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Testo Coordinato del Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 (GU n.38 del 16-2-1998)

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi

Testo Coordinato del Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 (GU n.38 del 16-2-1998)

Testo  del  decreto  ministeriale  10  maggio 1994,  n.  415, coordinato con il decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508, recante: "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,  in attuazione  dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di diritto  di accesso ai documenti amministrativi".

Vigente al: 16-2-1998

Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero dell'interno ai  sensi dell'art. 11,  comma 2, del testo  unico delle disposizioni  sulla promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della   Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre  1985, n.  1092, nonche'  dell'art. 10, commi  2 e  3 del medesimo testo  unico, al  solo fine di  facilitare la  lettura delle disposizioni  del  decreto  ministeriale  10  maggio  1994,  n.  415, integrate  con le  modifiche  apportate dal  decreto ministeriale  17 novembre 1997.
  Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))

Art. 1.
Ambito di applicazione

  1. Il  presente regolamento individua, in  conformita' all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati  o comunque  rientranti  nella  disponibilita' del  Ministero dell'interno   e  degli   organi   periferici  dipendenti   sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della  medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art.  8 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  giugno 1992, n. 352.

Art. 2.
Categorie   di documenti inaccessibili per    motivi  attinenti  alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali

  1.  Ai sensi  dell'art. 8,  comma 5,  lettera a),  del decreto  del Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352,  ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni  internazionali,  sono  sottratte all'accesso  le  seguenti categorie di documenti:
  a) documentazione relativa  agli accordi intergovernativi stipulati per   la   realizzazione   di   programmi   militari   di   sviluppo, approvvigionamento  e/o  supporto  comune   o  di  programmi  per  la collaborazione internazionale di polizia;
  b)  dichiarazioni di  riservatezza e  relativi atti  istruttori dei documenti  archivistici concernenti  la  politica  estera o  interna, secondo  quanto previsto  dagli  articoli  21 e  22  del decreto  del Presidente  della  Repubblica 30  settembre  1963,  n. 1409,  nonche' dall'art. 1 del  decreto del Presidente della  Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
  c)  relazioni, rapporti  ed  ogni altra  documentazione relativa  a problemi  concernenti le  zone  di confine  ed  i gruppi  linguistici minoritari,  la cui  conoscenza possa  pregiudicare la  sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;
  d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto  della cittadinanza la cui  conoscenza puo' pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;
(( e) atti concernenti la  concessione del nullaosta di segretezza,))
(( ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della ))
(( legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono           ))
(( riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto ))
(( nullaosta;                                                      ))
(( f)  documentazione relativa ai procedimenti  di riconoscimento e))
(( revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza puo'          ))
(( pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni   ))
(( internazionali.                                                 ))

Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica  ovvero  ai  fini  di  prevenzione  e  repressione  della criminalita'

