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Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 (GU n.8 del 12-1-1999 )

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperzione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri

LEGGE 31 dicembre 1998, n. 476

  Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di  adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29  maggio 1993. Modifiche  alla legge 4  maggio 1983, n.  184, in tema di adozione di minori stranieri.
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1.
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia  di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di  seguito denominata "Convenzione".

Art. 2.

1.  Piena  ed  intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in  conformita'  all'articolo  46  della Convenzione medesima.

Art. 3.

1.  Il  Capo  I  del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' sostituito dal seguente:
"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29. - 1. L'adozione di minori stranieri ha  luogo  conformemente ai  princi'pi  e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di  adozione  internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis.- 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni  prescritte  dall'articolo  6  e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero,  presentano  dichiarazione  di disponibilita'  al  tribunale  per  i  minorenni del distretto in cui hanno la  residenza  e  chiedono  che  lo  stesso  dichiari  la  loro idoneita' all'adozione.
2.  Nel  caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova  il  luogo della  loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover  pronunciare immediatamente  decreto  di  inidoneita'  per  manifesta  carenza dei requisiti, trasmette,  entro  quindici  giorni  dalla  presentazione, copia  della  dichiarazione  di  disponibilita' ai servizi degli enti locali.
4.  I  servizi  socio-assistenziali  degli  enti  locali  singoli   o associati,  anche  avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':
a)  informazione  sull'adozione  internazionale  e   sulle   relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei  confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale,  familiare  e sanitaria  degli  aspiranti  genitori  adottivi,  sul  loro  ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro  attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere  in  modo  adeguato  alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni  altro elemento  utile  per  la  valutazione  da  parte  del tribunale per i minorenni della loro idoneita' all'adozione.
5.  I  servizi  trasmettono  al  tribunale  per i minorenni, in esito all'attivita' svolta, una relazione completa di  tutti  gli  elementi indicati   al   comma   4,  entro  i  quattro  mesi  successivi  alla trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.
Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione  di cui  all'articolo  29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un  giudice  delegato,  dispone  se  necessario  gli opportuni  approfondimenti  e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneita' ad adottare  ha  efficacia  per  tutta  la durata  della  procedura,  che deve essere promossa dagli interessati entro un anno  dalla  comunicazione  del  provvedimento.  Il  decreto contiene  anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della  relazione e  della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se gia'  indicato  dagli  aspiranti  all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli interessati, sia  revocato  per  cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneita', il  tribunale  per  i  minorenni  comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5.  Il  decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca sono reclamabili  davanti  alla  corte  d'appello,  a  termini  degli articoli  739  e  740  del  codice  di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione,  che  abbiano  ottenuto  il decreto di idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2.  Nelle  situazioni  considerate  dall'articolo  44,  primo  comma, lettera a),  il  tribunale  per  i  minorenni  puo'  autorizzare  gli aspiranti  adottanti,  valutate  le  loro personalita', ad effettuare direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed  h) del comma 3 del presente articolo.
3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico  di  curare la procedura di adozione:
a) informa gli  aspiranti  sulle  procedure  che  iniziera'  e  sulle concrete prospettive di adozione;
b)  svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita' del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con  cui  esso intrattiene   rapporti,   trasmettendo  alle  stesse  la  domanda  di adozione, unitamente al decreto di idoneita'  ed  alla  relazione  ad esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti  all'adozione  ed  il  minore  da adottare, curando che sia accompagnata  da  tutte  le  informazioni  di   carattere   sanitario riguardanti  il  minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le  notizie  riguardanti il  minore  agli  aspiranti  genitori  adottivi,  informandoli  della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il  minore  da adottare  e  assistendoli in tutte le attivita' da svolgere nel Paese straniero;
e)  riceve  il  consenso  scritto  all'incontro  tra  gli   aspiranti all'adozione  ed  il  minore  da  adottare,  proposto  dall'autorita' straniera, da parte degli aspiranti  all'adozione,  ne  autentica  le firme   e  trasmette  l'atto  di  consenso  all'autorita'  straniera, svolgendo  tutte  le  altre   attivita'   dalla   stessa   richieste;
