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Schema del decreto legislativo n. 466 del 17 aprile 2012 Camera dei Deputati

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

CAMERA DEI DEPUTATI

n. 466

Atto del governo sottoposto a parere parlamentare


Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. del 1.8 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Vista la legge 15 dicembre 2011. n, 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 - e, in particolare, l'articolo 21, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le altre, della predetta direttiva 2009/52/CE. nonché l'articolo 24 che, ai fini dell'esercizio delle deleghe, richiama l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante

disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza de1l'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

Vista la legge 23 agosto 1.988. n. 400. recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del1'immigra7.ione e nonne sulla condizione dello straniero:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3.1 agosto 1999. n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con la legge 23 aprile 2002, n. 73. recante "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e dì lavoro irregolare" e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. a norma dell'art 8 della legge 14 febbraio 2003 n.30". e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto l'articolo 603-bis del codice penale. recante il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …...........;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. adottata nella riunione del …..........;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro c delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia dell'economia e delle finanze e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1


1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286, successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 22. dopo il comma S, sono inserti i seguenti:

"5-bis. Il nulla asta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso ]'Italia e dell'emigrazione clandestina da1J'Ttalia

verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo

sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. II nulla asta al lavoro è, altresì. rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificali o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6. salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla asta è comunicata al Ministro degli affari esteri tramite i collegamenti telematici."


b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti commi:


" 12-bis. Le pene per il fatto previsto da! comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

2) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;


3) se
i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell 'articolo 603·bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penate instaurato nei confronti del datore di lavoro. un permesso di soggiorno ai sensi dell"articolo 5. comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alta definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.".

  1. Il comma 7 dell'articolo 22 è abrogato .”

2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dc1lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono ali 'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati. nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185. convertito, con modificazioni. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.

ART. 2

Al decreto legislativo 8 giugno 2001. n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" è aggiunto il seguente:

"25 - duodieces. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) .

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22. comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

ART. 3

1. Nelle ipotesi di. cui all'articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 0.286 del 1998, ai fini delle determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo de! permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.

ART. 4

1. II Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno.

2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunica alla Commissione Europea il numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore di attività a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche il rapporto percentuale rispetto al numero totale dci datori di lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.

ART. 5

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Giovedì, 19 Aprile 2012