Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione del 26 gennaio 1998 (G.U. n. L 97 del 30/03/1998)
Relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina
del 26 gennaio 1998
Relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (98/238/CE, CECA)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone
e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,
sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando che occorre approvare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, firmato a Bruxelles, il 1° luglio 1995,
DECIDONO:
Articolo 1
Sono approvati a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, i protocolli allegati e le dichiarazioni accluse all'atto finale.
I testi dell'accordo, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
1. La posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del Consiglio di associazione e del comitato di associazione viene decisa dal Consiglio, su proposta della Commissione, o, se del caso, dalla Commissione, sempre in base alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
2. A norma dell'articolo 79 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante del presidente del Consiglio presiede il comitato di associazione, a norma dell'articolo 82 dell'accordo e presenta la posizione della Comunità.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 96 dell'accordo. Il presidente della Commissione procede alla stessa notifica per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1998.
Per la Commissione
Il Presidente
J. SANTER
Per il Consiglio
Il Presidente
R. COOK
Lunedì, 26 Gennaio 1998