  1.  Ai sensi  dell'art. 8,  comma 5,  lettera c),  del decreto  del Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352,  ed in relazione all'esigenza di  salvaguardare l'ordine  pubblico e la  prevenzione e repressione  della   criminalita',  sono  sottratte   all'accesso  le seguenti categorie di documenti:
  a) relazioni di servizio ed  altri atti o documenti presupposto per l'adozione  degli atti  o  provvedimenti  dell'autorita' nazionale  e delle altre autorita' di  pubblica sicurezza, nonche' degli ufficiali o  agenti di  pubblica  sicurezza, ovvero  inerenti all'attivita'  di tutela  dell'ordine e  della sicurezza  pubblica o  di prevenzione  e repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
  b) relazioni  di servizio, informazioni  ed altri atti  o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni  comunque  denominate  o  ad  altri  provvedimenti  di competenza di autorita' o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso  amministrativo,   che  contengono  notizie   relative  a situazioni  di  interesse per  l'ordine  e  la sicurezza  pubblica  e all'attivita' di prevenzione e  repressione della criminalita', salvo che, per  disposizioni di legge  o di regolamento, ne  siano previste particolari   forme  di   pubblicita'  o   debbano  essere   uniti  a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
  c)  atti e  documenti attinenti  ad informazioni  fornite da  fonti confidenziali, individuate  od anonime, nonche' da  esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
  d)   atti   e   documenti  concernenti   l'organizzazione   ed   il funzionamento dei  servizi di  polizia, ivi compresi  quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla  mobilita' del personale delle Forze di  polizia, nonche' i documenti  sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela  dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli   relativi  ai   contingenti  delle   Forze  armate   poste  a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza;
  e) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;
  f) atti e documenti  concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione  e custodia di  armi, munizioni, esplosivi  e materiali classificati;
  g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti  al fine di garantire la sicurezza  pubblica nonche'  la  prevenzione e  la repressione  della criminalita';
  h)   atti   e   documenti   in  materia   di   ricerca,   sviluppo, pianificazione,    programmazione,     acquisizione,    gestione    e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;
  i)  relazioni  tecniche  sulle  prove d'impiego  dei  materiali  di sperimentazione;
  l)   documentazione  relativa   alla   descrizione  progettuale   e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la  cui  conoscenza   puo'  agevolare  la  commissione   di  atti  di sabotaggio;
  m) atti, documenti e  note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata  all'adozione   dei  provvedimenti  di   rimozione  degli amministratori degli enti locali ai  sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi  dell'art. 39,  comma 1,  lettera a),  della legge  8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
(( n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e )) (( alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi )) (( speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. )) (( 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di tutti )) (( gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone ))
(( con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali; ))
(( o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o )) (( documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le )) (( operazioni speciali e per gli interventi speciali. ))

Art. 4.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

  1. Ai sensi  dell'art. 8,  comma 5,  lettera d),  del decreto  del Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352,  ed in relazione all'esigenza  di salvaguardare  la  riservatezza  di terzi,  persone, gruppi ed imprese,  garantendo peraltro ai medesimi  la visione degli atti relativi  ai procedimenti  amministrativi la cui  conoscenza sia necessaria per  curare o  per difendere  i loro  interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
  a) (soppresso);
  b) rapporti informativi  sul  personale  dipendente del  Ministero dell'interno nonche'  notizie sugli  aspiranti all'accesso  nei ruoli della Polizia di Stato;
  c) notizie, documenti  e  cose comunque  attinenti alle  selezioni psicoattitudinali;
  d) accertamenti medicolegali e relativa documentazione;
  e) documenti e  atti  relativi alla  salute  delle persone  ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
  f) documentazione   attinente  ai  lavori  delle   commissioni  di avanzamento e alle procedure  di passaggio alle qualifiche superiori, fino  alla data  di adozione  dei relativi  decreti di  promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici  di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
  g) documentazione  caratteristica,   matricolare  e   concernente situazioni private dell'impiegato;
  h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;
  i) documentazione  attinente  ad  inchieste  ispettive  sommarie e formali (( nonche' a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie;))
  l) documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di  dispensa  dal servizio;
  m) informazioni   relative  alla  concessione   di  autorizzazione all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;
  n) documentazione  relativa   alla  corrispondenza  epistolare  di privati,  alla attivita'  professionale,  commerciale e  industriale, nonche'  alla situazione  finanziaria,  economica  e patrimoniale  di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa  (( nonche'  relazioni, informazioni  ed altri  atti e documenti  relativi alle  offerte tecnicoeconomiche  da cui  emergano elementi  coperti  dalla  tutela   dei  brevetti  e  delle  privative industriali; ))
  o) dichiarazioni di  riservatezza e  relativi atti  istruttori dei documenti  archivistici concernenti  situazioni puramente  private di persone o processi penali, secondo  quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del  decreto del Presidente della Repubblica  30 settembre 1963, n.  1409,  nonche'  dall'art.  1 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
  p) rapporti alla  Procura generale ed alle  procure regionali della Corte dei  conti e richieste o  relazioni di dette procure  ove siano nominativamente  individuati  soggetti per  i  quali  si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali;
  q) atti di promovimento di azioni di responsabilita' di fronte alla Procura  generale ed  alle procure  regionali della  Corte dei  conti nonche' alle competenti autorita' giudiziarie;
  r) verbali di  cui all'art. 1, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello (( status )) di  rifugiato, compresa la relativa documentazione istruttoria;
  s) atti della  commissione centrale per il  riconoscimento dello (( status )) di rifugiato, di cui  all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, relativi a:
  1) istanze volte al riconoscimento dello (( status )) di rifugiato;
  2) resoconti   delle  audizioni  dei  richiedenti   lo  status  di rifugiato;
  3) verbali delle sedute;
  4) documentazioni   integrative  eventualmente   presentate   dai richiedenti in sede di commissione;
  5) decisioni della commissione notificate ai richiedenti;
  6) atti  concernenti affari  di pertinenza  dei rifugiati,  sia che essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi;
  7) atti  relativi ai  ricorsi dei  richiedenti lo  (( status  )) di rifugiato -  ai sensi dell'art. 5,  comma 2, della legge  28 febbraio 1990,  n. 39  - avverso  le  pronunce di  denegazione prodotte  dalla commissione centrale;
  t) atti e  documenti relativi ai provvedimenti di  concessione o di denegazione dei contributi  di prima assistenza di  cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto  interministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia  di  prima assistenza  ai  richiedenti  lo  (( status  ))  di rifugiato;
  u)  atti -  e  inerente  documentazione -  dei  ricorsi avverso  il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237;
  v) elaborati progettuali relativi alle  sedi di servizio dei vigili del fuoco;
  z)  elaborati ed  ogni altro  atto tecnico  concernente i  prodotti soggetti  ad  omologazioni e  approvazioni  ai  fini della  normativa antincendi;
(( aa) relazioni sull'attivita' di comitati, commissioni, gruppi   )) (( di studio e di lavoro.))
  2. Il divieto  di accesso ai documenti elencati alle  lettere (( p) q), r), s), t) e u) ))  e' limitato alle sole parti la cui conoscenza puo' pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.

