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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141 )

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117) (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).

..... omississ .....

Art. 23.
 
Altre   disposizioni   di   carattere   finanziario   ed   esigenze indifferibili


11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale ((, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della  vita  umana  in mare,))  in   relazione   all'eccezionale   afflusso   di   cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa ((...)), dichiarata con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12  febbraio  2011  e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 6  ottobre  2011,  ((pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011)) e' autorizzata la spesa massima di ((495 milioni)) di euro, per l'anno 2012, da iscrivere  su  apposito  fondo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, anche al fine di far  fronte  alle  attivita'  solutorie  di interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del  Capo  del Dipartimento della protezione civile, adottate, di  concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'  individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di  rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero  direttamente  al  Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le  somme  non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in  quello  successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((Al fine di assicurare la prosecuzione  degli  interventi  a  favore  dei  minori stranieri non accompagnati  connessi  al  superamento  dell'emergenza umanitaria   e   consentire   nel   2012   una   gestione   ordinaria dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale  per  l'accoglienza  dei  minori stranieri non accompagnati, la  cui  dotazione  e'  costituita  da  5 milioni di euro per l'anno 2012.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche  sociali,  con  proprio  decreto,  sentita  la   Conferenza unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, provvede annualmente e nei limiti delle  risorse  di  cui  al  citato Fondo alla copertura  dei  costi  sostenuti  dagli  enti  locali  per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)).


  12.  Con  ordinanze  adottate,  almeno  dieci  giorni  prima  della scadenza del termine di cui al ((comma 11)), ai  sensi  dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24  febbraio  1992,  n. 225, si provvedera' a regolare la chiusura dello stato  di  emergenza ed il rientro  nella  gestione  ordinaria,  da  parte  del  Ministero dell'interno  e  delle  altre   amministrazioni   competenti,   degli interventi  concernenti  l'afflusso  di  immigrati   sul   territorio nazionale.

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95

 

Venerdì, 6 Luglio 2012