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Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. n.106 del 9-5-2001 S.O. n. 112 - rett. G.U. n. 241 del 16-10-2001)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA

il seguente decreto legislativo:


Testo aggiornato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 pubblica in G.U. n. 194 del 20.8.2013, in vigore dal 4 settembre 2013


Articolo 38 (aggiornato)

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente» possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitari o, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizi o rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».

 

Venerdì, 30 Marzo 2001