
limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano
alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate,
riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute
esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono
i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite
risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri
di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia
scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali
supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle
istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio
preventivo e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro
della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche
su base comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra
istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, la
autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità
o legati è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente,
su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme
vigenti in materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti mortis
causa, il prefetto della provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai
successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte
dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare
l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche
con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per
l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per
l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore
superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso
apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri istituti
ed enti sono approvati dal provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono essere
pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Art. 28 - Vigilanza
1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e
i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'articolo 26.
2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la
giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi su parere di
una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o di qualifica
funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale
e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante
dei genitori degli allievi, membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente
esperto in materia amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti
opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore
agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i
circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.
5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a
quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale
dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati da servire
ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresì sul regolare funzionamento degli organi
collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità, invita gli organi a
provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.
7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio
di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del
consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio
scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello
provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 29 - Istituzioni con personalità giuridica
1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di
amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le
competenze proprie di quest'ultimo.
2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni natura al
personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia
fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascun
istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente
autorità scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla
cessazione dal servizio di tale personale.
3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle
istituzioni di cui al comma 1 è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è
nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.
4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le
verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti.
5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 28.
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni
di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
CAPO VI - Norme comuni
Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali
previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive
categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli
organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta
agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.
Art. 31 - Elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di
intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di
una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei
membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei
consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio
nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di
liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente
l'ordine di presentazione.
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun
candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può
presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando
il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere
non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a
cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un
terzo del numero dei seggi da attribuire.
9. Il voto è personale, libero e segreto.
Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente
1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola
materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria
superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i
rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli
istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli
istituti di istruzione artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di
elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.
Art. 33 - Svolgimento delle elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per
lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento
degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare
per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per
categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone
facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei
rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli
elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività
didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati
alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della
Pubblica Istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la
chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna
categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo
secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.
Art. 34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse
e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il
consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
Art. 35 - Surroga dei membri cessati
1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata
pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che
abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in
possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai
rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del
periodo di durata dell'organo.
Art. 36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità
1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui
all'articolo 6 , possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per
corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del
voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di
istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e
relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati,
nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi,
salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il
voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Art. 38 - Decadenza
1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.
Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali
1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Art. 40 - Regolamenti tipo
1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il
rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento
di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale
1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori
delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità
di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed
idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva
informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale
stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle
proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei
loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di
problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le
comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo
invito può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei
consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di
istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine
conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o
la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della
seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di
istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti
persone.
Art. 43 - Pubblicità degli atti
1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo
della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in
apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle
scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono
pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle
scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono
pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi,
di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
CAPO VII - Organi collegiali della scuola materna
Art. 44 - Consigli di circolo di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio
di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda
l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all'impiego dei
mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti
argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l'altro, stabilire le
modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola
nonché durante l'uscita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e
per l'organizzazione dell'attività medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari
al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano
essere assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività
dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e
di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse
educativo.
3. Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto
dall'articolo 10.
Art. 45 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna
1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'articolo 11.
Art. 46 - Collegio dei docenti di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio
dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è
presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno,
che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l),
dell'articolo 7. Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti
educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui
all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di
informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo
7.
Art. 47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di
gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio
vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di
appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della
scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono
riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i
componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
CAPO VIII - Norme particolari
Art. 48 - Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle
province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle
scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati
rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con lingua
d'insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto
dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua
di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici
provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento
delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di
istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione
ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della
commissione di cui all'articolo 624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma,
decisioni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le
ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da
inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri
espressi dalla commissione di cui al comma 3.
Art. 49 - Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
Art. 50 - Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche
1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle
accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia nazionale
di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si
riferiscono al comitato di valutazione di cui all'
articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo
ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della Parte II, titolo VI.
Legge 25 gennaio 2006, . 29 (G.U. n. 32 del 8-2-2006 S.O. n. 34
Sabato, 16 Aprile 1994