Domenica, 24 Novembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decreto del 12 luglio 2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n. 216 del 15-9-2012 )

Determinazione del contingente annuale 2012, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  "Testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
  Visto, in particolare, l'art.  27,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n. 286/1998, che, tra  i  casi  particolari  di  ingresso dall'estero, alla lettera f),  prevede  l'ingresso  di  "persone  che autorizzate a soggiornare  per  motivi  di  formazione  professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di  lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero", come modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 18 ottobre  2004,  n.  334,  "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";
  Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a),  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede,  in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per  lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi  dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in  funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali del 22 marzo 2006 recante "Normativa nazionale e regionale in materia di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  per  i  cittadini   non appartenenti all'Unione Europea";
  Visto l'art. 44-bis, comma 5, del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n.  394/1999,  che  prevede  che  gli  ingressi  nel territorio nazionale  degli  stranieri,  in  possesso  dei  requisiti previsti  per  il  rilascio  del  visto  di  studio,  che   intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati  da  enti di formazione accreditati ex art.  142,  comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento  di  una qualifica  o,  comunque,   alla   certificazione   delle   competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di  cui all'art. 40, comma  9),  lettera  a),  del  D.P.R.  394/1999  debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;
  Visto l'art. 44-bis, comma 6, del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  394/1999,  che  prevede  che  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri,  sentita  la  Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  venga determinato  il  contingente  annuale  degli  stranieri   ammessi   a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a);
  Visto, altresi', che il medesimo art. 44-bis, comma 6,  del  D.P.R. n. 394/1999 prevede, inoltre,che in  caso  di  mancata  pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun  anno  del  decreto  di  programmazione annuale del contingente, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche sociali, nel secondo semestre  dell'anno,  puo'  provvedere,  in  via transitoria, con proprio decreto, nel limite  delle  quote  stabilite per l'anno precedente;
  Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche  Sociali dell'11 luglio 2011, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999  come  modificato  dal D.P.R. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno  2010, a determinare il contingente per l'anno 2011,  nel  numero  di  5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui  all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;
  Considerato che alla data del 30 giugno 2012  non e'  stato  ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale  del  contingente  di cui all'art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999;
  Considerate   le   richieste,   pervenute   da   alcune    Regioni, relativamente al contingente di ingressi per  tirocini  formativi  di cui all'art.  40,  comma  9),  lettera  a),  del  D.P.R.  394/1999  e successive modificazioni;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
  1. Per l'anno 2012 il limite massimo di ingressi  in  Italia  degli stranieri in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del visto di studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis,  comma  6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394, in:
    a)  5000  unita'  per  la  frequenza  a   corsi   di   formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a 24 mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del  D.P.R.  n.  394/99, organizzati da  enti  di  formazione  accreditati  secondo  le  norme dell'art. 142, comma 1, lett. d), del decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112;
    b) 5.000 unita'  per  lo  svolgimento  di  tirocini  formativi  e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  25  marzo 1998, n. 142,  in  funzione  del  completamento  di  un  percorso  di formazione professionale.
     

Art. 2
 
  1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono  ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da  prospetto  allegato,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
  Il presente  decreto  verra'  trasmesso  al  competente  organo  di controllo secondo la normativa vigente.
 
    Roma, 12 luglio 2012
 
                                                 Il Ministro: Fornero

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 287
           

Allegato
 
  Ripartizione  alle  Regioni  e  Province   Autonome   delle   quote d'ingresso per svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento  da parte di cittadini stranieri
 
 
---------------------------------------------------------|-----------
REGIONE                                                  |   QUOTA
---------------------------------------------------------|-----------
ABRUZZO                                                  |    50
---------------------------------------------------------|-----------
BASILICATA                                               |    30
---------------------------------------------------------|-----------
CALABRIA                                                 |    50
---------------------------------------------------------|-----------
CAMPANIA                                                 |    70
---------------------------------------------------------|-----------
EMILIA ROMAGNA                                           |   800
---------------------------------------------------------|-----------
FRIULI VENEZIA-GIULIA                                    |   400
---------------------------------------------------------|-----------
LAZIO                                                    |   300
---------------------------------------------------------|-----------
LIGURIA                                                  |   300
---------------------------------------------------------|-----------
LOMBARDIA                                                |   800
---------------------------------------------------------|-----------
MARCHE                                                   |   300
---------------------------------------------------------|-----------
MOLISE                                                   |    30
---------------------------------------------------------|-----------
PIEMONTE                                                 |   400
---------------------------------------------------------|-----------
PUGLIA                                                   |    50
---------------------------------------------------------|-----------
SARDEGNA                                                 |    50
---------------------------------------------------------|-----------
SICILIA                                                  |    50
---------------------------------------------------------|-----------
TOSCANA                                                  |   400
---------------------------------------------------------|-----------
UMBRIA                                                   |    30
---------------------------------------------------------|-----------
VALLE D'AOSTA                                            |    30
---------------------------------------------------------|-----------
VENETO                                                   |   800
---------------------------------------------------------|-----------
Provincia Autonoma di BOLZANO                            |    30
---------------------------------------------------------|-----------
Provincia Autonoma di TRENTO                             |    30
---------------------------------------------------------|-----------
TOTALE                                                   |  5000
---------------------------------------------------------|-----------

     

 

Sabato, 15 Settembre 2012