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Decisione n. 281/2012/UE del 29 marzo 2012 Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L/1 del 30-3-2012)

Che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

DECISIONI



DECISIONE N. 281/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 2012

che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»


                                                                                          IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ),

considerando quanto segue:


(1) Alla luce dell’istituzione di un programma comune di reinsediamento UE volto ad aumentare l’impatto degli sforzi dell’Unione in materia di reinsediamento, ossia nel fornire protezione ai rifugiati, e a massimizzare l’impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare a livello di Unione priorità comuni in questo settore.


(2) L’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che le politiche dell’Unione di cui al capo relativo ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione siano governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che, ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del suddetto capo contengano misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio.


(3) A tale scopo sono stabilite priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento per il 2013, quali figurano nell’allegato aggiunto alla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) dalla presente decisione, in base a due categorie, la prima delle quali dovrebbe comprendere le persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e la seconda dovrebbe comprendere le persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni annuali di reinsediamento dell’UNHCR e per cui l’azione comune dell’Unione contribuirebbe in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione.


(4) In considerazione delle esigenze di reinsediamento stabilite nell’allegato, aggiunto alla decisione n. 573/2007/CE dalla presente decisione, che elenca le priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento, è altresì necessario fornire un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfare le loro esigenze particolari.


(5) Data l’importanza dell’uso strategico del reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l’attuazione dei programmi di protezione regionale, è necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per il reinsediamento delle persone provenienti dalla Tanzania, dall’Europa orientale (Bielorussia, Repubblica di Moldova e Ucraina), dal Corno d’Africa (Gibuti, Kenya e Yemen), dal Nord Africa (Egitto, Libia e Tunisia), o da qualsiasi altro paese o regione designati in futuro.


(6) Al fine di incoraggiare un maggior numero di Stati membri ad avviare misure di reinsediamento, è ugualmente necessario fornire un ulteriore sostegno finanziario agli Stati membri che decidono di procedere al reinsediamento di persone per la prima volta.


(7) È inoltre necessario stabilire le norme relative all’ammissibilità delle spese per il sostegno finanziario supplementare ai fini del reinsediamento.


(8) A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.


(9) A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.


(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:


a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri ricevono un importo fisso conformemente al paragrafo 3 bis per ciascuna persona reinsediata sulla base di una o più delle seguenti priorità:

a) persone provenienti da regioni o paesi designati per l’attuazione di un programma di protezione regionale;

b) persone appartenenti ad uno o più dei gruppi vulnerabili seguenti:

minori e donne a rischio,

minori non accompagnati,

sopravvissuti alla violenza e/o alle torture,

persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo se tali persone sono reinsediate,

persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica e/o fisica;

c) le priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento per il 2013 elencate nell’allegato della presente decisione.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:



«3 bis. Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a 4 000 EUR per ciascuna persona reinsediata sulla base delle priorità elencate al paragrafo 3.

Nei casi indicati di seguito l’importo fisso è aumentato come segue:



  • 6 000 EUR per ciascuna persona reinsediata per gli Stati membri che ricevono dal Fondo l’importo fisso per il reinsediamento per la prima volta,

  •   5 000 EUR per ciascuna persona reinsediata per gli Stati membri che hanno già ricevuto dal Fondo l’importo fisso per il reinsediamento una volta negli anni precedenti di operatività del Fondo.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:


«4. Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona sulla base di più di una delle priorità dell’Unione in materia di reinsediamento elencate al paragrafo 3, esso riceve l’importo fisso per tale persona una sola volta.»;


d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:


«6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro il 1 o maggio 2012, una stima del numero di persone che intendono reinsediare, sulla base delle priorità elencate al paragrafo 3, nel corso dell’anno civile seguente, compresa la ripartizione per ciascuna delle categorie di cui al suddetto paragrafo. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all’articolo 52.»;


e) è aggiunto il paragrafo seguente:


«7. I risultati e l’impatto dell’incentivo finanziario per le misure di reinsediamento sulla base delle priorità elencate al paragrafo 3 sono oggetto, da parte degli Stati membri, della relazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, e da parte della Commissione della relazione di cui all’articolo 50, paragrafo 3.»;


2) all’articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente:


«5. L’importo fisso assegnato agli Stati membri per ogni persona reinsediata è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.»;


3) il testo di cui all’allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato alla decisione n. 573/2007/CE.


                                                                                                                                         Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.


Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2012

                                                                                                                            Per il Parlamento europeo    

                                                                                                                            Il presidente M. SCHULZ


Per il Consiglio

                                                                                                                            Il presidente N. WAMMEN



( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 161) e decisione del Consiglio in prima lettura dell’8 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

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«ALLEGATO

Elenco delle priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento per il 2013

1) Rifugiati congolesi della regione dei Grandi Laghi (Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia);

2) rifugiati provenienti dall’Iraq in Turchia, Siria, Libano e Giordania;

3) rifugiati afghani in Turchia, Pakistan e Iran;

4) rifugiati somali in Etiopia;

5) rifugiati birmani in Bangladesh, Malaysia e Thailandia;

6) rifugiati eritrei nel Sudan orientale.»

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Martedì, 17 Aprile 2012