Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. n.106 del 9-5-2001 S.O. n. 112 - rett. G.U. n. 241 del 16-10-2001)
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Testo aggiornato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 pubblica in G.U. n. 194 del 20.8.2013, in vigore dal 4 settembre 2013
Articolo 38 (aggiornato)
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998)
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente» possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitari o, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizi o rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».
Venerdì, 30 Marzo 2001