Costituzione Europea 13 ottobre 2004
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
CIG 87/1/04 REV 1
IT
CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
Bruxelles, 13 ottobre 2004
(OR. FR)
CIG 87/1/04
REV 1
Oggetto: Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
Constitution/Index/it 1
SOMMARIO
PREAMBOLO
PARTE I
TITOLO I - DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI E
CITTADINANZA DELL'UNIONE
TITOLO III - COMPETENZE DELL'UNIONE
TITOLO IV - ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO I - QUADRO ISTITUZIONALE
CAPO II - LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
TITOLO V - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
TITOLO VI - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
TITOLO VII - FINANZE DELL'UNIONE
Constitution/Index/it 2
TITOLO VIII - L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
TITOLO IX - APPARTENENZA ALL'UNIONE
PARTE II: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
TITOLO I - DIGNITÀ
TITOLO II - LIBERTÀ
TITOLO III - UGUAGLIANZA
TITOLO IV - SOLIDARIETÀ
TITOLO V - CITTADINANZA
TITOLO VI - GIUSTIZIA
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO
L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
PARTE III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Constitution/Index/it 3
TITOLO II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE
CAPO I - MERCATO INTERNO
Sezione 1 - Instaurazione e funzionamento del mercato interno
Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi
Sottosezione 1 - Lavoratori
Sottosezione 2 - Libert di stabilimento
Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi
Sezione 3 - Libera circolazione delle merci
Sottosezione 1 - Unione doganale
Sottosezione 2 - Cooperazione doganale
Sottosezione 3 - Divieto delle restrizioni quantitative
Sezione 4 - Capitali e pagamenti
Sezione 5 - Regole di concorrenza
Sottosezione 1 - Regole applicabili alle imprese
Sottosezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati membri
Sezione 6 - Disposizioni fiscali
Sezione 7 - Disposizioni comuni
CAPO II - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Sezione 1 - Politica economica
Sezione 2 - Politica monetaria
Sezione 3 - Disposizioni istituzionali
Sezione 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro
Sezione 5 - Disposizioni transitorie
Constitution/Index/it 4
CAPO III - POLITICHE IN ALTRI SETTORI
Sezione 1 - Occupazione
Sezione 2 - Politica sociale
Sezione 3 - Coesione economica, sociale e territoriale
Sezione 4 - Agricoltura e pesca
Sezione 5 - Ambiente
Sezione 6 - Protezione dei consumatori
Sezione 7 - Trasporti
Sezione 8 - Reti transeuropee
Sezione 9 - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio
Sezione 10 - Energia
CAPO IV - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
Sezione 1 - Disposizioni generali
Sezione 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione
Sezione 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile
Sezione 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale
Sezione 5 - Cooperazione di polizia
CAPO V - SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE
UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO
Sezione 1 - Sanit pubblica
Sezione 2 - Industria
Sezione 3 - Cultura
Sezione 4 - Turismo
Sezione 5 - Istruzione‚ gioventù, sport e formazione professionale
Sezione 6 - Protezione civile
Sezione 7 - Cooperazione amministrativa
Constitution/Index/it 5
TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Sezione 1 - Disposizioni comuni
Sezione 2 - Politica di sicurezza e di difesa comune
Sezione 3 - Disposizioni finanziarie
CAPO III - POLITICA COMMERCIALE COMUNE
CAPO IV - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo
Sezione 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Sezione 3 - Aiuto umanitario
CAPO V - MISURE RESTRITTIVE
CAPO VI - ACCORDI INTERNAZIONALI
CAPO VII - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI
E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
Constitution/Index/it 6
CAPO VIII - ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Sezione 1 - Le istituzioni
Sottosezione 1 - Il Parlamento europeo
Sottosezione 2 - Il Consiglio europeo
Sottosezione 3 - Il Consiglio dei ministri
Sottosezione 4 - La Commissione europea
Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Sottosezione 5 bis - La Banca centrale europea
Sottosezione 6 - La Corte dei conti
Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione
Sottosezione 1 - Il Comitato delle regioni
Sottosezione 2 - Il Comitato economico e sociale
Sezione 3 - La Banca europea per gli investimenti
Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Sezione 1 - Quadro finanziario pluriennale
Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione
Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico
Sezione 4 - Disposizioni comuni
Sezione 5 - Lotta contro la frode
CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
Constitution/Index/it 7
TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Constitution/it 1
TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA
Constitution/it 2
PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA
MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL
LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE
DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI
SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,
Constitution/it 3
ISPIRANDOSI alle eredit culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i
valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libert , della democrazia,
dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;
CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via
della civilt , del progresso e della prosperit per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli
e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che
desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore
della pace, della giustizia e della solidariet nel mondo;
PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identit e della loro storia nazionale,
sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro
comune destino;
CERTI che, "Unita nella diversit ", l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilit di
proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilit nei
confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio
privilegiato della speranza umana;
RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunit
europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuit dell'acquis comunitario;
RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente
Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,
Constitution/it 4
HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:
SUA MAESTÁ IL RE DEI BELGI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA
SUA MAESTÁ LA REGINA DI DANIMARCA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
Constitution/it 5
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
SUA MAESTÁ IL RE DI SPAGNA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Constitution/it 6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
Constitution/it 7
IL PRESIDENTE DI MALTA
SUA MAESTÁ LA REGINA DEI PAESI BASSI
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
Constitution/it 8
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA
SUA MAESTÁ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD
Constitution/it 9
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno
convenuto le disposizioni che seguono:
PARTE I
TITOLO I
DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
ARTICOLO I-1
Istituzione dell'Unione
1. Ispirata dalla volont dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la
presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono
competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati
membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le
competenze che essi le attribuiscono.
