Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988 (G.U 250 del 24-10-1988 S.O. n. 92)
Approvazioni delle disposizioni sulprocesso penale a carico di imputati minorenni
Art. 1
- È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni.
- Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano
in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del
presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di
procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità
e alle esigenze educative del minorenne.
- Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
- Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente
loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
- il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
- il tribunale per i minorenni;
- il procuratore generale presso la corte di appello;
- la sezione di corte di appello per i minorenni;
- il magistrato di sorveglianza per i minorenni.
- il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori
degli anni diciotto.
- Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.
- Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.
- In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione
- In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
- L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori.
- Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone,
anche di ufficio, perizia.
- Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa
è presunta ad ogni effetto.
- Le disposizioni dei commi i e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
- Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni
e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni fine
di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza
sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli
eventuali provvedimenti civili.
- Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
- Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso
l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno
cagionato dal reato.
- La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per
le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
- Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.
- Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
- L'assistenza effettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata,
in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra
persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dalla autorità giudiziaria
che procede.
- In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati
nell' articolo 6.
- Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi i e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
- Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di
notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque
coinvolto nel procedimento.
- La disposizione del comma i non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto
del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo
23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
- Abrogato
- Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma primo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.
- È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico
ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario
e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia.
- Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero
dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima
accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione
familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre
che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga
a sua disposizione.
- Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura
penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne
sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere
l'applicazione di una misura cautelare.
- Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero
può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
- Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare
presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente
necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario
o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere
trattenuto oltre dodici ore.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto
all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano
tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono
inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori o l'eventuale affidatario
a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.
- L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona
da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo
di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
- Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il
destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne
deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo
previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico
ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso
un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata
che provvede a indicare.
- Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3,4 e 5 e 19 comma 5.
- Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure
cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.
- Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati
nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere
i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo
275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.
- Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività
di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti
dagli enti locali.
- Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo
quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
- Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età.
- Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, non risulta
necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente
la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni
inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili
per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.
- 1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano
se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni
che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica
a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.
- Le prescrizioni previste dal comma i perdono efficacia decorsi due
mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono
esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non
più di una volta, delle prescrizioni imposte.
- Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.
- Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive
al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata
dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti
alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che
con lui coabitano o che lo assistono.
- Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne
di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività
di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
- I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del
minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi
di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli
eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.
- Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato
in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima
della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal
momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza
in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del
codice di procedura penale.
- Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi da lui imposti o nel & caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.
- Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice
ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata,
imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio
o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
- Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo
19 comma 3.
- Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
- Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può dispone la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
- La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti
non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti,
la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2 lettere e), f), g),
h), del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di
violenza carnale.
- Il giudice può dispone la custodia cautelare:
- se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini,
in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la
genuinità della prova;
- se l'imputato si è dato alla fuga ci sussiste concreto pericolo che
egli si dia alla fuga;
- se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità
dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti
con uso di armi odi altri mezzi di violenza personale o diretti contro
l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della
stessa specie di quelli per cui si procede.
- se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini,
in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la
genuinità della prova;
- I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.
- Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può impone le prescrizioni previste dall'articolo 20.
- Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano
le disposizioni dei titoli Il e V del libro VI del codice di procedura penale.
- Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale
si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo
9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.
- -bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.
- In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
- Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del
fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero
chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le
esigenze educative del minorenne.
- Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio
sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori,
nonchè la persona offesa dal reato.
Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con
ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
- Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il
procuratore generale presso la corte di appello. La corte di
appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del
codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza,
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
- Nell' udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.
- Il giudice, sentite le parti, può dispone con ordinanza la sospensione
del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne
all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso
per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i
quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore
nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore
a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.
- Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in
collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione,
trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire
prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la
conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
- Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore.
- La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio
abbreviato o il giudizio immediato.
- La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
- Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.
- Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare
una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione
della semidentenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità
e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni
familiari, sociali e ambientali.
- Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto
della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di
abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro
tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori,
l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione
della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze
educative del minorenne.
- Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice
di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato
non comparso.
- Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne,
nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione
in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
- Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che
hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la potestà dei genitori.
- Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il
giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di
una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il
giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori
quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.
- La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9.
- Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice
chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa
fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza.
Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del
codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per
irrilevanza del fatto.
- Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza
di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto
al minimo edittale.
- Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito
di procura speciale possono proporre opposizione con atto depositato nella
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla
pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto.
La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre
opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
- -bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di
più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di
coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente
all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.
- In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.
(La Corte costituzionale con la sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77 (G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del terzo comma di questo articolo "nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato").
(La Corte costituzionale con la sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195 (G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma di questo articolo "nella parte in cui in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità").
- Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale
per i minorenni.
- L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona
non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso
la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso
per cassazione.
- Quando non deve dichiarare l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione
con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura
penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.
- Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni
revoca la sentenza di condanna.
- Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso. una pena anche
diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i
benefici già concessi.
- Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
- L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta
a porte chiuse.
- L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza
sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte
e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse
dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori
degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.
- L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico
ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni
da rivolgere all'imputato.
- Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.
- L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla
notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato
minorenne.
- Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti ci sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.
- La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di
minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.
- La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.
- Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98
del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare
in via provvisoria una misura di sicurezza.
- La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo
224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del
fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che
questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale
o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero
gravi delitti di criminalità organizzata.
- Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone
la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo
provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura
cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto
inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.
- Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.
- Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede
al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del
codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente
la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo
6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata
a norma dell'articolo 37 comma i o applicarla in via provvisoria.
- Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.
- Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.
- La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei
confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni
del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
- Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.
- Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni
in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale
per i minorenni l'imputato, l'esercente la potestà dei genitori,
- Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.
Giovedì, 22 Settembre 1988