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Legge 24 ottobre 1980, n. 742 (G.U. suppl. ord. 12-11-1980)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961. ( Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 12 novembre 1980).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 20 della convenzione stessa.

Traduzione non ufficiale

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderando stabilire delle disposizioni comuni concernenti la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,

Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di un minore sono competenti, salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

Articolo 2

Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1 adottano le misure previste dalla loro legislazione interna.

Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.

Articolo 3

Un rapporto d'autorità risultante di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino è riconosciuto in tutti gli Stati contraenti.

Articolo 4

Se le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino giudicano che l'interesse del minore lo esige, esse possono, dopo aver informato le autorità dello Stato di sua residenza abituale, adottare in base alla loro legislazione interna misure miranti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.

L'applicazione delle misure adottate è assicurata dalle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino.

Le misure adottate ai sensi dei capoversi che precedono del presente articolo sostituiscono le misure eventualmente adottate dalle autorità dello Stato in cui il minore ha la sua abituale residenza.

Articolo 5

In caso di trasferimento della residenza abituale di un minore da uno Stato contraente in un altro, le misure adottate dalle autorità dello Stato di precedente abituale residenza resteranno in vigore fino a che le autorità dello Stato di nuova abituale residenza non le avranno abolite o sostituite.

Le misure adottate dalle autorità dello Stato di precedente abituale residenza saranno abolite o sostituite solo dopo un preavviso alle suddette autorità.

In caso di trasferimento di un minore che era sotto la protezione delle autorità dello Stato di cui egli è cittadino, le misure da queste adottate sulla base della loro legislazione interna resteranno in vigore nello Stato di nuova residenza abituale.

Articolo 6

Le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino possono, d'accordo con quelle dello Stato in cui egli ha la sua abituale residenza o possiede dei beni, affidare a queste ultime l'applicazione delle misure adottate.

La stessa facoltà è data alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore nei confronti delle autorità dello Stato in cui il minore possiede dei beni.

Articolo 7

Le misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dei precedenti articoli della presente Convenzione sono riconosciute in tutti gli Stati contraenti. Se tuttavia dette misure implicano atti di esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui esse sono state adottate, il loro riconoscimento e la loro esecuzione sono regolati sia dal diritto interno dello Stato in cui è richiesta l'esecuzione, sia dalle convenzioni internazionali.

 

Articolo 8

Nonostante le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della Presente Convenzione, le autorità dello Stato di residenza abituale di un minore possono adottare misure di protezione fintantoché il minore è minacciato da un pericolo serio alla sua persona o ai suoi beni.

Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere tali misure.

Articolo 9

In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo appartenenti, adottano le necessarie misure di protezione.

Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorità competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

Articolo 10

Per quanto è possibile, al fine di assicurare la continuità del regime applicato al minore, le autorità di uno Stato contraente adottano misure nei suoi confronti soltanto dopo aver proceduto a uno scambio di vedute con le autorità degli altri Stati contraenti di cui sono ancora in vigore le decisioni.

Articolo 11

Tutte le autorità che hanno adottato misure ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione ne informeranno senza indugio le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino e, se del caso, quelle dello Stato di sua abituale residenza.

Ogni Stato contraente designerà le autorità che possono dare a ricevere direttamente le informazioni di cui al precedente capoverso. Esso notificherà tale designazione al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 12

Ai fini della presente Convenzione, per «minore» s'intende qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato di sua abituale residenza.

Articolo 13

La presente Convenzione si applica a tutti i minori che hanno la loro residenza abituale in uno degli Stati contraenti.

Tuttavia le competenze attribuite dalla presente Convenzione alle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino sono riservate agli Stati contraenti.

Ogni Stato contraente può riservarsi di limitare l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono cittadini di uno degli Stati contraenti.

Articolo 14

Ai fini della presente Convenzione, se la legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino consiste in un sistema non unificato, per «legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino» e per «autorità dello Stato di cui il minore è cittadino» s'intende la legislazione e le autorità stabilite dalle norme in vigore in tale sistema e, in mancanza di dette norme, da una delle legislazioni componenti tale sistema con la quale il minore abbia il legame più stretto.

Articolo 15

Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a pronunciarsi su una domanda di annullamento, di scioglimento o di attenuazione del vincolo coniugale fra i genitori di un minore, per adottare misure di protezione della sua persona o dei suoi beni.

Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenuti a riconoscere tali misure.

Articolo 16

Le disposizioni della presente Convenzione possono essere non applicate negli Stati contraenti solo se la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

Articolo 17

La presente Convenzione si applica soltanto alle misure adottate dopo la sua entrata in vigore.

I rapporti delle autorità risultanti di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino sono riconosciuti dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 18

Nei rapporti fra gli Stati contraenti la presente Convenzione sostituisce la Convenzione per regolamentare la tutela dei minori firmata a L'Aja il 12 giugno 1902.

Essa non arreca pregiudizio alle disposizioni di altre convenzioni, vincolanti al momento della sua entrata in vigore, degli Stati contraenti.

Articolo 19

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 20

 La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 19, secondo capoverso.

La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 21

 Qualsiasi Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza de l'Aja sul diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 20, primo capoverso. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. L'accettazione sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, fra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione, il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata al precedente capoverso.

Articolo 22

 Qualsiasi Stato, al momento della firma, della ratifica o della adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o a uno o più di detti territori. Tale dichiarazione avrà effetto per detto Stato al momento dell'entrata in vigore della Convenzione.

In seguito, ogni estensione nel senso suddetto sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Allorché la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di una firma o di una ratifica la Convenzione entrerà in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20. Allorché la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di una adesione, la Convenzione entrerà in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 21.

Articolo 23

 Qualsiasi Stato potrà, al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione, fare le riserve previste negli articoli 13, terzo capoverso, e 15, primo capoverso, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva sarà ammessa.

Ciascuno Stato contraente potrà egualmente, notificando una estensione della Convenzione in conformità con l'articolo 22, fare queste riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni territori contemplati dall'estensione.

Ciascuno Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che ha fatto. Tale ritiro sarà notificato al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

L'effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata nel precedente capoverso.

Articolo 24

La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità con l'articolo 20, primo capoverso, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia.

La denuncia sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della fine del termine di cinque anni.

Essa potrà limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 25

Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati contemplati nell'articolo 19, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità con le disposizioni dell'articolo 21:

a) le notifiche di cui all'articolo 11, secondo capoverso;

b) le firme e le ratifiche di cui all'articolo 19;

c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità con le disposizioni dell'articolo 20, primo capoverso;

d) le adesioni e accettazioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto;

e) le estensioni di cui all'articoto 22 e la data in cui esse avranno effetto;

f) le riserve e ritiri di riserve di cui all'articolo 23;

g) le denunce di cui all'articolo 24, terzo capoverso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aja il 5 ottobre 1961, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.

 

 

Venerdì, 24 Ottobre 1980