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Decisione n. 2011/636/UE del 21 settembre 2011 di esecuzione della Commissione del (G.U. n. L 249/18 del 27-9-2011)

Che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una prima regione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2011
che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una prima regione
(2011/636/UE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ( 1 ), in particolare l’articolo 48, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


(1) Una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento VIS, la Commissione è tenuta a stabilire la data a partire dalla quale entra in funzione il VIS.


(2) Come disposto dall’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento VIS, la Commissione ha adottato tre decisioni necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali: decisione 2009/377/CE della Commissione, del 5 maggio 2009, che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ( 2 ); decisione 2009/756/CE della Commissione, del 9 ottobre 2009, che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti ( 3 ), e decisione 2009/876/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti ( 4 ).


(3) Conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del regolamento VIS, il giorno dell’adozione della presente decisione la Commissione ha reso una dichiarazione sul positivo completamento di un collaudo generale del VIS.


(4) Conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento VIS, gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS riguardanti tutte le domande nella prima regione, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.


(5) In conformità dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento VIS, la Commissione ha adottato la decisione 2010/49/CE del 30 novembre 2009, che determina le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) ( 5 ). In base alla suddetta decisione, la prima regione in cui deve cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema VIS per tutte le domande comprende: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia.


(6) Le condizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento VIS, risultano pertanto soddisfatte; la Commissione è ora tenuta a stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella prima regione.


(7) In considerazione della necessità di stabilire la data d’inizio del VIS nell’immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(8) Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.


(9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 6 ). Il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.


(10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 7 ); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.


(11) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 8 ) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ( 9 ), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 10 ), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ( 11 ).


(13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ( 6 ).


(14) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.


(15) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE


                                                                                                                                  Articolo 1

Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dall’11 ottobre 2011 nella prima regione determinata con decisione 2010/49/CE.


                                                                                                                                 Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


                                                                                                                                 Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2011


Per la Commissione

Il presidente

                                                                                                                José Manuel BARROSOIT





( 1 ) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

( 2 ) GU L 117 del 12.5.2009, pag. 3.

( 3 ) GU L 270 del 15.10.2009, pag. 14.

( 4 ) GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30.

( 5 ) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62.

( 6 ) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

( 7 ) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

( 8 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

( 9 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

( 10 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

( 11 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.



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Dichiarazione della Commissione relativa al positivo completamento di un collaudo generale del sistema d’informazione visti

Conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ( 1 ), la Commissione dichiara che è stato positivamente completato un collaudo generale del VIS, effettuato dalla Commissione insieme agli Stati membri.

 

Mercoledì, 21 Settembre 2011