2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a
promuoverli congiuntamente.
Constitution/it 10
ARTICOLO I-2
Valori dell'Unione
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignit umana, della libert , della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una societ
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla
solidariet e dalla parit tra donne e uomini.
ARTICOLO I-3
Obiettivi dell'Unione
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libert , sicurezza e giustizia senza frontiere
interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilit dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva,
che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di
miglioramento della qualit dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione
sociali, la parit tra donne e uomini, la solidariet tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Constitution/it 11
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidariet tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversit culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo
sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidariet e al
rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povert e alla
tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo
del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le
sono attribuite nella Costituzione.
ARTICOLO I-4
Libert fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libert di
stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformit della Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa
previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalit .
Constitution/it 12
ARTICOLO I-5
Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri
1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identit
nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema
delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le
funzioni di salvaguardia dell'integrit territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela
della sicurezza nazionale.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare
l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell'Unione.
Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
ARTICOLO I-6
Diritto dell'Unione
La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a
questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.
Constitution/it 13
ARTICOLO I-7
Personalit giuridica
L'Unione ha personalit giuridica.
ARTICOLO I-8
I simboli dell'Unione
La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.
L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversit ".
La moneta dell'Unione è l'euro.
La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.
Constitution/it 14
TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
ARTICOLO I-9
Diritti fondamentali
1. L'Unione riconosce i diritti, le libert e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
che costituisce la parte II.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libert fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella
Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libert fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
ARTICOLO I-10
Cittadinanza dell'Unione
1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
Constitution/it 15
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.
Essi hanno:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali
nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorit diplomatiche e consolari di
qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di
rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della
Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure
adottate in sua applicazione.
Constitution/it 16
TITOLO III
COMPETENZE DELL'UNIONE
ARTICOLO I-11
Principi fondamentali
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio
delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiariet e proporzionalit .
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono
attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti.
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiariet , nei settori che non sono di sua competenza esclusiva,
l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono
essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e
locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio
raggiunti a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiariet conformemente al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiariet e di proporzionalit . I parlamenti nazionali vigilano sul
rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalit , il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non
vanno al di l di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
Constitution/it 17
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalit conformemente al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiariet e di proporzionalit .
ARTICOLO I-12
Categorie di competenze
1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato
settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri
possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.
2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli
Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella
misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le
modalit previste nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.
4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune,
compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per
svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza
tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
Constitution/it 18
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative a
tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri.
6. La portata e le modalit d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle
disposizioni della parte III relative a ciascun settore.
ARTICOLO I-13
Settori di competenza esclusiva
1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché
tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di
esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o
alterarne la portata.
Constitution/it 19
ARTICOLO I-14
Settori di competenza concorrente
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le
attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali
seguenti settori:
a) mercato interno,
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,
c) coesione economica, sociale e territoriale,
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,
e) ambiente,
f) protezione dei consumatori,
g) trasporti,
h) reti transeuropee,
i) energia,
j) spazio di libert , sicurezza e giustizia,
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanit pubblica, per quanto riguarda gli aspetti
definiti nella parte III.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza
per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio
di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
Constitution/it 20
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza
per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per
effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
ARTICOLO I-15
Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali
1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il
Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.
Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.
2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli
Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli
Stati membri.
ARTICOLO I-16
Politica estera e di sicurezza comune
1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i
settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
Constitution/it 21
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione in uno spirito di lealt e di solidariet reciproca e rispettano l'azione
dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o
tale da nuocere alla sua efficacia.
ARTICOLO I-17
Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento
L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I
settori di tali azioni, nella loro finalit europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
Constitution/it 22
ARTICOLO I-18
Clausola di flessibilit
1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III,
per realizzare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i
poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimit su proposta
della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure
appropriate.
