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Legge n. 124 del 08 marzo 2006

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti

MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.91, CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CONNAZIONALI DELL'ISTRIA, DI FIUME E DELLA DALMAZIA E AI LORO DISCENDENTI.

Si riporta qui di seguito il testo della nuova legge sulla cittadinanza, n. 124 del 08/03/2006 (G.U. n. 73 del 28/03/2006)

L'emanazione della circolare attuativa, predisposta dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, e' prevista entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter nella legge 5 febbraio1992, n. 91

1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto: a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n.1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

Art. 17-ter. - 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istanteo del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente cedutialla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante».

2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trastritti.

- Legge recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e loro discendenti».

Nota al titolo:

- La legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38.

Note all'art. 1:

- Per completezza di informazione, si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante «Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947»(pubblicato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale 24 dicembre 1947, n. 295) reso esecutivo dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, che reca «Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1953, n.10):

«Art. 19. - 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.

2. Il Governo dello Stato al quale il territorio e' trasferito, dovra' disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perche' tutte le persone di cui alparagrafo 1, di eta' superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale eta) la cui lingua usuale e' l'italiano, abbiano facolta' di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conservera' la cittadinanza italiana e non si considerera' avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verra' considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non e' vivente, dalla madre, si estendera' tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di eta' inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto potra'esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, sitrasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cuil'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto dovra' assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ivi comprese la liberta' di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.».

- Per completezza di informazione, si riporta il testo dell'art. 3 del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, recante «Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975» e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1977, n. 77:

«Art. 3. - La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'art. 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, e' regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti. Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico iugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facolta' di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all' Allegato

VI del presente Trattato.

Per quanto riguarda le famiglie, verra' tenuto conto della volonta' di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sara' tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge. I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformita' con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2337):

Presentato dall'on. Peretti il 13 febbraio 2002.Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 giugno 2002 con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),in sede referente, il 25 novembre 2004; il 2, 14, 16 dicembre 2004; il 24 maggio 2005; il 14, 22 giugno 2005; il 5, 12, 13 luglio 2005.Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 26 luglio 2005 con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 27 luglio 2005 ed approvato il 28 luglio 2005 in un testo unificato con atti n. 3208 (on. Benvenuto); n. 5199 (on. Buontempo ed altri); n. 5691 (on. Menia); n. 5791 (on. Rosato ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3582):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l' 8 settembre 2005 con pareri delle commissioni 3ª e 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 21 e 22 settembre 2005. Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 settembre 2005 con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2005. Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 novembre 2005 con pareri delle commissioni 3ª e 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 14 dicembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il 9 febbraio 2006. Camera dei deputati (atto n. 2337-3208-5199-5691-5791-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 9 febbraio 2006.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed approvato il 9 febbraio 2006.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Circolare Attuativa - Nota N. prot. N. K.60.1 del 22/05/2006 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione) - della Legge n.124 dell'8 Marzo 2006, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti"

Si ricorda che in data 29 marzo 2006 e' entrata in vigore la nuova Legge in materia di cittadinanza, n. 124 dell'08/03/2006, la cui applicazione prevede la presentazione di una documentata istanza da parte dei soggetti interessati a vedersi riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana. In data 22 maggio 2006 il Ministero dell'Interno, con propria Nota n. K.60.1, ha ufficialmente emanato le direttive applicative della Legge 124/2006, delle quali si provvede a riportare qui di seguito il testo completo. Questa Ambasciata ritiene utile evidenziare che per la prima volta, in materia di cittadinanza, per il riconoscimento del diritto e' stata prevista la necessità della conoscenza della lingua italiana.

Per informazioni e chiarimenti circa le modalità di presentazione delle domande si prega di contattare la Cancelleria Consolare di questa Ambasciata al numero di telefono 01-4846386 - interno 121.

Testo della Circolare Attuativa “Oggetto: Legge 8 marzo 2006 n. 124, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti".

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28.3.2006 e' stata pubblicata la legge 8 Marzo 2006, n° 124, recante modifiche alla legge 5.2.1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia nonche' ai loro discendenti.

La normativa in esame, che ha introdotto gli articoli 17-bis e 17-ter nella legge 5 febbraio 1992 n.91, contempla il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per i soggetti, ex cittadini italiani, gia' destinatari del diritto di opzione previsto dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10.2.1947 tra l'Italia e le Nazioni associate e alleate nonche' per i soggetti ex cittadini italiani che, gia' destinatari del diritto loro riconosciuto dal Trattato di Osimo del 10.11.1975 di trasferire la loro residenza dalla zona B alla zona A (territorio italiano), non si sono avvalsi di dette facolta', perdendo in tal modo la cittadinanza italiana.

Analogo diritto e' riconosciuto ai figli e discendenti in linea retta dei soggetti di cui sopra, purche' di lingua e cultura italiana. Pertanto, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si e' convenuto quanto segue.

Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana e' esercitato attraverso la presentazione di apposita istanza all'Autorita' comunale competente per territorio ovvero alla competente Autorita' Consolare italiana, nel caso di residenza all'estero dell'interessato. I soggetti destinatari dell'art.19 del Trattato di Pace di Parigi, al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis, comma 1, lett.a) della legge n. 91/92, allegheranno all'istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

3) certificato di attuale residenza;

4) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all'ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

5) certificazione dalla quale risulti che l'interessato alla data del 15.9.1947- data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi - era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);

6) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunita' di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

7) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell'interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche,ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art.19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell'art.17-bis, comma 1, lett.b), allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

a) certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti 4-5-6-7;

b) certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;

c) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera; d) attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunita' di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;

e) ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane. I soggetti, destinatari delle disposizioni di cui all'art.3 del Trattato di Osimo, gia' residenti nel territorio della zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste, che intendono avvalersi dell'art.17-bis, comma 1 lett.a), allegheranno all'istanza di riconoscimento la seguente documentazione:

1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

3) certificato di residenza attuale;

4) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 ( data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);

5) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunita' di italiani presenti sul territorio estero di residenza,dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

6) ogni utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato

art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art.3 del Trattato di Osimo, allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art.17-bis, comma 1 lett.b), i seguenti documenti:

a) certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti 4-5-6;

b) certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;

c) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

d) attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunita' di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti; e) ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Come gia' previsto dalla Circolare k.60.1, datata 28.9.1993, in relazione all'applicazione degli artt. 13 e 17 della legge 5 febbraio 1992 n.91, l'accertamento dei requisiti sopraindicati sara' effettuato da una apposita Commissione Interministeriale, istituita presso questo Dicastero e composta anche da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia e dell'Universita' "La Sapienza" di Roma.

L'Ufficiale dello Stato Civile ovvero l'Autorita' diplomatico-consolare, competente a ricevere l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 17-ter della novellata legge n. 91/92, dopo aver provveduto all'iscrizione della medesima negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmettera' copia a questo Ministero, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, al fine di consentire alla Commissione Interministeriale di operare l'accertamento dei requisiti sopra richiamati.

L'Autorita' Comunale o l'Autorita' Diplomatico-consolare che ha ricevuto la documentata istanza ne verifichera' la completezza e regolarita', fornendo un proprio motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo all'interessato, dei requisiti e delle condizioni previste per il riconoscimento della cittadinanza italiana, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed eventualmente della cultura italiana.

La regolarita' della certificazione sara' verificata anche sotto il profilo della conformita' alle norme in materia di legalizzazione. Per le istanze presentate in Italia, l'Ufficiale di stato civile, ricevuta la comunicazione ministeriale, ne fara' annotazione in calce all'atto di nascita dell'interessato dopo averlo trascritto.

Per le istanze presentate all'estero, l'Autorita' diplomatico-consolare trasmettera' copia delle medesime, unitamente alla comunicazione dell'esito dell'accertamento ministeriale, all'Ufficiale dello stato civile del Comune italiano, individuato ai sensi dell'art.26, 1°comma, 2°periodo del D.P.R. n.396/2000, che provvedera' alla relativa annotazione sull'atto di nascita degli interessati ed ai conseguenti adempimenti anagrafici. Il riconoscimento della cittadinanza italiana, in caso di accertamento positivo da parte della Commissione Interministeriale, decorre dal giorno successivo a quello della presentazione dell'istanza.

Circolare Attuativa n. K.60.1 del 2 Ottobre 2006 della Legge n.124 dell'8 Marzo 2006, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti" e Legge sulla Cittadinanza 8 Marzo 2006, n.124 (G.U. N.73 DEL 28/03/2006) Prot. n. K.60.1 Roma, 02 ottobre 2006

OGGETTO: Legge 8 marzo 2006 n. 124, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n.91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti. Si fa seguito alla circolare prot. n. K.60.1 del 22/05/2006 con la quale sono state fornite linee interpretative e modalità applicative della legge 124/06 recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n.91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e Dalmazia e ai loro discendenti.

Al fine di facilitare la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto sono stati predisposti, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, modelli di presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della succitata legge. Sono stati formulati quattro modelli tenendo conto dei diversi destinatari delle disposizioni in essa contenute.

In particolare potranno essere utilizzati i Modelli A1 e A2 per il riconoscimento della cittadinanza italiana da coloro che incorsero nella perdita del nostro status civitatis per non aver reso l'opzione ai sensi dell'art.19 del Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947 (Mod.A1) o per non essersi avvalsi dell'art. 3 del Trattato di Osimo, del 10 novembre 1975 (Mod.A2).

I modelli B1 e B2 potranno essere utilizzati per il riconoscimento della cittadinanza italiana dai figli o dai discendenti in linea retta, di lingua e cultura italiana, dei soggetti già destinatari dell'art.19 del Trattato di Pace di Parigi del 1947 (Mod.B1) e dell'art. 3 del Trattato di Osimo del 1975 (Mod.B2).

I modelli dovranno essere compilati e firmati dal richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana, corredati dalla prescritta documentazione e presentati personalmente ai Consolati o ai Comuni territorialmente competenti in relazione alla residenza dell'istante.

Ciò premesso le SS.LL vorranno provvedere alla trasmissione dei suindicati modelli di domanda ai Sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.

Il Ministero degli Affari Esteri vorrà trasmetterli alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane per il seguito di competenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Mario Morcone)

 

Mercoledì, 8 Marzo 2006