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Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2012

che approva, per l'Italia, il programma annuale 2012 per il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e il cofinanziamento a titolo di tale Fondo per l'esercizio 2012

COMMISSIONE EUROPEA

che approva, per l'Italia, il programma annuale 2012 per il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e il cofinanziamento a titolo di tale Fondo
per l'esercizio 2012

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 dicembre 2008 la Commissione ha approvato, per l'Italia, il programma pluriennale 2007-20132.

(2) Il 9 dicembre 2011 l’Italia ha presentato alla Commissione un progetto di programma annuale per il 2012, che è stato in seguito riveduto e la cui versione definitiva è pervenuta il 7 marzo 2012. Il progetto contiene gli elementi necessari previsti dall'articolo 19, paragrafo 3, della decisione 2007/435/CE ed è stabilito in base al programma pluriennale

(3) Occorre indicare gli importi allocati all'Italia a titolo di cofinanziamento.

(4) È opportuno fissare un termine ultimo per l'ammissibilità delle spese, in conformità con i punti I.4 e V.3 dell'allegato 11 della decisione 2008/457/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma annuale 2012 per l'Italia descritto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'importo totale stanziato dal Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, a titolo di cofinanziamento, per l'esercizio finanziario 2012 è pari a 34 173 524 EUR.

Articolo 3

Per il programma annuale 2012, il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese è il 30 giugno 2014 per le azioni e il 31 marzo 2015 per l'assistenza tecnica.

Articolo 4

Per il programma annuale 2012 relativo all'Italia la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, e dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15.5.2012

Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione





 

Martedì, 15 Maggio 2012