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Legge 19 novembre 1984, n. 950

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980

Legge 19 novembre 1984, n. 950

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:

a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale;

b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.

2. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 12 e 8 degli atti stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.

    Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.

    Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale

    Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di fissare delle norme comuni relative al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all'estero, tenendo presente la Raccomandazione relativa al diritto di matrimonio adottata a Vienna l'8 settembre 1976 dall'Assemblea Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni:


Articolo 1

Ciascuno Stato Contraente si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all'estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione vengono assimilati ai cittadini di uno Stato Contraente i profughi e gli apolidi il cui status personale è regolato dalla legge di detto Stato.


Articolo 3

Le indicazioni che devono essere riportate nel certificato sono scritte in carattere latino stampatello; possono essere inoltre scritte nei caratteri della lingua dell'autorità che rilascia il certificato.

                                                                               Articolo 4

1.Le date devono essere scritte in cifre arabe e indicare, nell'ordine, sotto le abbreviazioni Jo, Mo e An, il giorno, mese ed anno. Il giorno e il mese devono essere indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell'anno vengono indicati con cifre da 01 a 09.

2. I nomi dei luoghi menzionati nel certificato devono essere seguiti dal nome dello Stato in cui si trovano qualora detto Stato sia diverso da quello dell'autorità che rilascia il certificato.

3. Devono essere usati solo i seguenti simboli: per indicare il sesso maschile, la lettera M; il sesso femminile la lettera F; per indicare la cittadinanza, le lettere usate per indicare lo Stato d'immatricolazione delle automobili; per indicare la condizione di profugo, le lettere REF; per indicare la condizione di apolide, le lettere APA.

4. Qualora un precedente matrimonio sia stato sciolto, nella casella 12 del certificato devono essere menzionati il cognome e i nomi dell'ultimo coniuge nonché la data, il luogo e il motivo dello scioglimento. Per indicare il motivo dello scioglimento devono essere usati solo i seguenti simboli:

in caso di decesso, la lettera D;

in caso di divorzio, le lettere DIV;

in caso di annullamento, la lettera A;

in caso di scomparsa, le lettere ABS.

                                                                                  Articolo 5

Se l'autorità competente non è in grado di riempire la casella o alcune di esse, detta casella o dette caselle devono essere annullate con trattini.

                                                                                  Articolo 6

1. Sulla facciata anteriore del certificato le rubriche fisse, escluse le abbreviazioni previste dall'articolo 4 per quanto riguarda le date, sono stampate almeno in due lingue, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato che rilascia il certificato ed in francese.

2. Il significato dei simboli deve essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, nonché nella lingua inglese.

3. Sul retro di ciascun certificato devono essere indicati: un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo; la traduzione delle rubriche fisse nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, se dette lingue non sono state utilizzate sulla facciata anteriore; una sintesi degli articoli 3, 4, 5 e 9 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità che rilascia il certificato.

4. Le traduzioni devono essere approvate dal Bureau della Commissione Internazionale di Stato Civile.

                                                                               Articolo 7

I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell'autorità che li rilascia. La loro validità è limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio.

                                                                              Articolo 8

1. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o della adesione, gli Stati Contraenti indicheranno le autorità competenti per il rilascio dei certificati.

2. Ogni successiva modifica verrà notificata al Consiglio Federale Svizzero.

                                                                              Articolo 9

Ogni modifica del certificato da parte di uno Stato deve essere approvata dalla Commissione Internazionale di Stato Civile.

                                                                             Articolo 10

I certificati sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte alla presente Convenzione.


                                                                             Articolo 11

La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

                                                                             Articolo 12

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. La Convenzione entrerà in vigore, nei confronti dello Stato che la ratificherà, accetterà, approverà o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

                                                                            Articolo 13

Qualunque Stato potrà aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.

                                                                           Articolo 14

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

                                                                            Articolo 15

1. Ogni Stato al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in ogni altro momento successivo, potrà dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori dei quali cura le relazioni internazionali, o a uno o più di detti territori.

2. Detta dichiarazione verrà notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della notifica. Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

                                                                               Articolo 16

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di durata.

2 Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verrà notificata al Consiglio Federale Svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati.

                                                                             Articolo17

1. Il Consiglio Federale Svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione;

c) ogni dichiarazione riguardante l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data della relativa entrata in vigore;

d) ogni denuncia della Convenzione e la data dell'entrata in vigore;

e) ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 8.

