Legge 11 ottobre 1990, n. 289 (GU n.243 del 17-10-1990 )
Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi
Entrata in vigore della legge: 1-11-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Beneficiari
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1))
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
Modalita' di concessione
1. La domanda per ottenere l'indennita' mensile di frequenza e' presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresi' apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennita' mensile di frequenza e' concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e' limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. ((Qualora la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici)).
4. L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.
Incompatibilita'
1. L'indennita' mensile di frequenza e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non e' concessa ai minori che hanno titolo o che gia' beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai minori beneficiari della speciale indennita' in favore dei ciechi civili parziali o della indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facolta' dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.
Adeguamento di indennita'
1. A decorrere dal 1› gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 508/1988 e'
il seguente:
"Art. 2 (Misura e periodicita' delle indennita' di
accompagnamento). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1988,
l'importo della indennita' di accompagnamento erogata ai
ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni
altra categoria equiparata, e' stabilito in L. 588.000
mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per
l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6
ottobre 1986, n. 656.
2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di
cui al comma 1, tale adeguamento sara' calcolato con
riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento
percepita, al 1› gennaio 1986, ai sensi del comma 2
dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi
di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1,
allegata alla legge medesima.
3. A decorrere dal 1› gennaio 1988, l'importo della
indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili
di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' stabilito in
L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento
automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art.
1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
4. Per gli anni successivi detto adeguamento sara'
calcolato con riferimento all'importo della indennita' di
accompagnamento percepita, al 1› gennaio 1986, ai sensi del
comma 2 dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai
grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera
A-bis, allegata alla legge medesima.
5. L'indennita' di accompagnamento e' corrisposta per
dodici mensilita'".
Minori ciechi assoluti pluriminorati
1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Indennita' di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati). - 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1 e' aumentata del 45 per cento".
Potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell'interno
1. Per finalita' connesse alla gestione del servizio di concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'anno 1991, e' autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Giovedì, 11 Ottobre 1990