2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di
sussidiariet di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle
proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.
Constitution/it 23
TITOLO IV
ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO I
QUADRO ISTITUZIONALE
ARTICOLO I-19
Le istituzioni dell'Unione
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:
− promuoverne i valori,
− perseguirne gli obiettivi,
− servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,
− garantire la coerenza, l'efficacia e la continuit delle sue politiche e delle sue azioni.
Tale quadro istituzionale comprende:
− il Parlamento europeo,
− il Consiglio europeo,
Constitution/it 24
− il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
− la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
− la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla
Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una
leale cooperazione.
ARTICOLO I-20
Il Parlamento europeo
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la
funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite
dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero
non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo
degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno
Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimit , su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione
di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel
rispetto dei principi di cui al primo comma.
Constitution/it 25
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto,
per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
ARTICOLO I-21
Il Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo d all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorit politiche generali. Non esercita funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo
presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai
lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del
giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un
ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo
richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga
diversamente.
Constitution/it 26
ARTICOLO I-22
Il presidente del Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni
e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio
europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
2. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuit dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con
il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio
europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna
dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le
attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione.
3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.
Constitution/it 27
ARTICOLO I-23
Il Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la
funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle
condizioni stabilite nella Costituzione.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale,
abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di
voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga
diversamente.
ARTICOLO I-24
Le formazioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.
2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del
Consiglio.
Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il
presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
Constitution/it 28
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche
definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce
l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.
5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della
preparazione dei lavori del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto
legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate,
rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attivit non legislative.
7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è
esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione
paritaria, conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.
ARTICOLO I-25
Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un
minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
dell'Unione.
Constitution/it 29
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario
la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o
del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei
membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.
4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al
voto.
ARTICOLO I-26
La Commissione europea
1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a
tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù
della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di
giustizia dell'Unione europea. D esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di
coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la
rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per
gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale
dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
Constitution/it 30
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo
che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della
Commissione se la Costituzione lo prevede.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro
impegno europeo e tra personalit che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta da un
cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri
dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la
Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari
esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il
Consiglio europeo, deliberando all'unanimit , non decida di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di
rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata
all'unanimit dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parit per quanto concerne la
determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno
alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di
due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
Constitution/it 31
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da
riflettere in maniera soddisfacente la molteplicit demografica e geografica degli Stati
membri.
7. La Commissione esercita le sue responsabilit in piena indipendenza. Fatto salvo
l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da
alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le
loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento
europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalit di cui
all'articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono
collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle
funzioni che esercita in seno alla Commissione.
ARTICOLO I-27
Il presidente della Commissione europea
1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni
appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento
europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal
Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la
maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese
un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
Constitution/it 32
2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalit
che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte
presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e
paragrafo 6, secondo comma.
Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono
soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale
approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata.
3. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la
collegialit della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i
membri della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro
degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui
all'articolo I-28, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.
Constitution/it 33
ARTICOLO I-28
Il ministro degli affari esteri dell'Unione
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della
Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine
al suo mandato mediante la medesima procedura.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune
dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualit di
mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e
di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".
4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila
sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle
responsabilit che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del
coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste
responsabilit in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri
dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto
compatibile con i paragrafi 2 e 3.
Constitution/it 34
ARTICOLO I-29
La Corte di giustizia dell'Unione europea
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i
tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della
Costituzione.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati
generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra
personalit che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli
articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei
anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla parte III:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o
giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto
dell'Unione o sulla validit degli atti adottati dalle istituzioni;
Constitution/it 35
c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.
CAPO II
LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
ARTICOLO I-30
La Banca centrale europea
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di
banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui
moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale
europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della
stabilit dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali
nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni altra
funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea.
3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalit giuridica. Ha il diritto
esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e
nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati
membri rispettano tale indipendenza.
Constitution/it 36
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in
conformit degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformit di
questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali
conservano le loro competenze nel settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni
progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare
pareri.
6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalit di
funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea.
ARTICOLO I-31
La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione
finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro
funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
Constitution/it 37
ARTICOLO I-32
Gli organi consultivi dell'Unione
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle
regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettivit regionali e locali che
sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettivit regionale o locale, o
politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori
di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della societ civile, in particolare
nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da
alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse
generale dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle
loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392.
Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a
intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica
nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.
Constitution/it 38
TITOLO V
ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO I-33
Atti giuridici dell'Unione
1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come strumenti giuridici,
conformemente alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la
decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.
La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in
merito alla scelta della forma e dei mezzi.
Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti
legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato
membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.
Constitution/it 39
La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei
destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.