l'autenticazione  delle  firme  degli aspiranti adottanti puo' essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o  da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f)  riceve  dall'autorita'  straniera  attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione  e  concorda con  la  stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di procedere all'adozione ovvero, in caso  contrario,  prende  atto  del mancato  accordo  e ne da' immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di  affidare  il  minore  o  i minori ai futuri genitori adottivi;
g)   informa  immediatamente  la  Commissione,  il  tribunale  per  i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione  necessaria,  l'autorizzazione  all'ingresso  e   alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h)  certifica  la  data  di  inserimento  del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i)  riceve  dall'autorita'  straniera  copia  degli  atti   e   della documentazione  relativi  al  minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalita' di trasferimento in  Italia  e  si  adopera affinche'  questo  avvenga  in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m)  svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attivita' di sostegno del nucleo  adottivo  fin  dall'ingresso  del  minore  in Italia su richiesta degli adottanti;
n)  certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater,  nel  caso in  cui  le  stesse  non  siano  determinate da ragioni di salute del bambino, nonche' la durata del periodo di permanenza  all'estero  nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o)  certifica,  nell'ammontare  complessivo  agli  effetti  di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32. - 1. La Commissione di cui  all'articolo  38,  ricevuti  gli atti  di  cui  all'articolo  31  e  valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al  superiore  interesse del  minore  e  ne  autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla documentazione  trasmessa  dall'autorita'  del  Paese straniero  non  emerge  la  situazione  di  abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione  nello Stato di origine;
b)   qualora   nel  Paese  straniero  l'adozione  non  determini  per l'adottato l'acquisizione  dello  stato  di  figlio  legittimo  e  la cessazione  dei  rapporti  giuridici  fra  il minore e la famiglia di origine,  a  meno  che  i  genitori  naturali  abbiano  espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3.  Anche  quando  l'adozione  pronunciata  nello Stato straniero non produce  la  cessazione  dei  rapporti  giuridici  con  la   famiglia d'origine,  la  stessa  puo'  essere  convertita  in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i  minorenni  la  riconosce conforme  alla  Convenzione.  Solo  in caso di riconoscimento di tale conformita', e' ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano,  per  quanto di  competenza,  con  l'ente  autorizzato  per  il  buon  esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  1, lettera  h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art.  33.  -  1.  Fatte  salve  le  ordinarie  disposizioni  relative all'ingresso  nello  Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non e' consentito l'ingresso nello Stato a  minori  che  non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero  che  non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti
entro il quarto grado.
2.  E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio  dello  Stato  a scopo  di  adozione,  al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza  la  previa  autorizzazione  della  Commissione  di  cui all'articolo 38.
3.  Coloro  che  hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie  spese al  suo  rimpatrio  immediato  nel  Paese  d'origine.  Gli  uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamita'  naturali  o  eventi  eccezionali  secondo  quanto previsto  dall'articolo  18  della  legge  6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere  oggettivo,  non  sia  possibile l'espletamento  delle  procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di  esclusivo  interesse  del  minore  all'ingresso nello  Stato.  In  questi  casi  gli  uffici  di  frontiera segnalano l'ingresso  del  minore  alla  Commissione  ed  al  tribunale  per  i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5.  Qualora  sia  comunque  avvenuto  l'ingresso  di  un  minore  nel territorio dello Stato al di fuori delle  situazioni  consentite,  il pubblico  ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in  cui il   minore   si   trova.   Il  tribunale,  adottato  ogni  opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne  sussistano  i  presupposti,  ovvero segnala  la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda  ai  sensi  dell'articolo 34.
Art.  34.  -  1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un  provvedimento  straniero  di  adozione  o  di affidamento  a  scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti  i  diritti  attribuiti  al  minore  italiano  in   affidamento familiare.
2.  Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di  una  corretta  integrazione  familiare  e  sociale,   i   servizi socio-assistenziali  degli  enti  locali  e  gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono  gli  affidatari,  i  genitori adottivi  e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per
i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le  eventuali difficolta' per gli opportuni interventi.
3.  Il  minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei  registri  dello stato civile.
