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Ordinanza n. 24 del 9 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Protezione Civile (G.U. n. 271 del 20.11.2012)

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa

PROTEZIONE CIVILE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2012
        
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con cui, per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza, è stata autorizzata, tra l'altro, la spesa di euro 495 milioni di euro per l'anno 2012, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere, ed è stata prevista la possibilità di adottare apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011 art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 7 novembre 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3982 del 23 novembre 2011, n. 3991 del 30 dicembre 2011 e n. 4000 del 23 gennaio 2012;
Vista la nota del 20 settembre 2011 della Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale del Governo;
Vista la richiesta del 21 settembre 2009 del Sindaco di Lampedusa e Linosa;
Viste le note del 28 novembre 2011, 8 gennaio e 8 febbraio 2012 e del 26 luglio 2012 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della difesa;
Vista la nota del 24 novembre 2011 del Soggetto attuatore per la provincia di Roma e la nota della Croce Rossa Italiana del 14 dicembre 2011;
Vista la nota del 9 marzo 2012 del Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la nota del 24 ottobre 2012 del Prefetto di Palermo;
Vista la nota del 26 ottobre 2012 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di ordinanza e il fabbisogno finanziario necessario alla prosecuzione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1.  Per le attività poste in essere dal comune di Lampedusa per fronteggiare l'emergenza, il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare la somma di euro 29.883,28, sulla base di apposita documentazione attestante le spese effettuate, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 12.

Art. 2

1.  Le somme necessarie per l'erogazione dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari ed alle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base delle istruttorie effettuate dalle regioni e dalle province Autonome di Trento e di Bolzano e in esito alle verifiche di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il tetto di spesa di euro 2 milioni, sono trasferite dal bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle singole contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati per l'attuazione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, su richiesta delle rispettive regioni e province Autonome e previa intesa con i Soggetti attuatori medesimi, al fine di procedere alla più celere liquidazione dei rimborsi medesimi.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 2.000.000,00, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 12.

Art. 3

1.  Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 è autorizzato a rimborsare le spese di missione sostenute dal personale della Prefettura di Agrigento inviato nell'isola di Lampedusa per fronteggiare le problematiche inerenti all'emergenza immigrati.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 6.140,29 si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 12.

Art. 4

1.  Alla fine del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011 le parole: "ai sensi del medesimo art. 3, comma 3." sono soppresse.

2.  Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività di supporto per la vigilanza e sicurezza delle strutture e aree di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, l'impiego del contingente di militari, ridotto a 180 unità fino all'8 aprile 2012, ed a 150 unità dal 9 aprile 2012, di cui all'art. 3, comma 3, della citata ordinanza, è prorogato fino al 31 dicembre 2012.

3.  Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011, quantificati in euro 2.515.450 e dal comma 2 del presente articolo quantificati in euro 6.641.897, si provvede con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 12.

Art. 5

1.  Al fine di consentire il completamento delle attività solutorie avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, il termine di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2.  Per la copertura degli oneri derivanti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3982 del 23 novembre 2011, quantificati in euro 1.347.408,56 si provvede con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 12.

3.  Per le finalità di cui al comma 1 il Prefetto di Palermo provvede altresì utilizzando la somma di euro 654.197,21 a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 5470 al medesimo intestata.

Art. 6

1.  Al fine di assicurare la liquidazione degli oneri connessi all'assistenza dei cittadini migranti beneficiari di protezione temporanea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011, assistiti per il periodo dal 19 aprile 2011 all'11 novembre 2011 presso il Centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto e della ex fiera di Roma, il Soggetto attuatore della Regione Lazio è autorizzato a porre in essere i necessari atti amministrativi per il riconoscimento al Soggetto gestore del centro degli oneri relativi ai servizi effettivamente prestati, nel limite massimo del costo omnicomprensivo di euro 46,00 giornaliero pro-capite.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 1.293.642,50, si provvede a carico dell'art. 12.

Art. 7

1.  In relazione all'assistenza ai migranti prestata dalla Croce Rossa Italiana presso la Caserma Ugo De Carolis di Civitavecchia, nel periodo dal 5 al 28 aprile 2011, il Soggetto attuatore per la regione Lazio, nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, è autorizzato a rimborsare alla Croce Rossa Italiana gli oneri effettivamente sostenuti quantificati in euro 449.960,00.

2.  Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

Art. 8

1.  Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 è autorizzato a prorogare con l'O.I.M. (Organizzazione Internazionale per la Migrazione) la convenzione di cui all'art. 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3958 del 10 agosto 2011 per le medesime finalità.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 904.792,40, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

Art. 9

1.  Allo scopo di consentire il pronto ripristino della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato che partecipano alle attività di assistenza ed accoglienza ai migranti, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a predisporre un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale e negli elenchi ed albi regionali di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, attivate dallo stesso Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori nominati in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 in occasione dell'emergenza conseguente all'eccezionale afflusso di migranti dai Paesi del nord Africa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 2.250.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

2.  Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone il programma straordinario di cui al comma 1 determinando i contributi concedibili nella misura massima prevista dall'art. 2, comma 7, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, ripartendo le risorse disponibili con riferimento alla consistenza dell'impiego del volontariato nelle diverse realtà territoriali, oltre che al numero dei migranti assistiti, e acquisisce sul medesimo programma straordinario il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, sentita la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, e provvede alla gestione dei conseguenti adempimenti amministrativo-contabili nonché all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

3.  Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, altresì, a concedere un contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana, per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione dell'emergenza conseguente all'eccezionale afflusso di migranti dai Paesi del nord Africa, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 450.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

4.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure per la definizione dei programmi e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo e dispone, altresì, l'effettuazione di appositi controlli, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei programmi degli interventi.

Art. 10

1.  Per la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza disposta fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, la requisizione del "Residence degli aranci", di cui al decreto n. 16355 del 2 marzo 2011 del Commissario delegato ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e del servizio di manutenzione, è prorogata fino al termine dello stato d'emergenza.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati per l'anno 2012 in euro 10.129.058,41, di cui euro 6.058.333,33 oltre IVA per la requisizione e di euro 2.312.789,32 oltre IVA per la manutenzione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

Art. 11

1.  All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 24.065.420,16, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

Art. 12

1.  Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 11, quantificati in euro 52.083.652,60, si provvede, a carico del Fondo istituito ai sensi dell'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2.  Sono inoltre poste a carico del Fondo di cui all'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 gli ulteriori oneri quantificati in euro 171.655.297 di cui:

a)  euro 51.934.946 per la prosecuzione degli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011, n. 3934/2011, n. 3955/2011, n. 3958/2011, n. 3965/2011, n. 3966/2011 e n. 3991/2011 nonché per gli ulteriori oneri inerenti all'esercizio finanziario 2011;

b)  euro 119.720.351 per la prosecuzione dell'assistenza dei migranti da parte dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011, per l'esercizio finanziario 2012.

3.  Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite al Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Venerdì, 9 Novembre 2012