Mercoledì, 4 Dicembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decisione 2000/204/CE CECA del Consiglio e della Commissione del 24 gennaio 2000 (G.U. n. L 070 del 18/03/2000

Relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2000


relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

(2000/204/CE, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 primo comma, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, sentito il Comitato consultivo e previo accordo unanime del Consiglio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo(1),

considerando che è opportuno approvare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996,

DECIDONO:


Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, i protocolli allegati, nonché gli scambi di lettere e le dichiarazioni acclusi all'atto finale.

I testi dell'accordo, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.


Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del Consiglio e del Comitato di associazione viene decisa dal Consiglio su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, ogni volta conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Conformemente all'articolo 79 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante del presidente del Consiglio presiede il Comitato di associazione conformemente all'articolo 82 dell'accordo e presenta la posizione della Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 96 dell'accordo. Il presidente della Commissione procede alla stessa notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per la Commissione

Il Presidente

R. PRODI


Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA



 

Lunedì, 24 Gennaio 2000