2. Il Consiglio Federale Svizzero comunicherà al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1. 3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verrà trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verrà depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia certificata conforme verrà trasmessa, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verrà trasmessa altresì al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. (Seguono le firme)

1. Stato

2. Servizio dello stato civile di . . . . . . . . . . . . . . .

3. Certificato di capacità matrimoniale Valido sei mesi

4. In base ai documenti prodotti

5. Cognome

6. Nomi

7. Sesso

8. Cittadinanza

* 9. Data e luogo di nascita

10. Residenza abituale

11. Luogo e numero del registro di famiglia

12. Precedente matrimonio con Sciolto da il . . . . . . . . a . . . . . . . .

13. Data di rilascio Firma, timbro 14. * Scrivere REF per rifugiato e APA per apolide

Certificato rilasciato in applicazione della Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980.

Le iscrizioni vanno apposte in stampatello, in caratteri latini; esse possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua dell'autorità che rilascia il certificato.

Le date vanno scritte con numeri arabi, indicando successivamente giorno, mese e anno.

Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre.

I primi nove giorni del mese ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati con numeri da 01 a 09.

Il nome delle località è seguito dal nome dello Stato ove esse si trovano qualora tale Stato non sia quello la cui autorità rilascia il certificato.

Se una casella o parte di una casella non può essere riempita, in essa devono essere posti dei trattini.

Le modifiche e le traduzioni devono essere preventivamente approvate dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile.


TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. -

Il testo facente fede è unicamente quello qui sopra riportato.

Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e nomi Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di favorire l'unificazione del diritto relativo ai cognomi e nomi attraverso norme comuni di diritto internazionale privato, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

                                                                              Articolo 1

1. I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. 2. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità.

                                                                              Articolo 2

La legge indicata dalla presente Convenzione viene applicata anche se si tratta della legge di uno Stato non Contraente.

                                                                              Articolo 3

Gli estratti degli atti di nascita devono indicare il cognome e i nomi del bambino.

                                                                              Articolo 4

L'applicazione della legge indicata dalla presente Convenzione può essere esclusa solamente se è palesemente incompatibile con l'ordine pubblico.

                                                                               Articolo 5

1. Qualora l'ufficiale di stato civile che redige l'atto si trovi nell'impossibilità di conoscere il diritto da applicare per determinare i cognomi e i nomi della persona interessata, applica la propria legge nazionale e ne informa l'autorità dalla quale dipende. 2. L'atto così redatto deve poter essere rettificato mediante una procedura gratuita che ciascuno Stato si impegna ad istituire.

                                                                               Articolo 6

1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuno Stato può riservarsi di applicare la sua legge nazionale qualora la persona interessata risieda abitualmente nel suo territorio.

2. La determinazione dei cognomi e nomi secondo detta legge vale unicamente per lo Stato Contraente che ha fatto la riserva.

3. Non è ammessa alcuna altra riserva 4. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione potrà, in qualunque momento, ritirare in tutto o in parte la riserva che aveva fatto. Il ritiro verrà notificato al Consiglio Federale Svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

                                                                              Articolo 7

La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

                                                                              Articolo 8

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti dello Stato che la ratificherà, accetterà, approverà o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

                                                                               Articolo 9

Qualunque Stato potrà aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione verrà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.

                                                                              Articolo 10

1. Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualunque altro momento successivo, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori, o a uno o più di detti territori, dei quali cura le relazioni internazionali.

2. Detta dichiarazione verrà notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica.

3. Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata con notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

                                                                            Articolo 11

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limite di durata.

2. Ogni Stato parte della presente Convenzione avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento, dopo la scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verrà notificata al Consiglio Federale Svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati.

                                                                              Articolo 12

1. Il Consiglio Federale Svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli altri Stati aderenti alla presente Convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione;

c) ogni dichiarazione relativa alle riserve o al loro ritiro;

d) ogni dichiarazione concernente l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la relativa data di entrata in vigore;

e) ogni denuncia della Convenzione e la data di entrata in vigore.

2. Il Consiglio Federale Svizzero comunicherà al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1. 3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata sarà trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia certificata conforme verrà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verrà inoltre inviata al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

(Seguono le firme)

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 22 gennaio 1985, n. 18.

(2) Della convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

Lunedì, 19 Novembre 1984