2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si
astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.
ARTICOLO I-34
Atti legislativi
1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal
Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista
all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.
2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal
Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del
Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.
3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere
adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione
della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli
investimenti.
Constitution/it 40
ARTICOLO I-35
Atti non legislativi
1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.
2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la
Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o
decisioni europei.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in
cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimit
nei settori nei quali è richiesta l'unanimit per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e
la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.
ARTICOLO I-36
Regolamenti europei delegati
1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare
regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della
legge o legge quadro.
Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la
durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge
quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
Constitution/it 41
2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega,
che possono essere le seguenti:
a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;
b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla
legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo
compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
ARTICOLO I-37
Atti esecutivi
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente
vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi
specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.
3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi
generali relativi alle modalit di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di
decisioni europee d'esecuzione.
Constitution/it 42
ARTICOLO I-38
Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione
1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di
volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalit di cui
all'articolo I-11.
2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni,
richieste o pareri previsti dalla Costituzione.
ARTICOLO I-39
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono
firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.
Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.
Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed
entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione.
2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente
dell'istituzione che li ha adottati.
Constitution/it 43
I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di
data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e
hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO I-40
Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune
1. L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo
della reciproca solidariet politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di
interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni
degli Stati membri.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua
politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee
strategiche definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie.
Constitution/it 44
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e
dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi
questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune.
Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno
che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di
Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro
azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli
Stati membri sono solidali tra loro.
6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio
adottano decisioni europee all'unanimit , salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su
iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta
di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono escluse.
7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimit una decisione europea che preveda che il
Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella parte III.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte
fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua
evoluzione.
Constitution/it 45
ARTICOLO I-41
Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune
1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di
sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacit operativa ricorrendo a mezzi
civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il
mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza
internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali
compiti si basa sulle capacit fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica
di difesa comune dell'Unione. Questa condurr a una difesa comune quando il Consiglio europeo,
deliberando all'unanimit , avr così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli
Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della
politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del
Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite
l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di
sicurezza e di difesa adottata in tale contesto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di
sicurezza e di difesa comune, capacit civili e militari per contribuire al conseguimento degli
obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali
possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
Constitution/it 46
Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacit militari. È istituita
un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacit di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli
armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative,
promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto
qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa,
partecipare alla definizione di una politica europea delle capacit e degli armamenti, e assistere il
Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacit militari.
4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle
inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che
delibera all'unanimit su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno
Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi
nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo
di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo
svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo III-310.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacit militari e che
hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative
instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è
disciplinata dall'articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l’articolo III-309.
7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati
membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformit
dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della
politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
Constitution/it 47
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti
nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord−Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono
membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte
fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua
evoluzione.
ARTICOLO I-42
Disposizioni particolari relative allo spazio di libert , sicurezza e giustizia
1. L'Unione costituisce uno spazio di libert , sicurezza e giustizia:
a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;
b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorit competenti degli Stati membri, in particolare
sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;
c) attraverso una cooperazione operativa delle autorit competenti degli Stati membri, compresi i
servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della
prevenzione e dell'individuazione dei reati.
Constitution/it 48
2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libert , sicurezza e giustizia, possono
partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo
politico di Europol e alla valutazione delle attivit di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e
III-273.
3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-264.
ARTICOLO I-43
Clausola di solidariet
1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidariet qualora uno
Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamit naturale o
provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari
messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco
terroristico;
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorit
politiche, in caso di attacco terroristico;
b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorit
politiche, in caso di calamit naturale o provocata dall'uomo.
2. Le modalit d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.
Constitution/it 49
CAPO III
COOPERAZIONI RAFFORZATE
ARTICOLO I-44
Cooperazioni rafforzate
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro
delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali
competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalit
previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a
proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi
momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418.
2. La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in
ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono
essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi
partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui
all'articolo III-419.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del
Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono
parte al voto.
L'unanimit è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Constitution/it 50
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli
Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro;
in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione
o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno
il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino
almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri
partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati
all'adesione all'Unione.
TITOLO VI
LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
ARTICOLO I-45
Principio dell'uguaglianza democratica
L'Unione rispetta, in tutte le sue attivit , il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano
di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.
Constitution/it 51
ARTICOLO I-46
Principio della democrazia rappresentativa
1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e
nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro
parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono
prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad
esprimere la volont dei cittadini dell'Unione.
ARTICOLO I-47
Principio della democrazia partecipativa
1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni
canali, la possibilit di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori
di azione dell'Unione.
Constitution/it 52
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni
rappresentative e la societ civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione
procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di alme
Mercoledì, 13 Ottobre 2004