Art. 5.
Periodo di segretazione

  1. Ai  sensi dell'art. 24, comma  6, della legge 7  agosto 1990, n. 241, e  dell'art. 8, commi  2 e 3,  del decreto del  Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso e' consentito:
  a) per  i documenti  di cui  all'art. 2,  lettera b),  del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta;
  b) per  i documenti  di cui  all'art. 2,  lettera c),  del presente regolamento, dopo  un periodo  di segretazione di  anni ((  dieci. )) Resta fermo  il divieto di  accesso per i  documenti o parte  di essi contenenti notizie relative a situazioni  di interesse per l'ordine e la sicurezza  pubblica o  all'attivita' di prevenzione  e repressione dei reati;
  c)  per i  documenti di  cui all'art.  4, lettera  o) del  presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta.
  2.  Il  Ministro   puo'  permettere,  per  motivi   di  studio,  la consultazione dei documenti  di cui alle lettere a) e  c) del comma 1 anche prima della  scadenza dei termini ivi  indicati, in conformita' all'art. 21, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 6.
Modifiche

  1. Entro  due anni  dalla data  di entrata  in vigore  del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'interno  verifica la  congruita'  delle  categorie di  documenti sottratti   all'accesso   individuate  dagli   articoli   precedenti, valutando altresi' la possibilita'  di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a  quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
  2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al  comma  1 sono  adottate  nelle  medesime  modalita' e  forme  del presente regolamento.

Art. 7.
Pubblicita' aggiuntiva

  1.  Il presente  regolamento, oltre  che pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e'  altresi'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale  di legislazione del Ministero  dell'interno. Le stesse  modalita'  sono utilizzate  per  le  successive modifiche  ed integrazioni.

 

Martedì, 10 Maggio 1994