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Legge 12 gennaio 1991, n. 13 (GU n.14 del 17-1-1991 )

Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica

Entrata in vigore della legge: 1/2/1991

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

  1.  Il  Presidente  della  Repubblica,  oltre  gli  atti   previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali  e  quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato  generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti  altri  atti,  su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del  Ministro competente:
    a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
    b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
    c) nomina del presidente e del segretario generale del  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
    d)  approvazione  della  nomina  del  governatore   della   Banca d'Italia;
    e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge  23  agosto  1988,  n. 400;
    f) nomina e conferimento  di  incarichi  direttivi  a  magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
    g) nomina  del  presidente,  dei  presidenti  di  sezione  e  dei componenti della commissione tributaria centrale;
    h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non  inferiore a dirigente generale o equiparata;
    i) nomina e destinazione dei commissari  del  Governo  presso  le regioni;
    l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
    m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
    n) nomina  degli  ufficiali  delle  Forze  armate  di  grado  non inferiore a generale di brigata o equiparato;
    o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore  delle  tre  Forze armate;
    p) nomina del presidente  del  Consiglio  superiore  delle  Forze armate;
    q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e  dei  comandanti  di  corpo d'armata e di squadra navale;
    r) nomina del segretario  generale  del  Ministero  degli  affari esteri;
    s) nomina del capo  della  polizia  -  direttore  generale  della Pubblica sicurezza;
    t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
    u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
    v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
    z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali  e nomina dei relativi commissari;
    aa) concessione della cittadinanza italiana;
    bb)  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al  Presidente  della Repubblica;
    cc)  provvedimento  di  annullamento  straordinario  degli   atti amministrativi illegittimi;
    dd) conferimento di ricompense al valore e  al  merito  civile  e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne,  nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica  sia prevista dalla legge;
    ee) concessione del titolo di citta';
    ff) atti per i quali la forma del decreto  del  Presidente  della Repubblica sia prevista  dalla  legge  in  relazione  a  procedimenti elettorali o referendari;
    gg) atti per i quali la forma del decreto  del  Presidente  della Repubblica sia prevista da norme di attuazione  degli  statuti  delle regioni a statuto speciale;
    hh)  atti  di  indirizzo  e   di   coordinamento   dell'attivita' amministrativa delle  regioni  e,  nel  rispetto  delle  disposizioni statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province autonome di Trento e Bolzano,  previsti  dall'articolo  2,  comma  3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    ii) tutti gli atti per i quali e'  intervenuta  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri.

  2. L'elencazione degli atti  di  competenza  del  Presidente  della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa  e  non  puo'  essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.

 

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  3  della  legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  3  (Nomine  alla  presidenza  di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale).
1. Le  nomine  alla  presidenza di enti, istituti o aziende di carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione statale,  fatta  eccezione per le nomine relative agli enti pubblici  creditizi,  sono  effettuate  con   decreto   del Presidente   della   Repubblica  emanato  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del   Consiglio  dei  Ministri  adottata  su  proposta  del Ministro competente.
2.   Resta   ferma   la  vigente  disciplina  in  ordine all'acquisizione del parere  delle  competenti  commissioni parlamentari".
             -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  3, lettera d), della medesima legge n. 400/1988 e' il seguente:
             "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
              (omissis);
               d)   gli   atti   di   indirizzo  e  di  coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti   di  sua  competenza  previsti  dall'art.  127  della Costituzione e dagli statuti regionali speciali  in  ordine alle  leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali  per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".

Art. 2.

  1.  Gli   atti   amministrativi,   diversi   da   quelli   previsti dall'articolo 1, per i quali e' adottata  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a  seconda  della  competenza  a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra.
  2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da  piu' Ministri sono emanati nella forma  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

  1. Il controllo preventivo di legittimita' della  Corte  dei  conti permane anche nei confronti di tutti gli atti amministrativi  di  cui all'articolo 2.

Art. 4.
 
  1. Per gli atti amministrativi di cui all'articolo 2 resta fermo il previo parere del  Consiglio  di  Stato  ove  richiesto  dalle  norme vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
  2. Nel caso in cui l'Amministrazione  non  intenda  conformarsi  al parere, gli atti amministrativi di cui al  comma  1  sono  sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

   Data a Roma, addi' 12 gennaio 1991

                                   COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 

Giovedì, 17 Gennaio 1991