Art.   35.   -   1.   L'adozione   pronunciata   all'estero   produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero  prima dell'arrivo  del  minore  in  Italia,  il  tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni  internazionali  previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3.  Il  tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princi'pi  fondamentali  che  regolano  nello  Stato  il  diritto  di famiglia  e  dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la  certificazione  di  conformita'  alla Convenzione  di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la  trascrizione  del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia,  il  tribunale  per  i  minorenni  riconosce il provvedimento dell'autorita'  straniera  come  affidamento  preadottivo,   se   non contrario  ai  princi'pi  fondamentali  che  regolano  nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al  superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in  un  anno  che  decorre  dall'inserimento  del  minore nella nuova famiglia.  Decorso tale periodo, se ritiene  che  la  sua  permanenza nella  famiglia  che  lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia  l'adozione  e  ne dispone  la  trascrizione  nei  registri  dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia  decorso  il  periodo  di  affidamento preadottivo,  lo  revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che  abbia  compiuto  gli anni  14  deve  sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto  gli  anni  12  deve  essere  personalmente sentito; se di eta' inferiore puo' essere sentito ove sia opportuno e
ove  cio'  non  alteri  il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale  per i  minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36,  non  puo'  comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a)  il  provvedimento  di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b)  non  sono  state  rispettate  le  indicazioni   contenute   nella dichiarazione di idoneita';
c)  non  e'  possibile  la  conversione  in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
d)  l'adozione  o  l'affidamento  stranieri  non  si  sono realizzati tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e' manifestato contrario al suo interesse.
Art. 36. - 1. L'adozione internazionale  dei  minori  provenienti  da Stati  che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire  solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non  aderente  alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini  per  il minore  adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore  e  la famiglia d'origine;
b)  gli  adottanti  abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state  effettuate  con l'intervento  della  Commissione  di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni  contenute  nel  decreto  di idoneita';
d)  sia  stata  concessa  l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni che  ha  emesso  il  decreto  di  idoneita'  all'adozione.  Di   tale provvedimento  e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla  competente  autorita'  di  un  Paese straniero  a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso  e di  avervi  avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia  con  provvedimento  del  tribunale  per  i minorenni, purche' conforme ai princi'pi della Convenzione.
Art.  37.  -  1.  Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori  adottivi,  eventualmente tramite  il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale  per  i  minorenni  che  ha  emesso  i  provvedimenti indicati  dagli  articoli  35  e  36  e  la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del  minore,  sull'identita'  dei suoi  genitori  naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3.  Per  quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis. - 1. Al minore straniero che si  trova  nello  Stato  in situazione  di  abbandono  si applica la legge italiana in materia di
adozione, di affidamento e di  provvedimenti  necessari  in  caso  di urgenza.
Art.  38.  - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a)  un  presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanita';
g)  tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni  e  l'incarico  puo'  essere rinnovato una sola volta.
4.  I  componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
Con   regolamento   adottato   dalla   Commissione   e'    assicurato l'avvicendamento  graduale  dei  componenti  della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza  in  carica.  A  tal  fine  il regolamento  puo'  prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli  della  Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39. - 1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali degli  altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in  materia  di adozione;
b)  propone  la  stipulazione  di  accordi  bilaterali  in materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter,  cura la  tenuta  del  relativo  albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa  nei  casi  di gravi  inadempienze,  insufficienze  o  violazione  delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono  svolte  dalla  Commissione con  riferimento  all'attivita'  svolta  dai  servizi  per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di  assicurare  l'omogenea  diffusione  degli  enti autorizzati  sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle  procedure di adozione internazionale;
f)  promuove  la  cooperazione  fra  i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino  o  intendano operare nel campo dell'adozione;
h)   autorizza  l'ingresso  e  il  soggiorno  permanente  del  minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformita'  dell'adozione  alle  disposizioni  della Convenzione,   come   previsto   dall'articolo  23,  comma  1,  della Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2.  La  decisione  dell'ente  autorizzato  di  non   concordare   con l'autorita'  straniera  l'opportunita'  di  procedere all'adozione e' sottoposta  ad  esame  della  Commissione,  su  istanza  dei  coniugi interessati;  ove  non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o  ufficio,  agli incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti  autorizzati  al  fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei  principi della Convenzione.
4.  La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione  biennale  sullo  stato delle  adozioni  internazionali,  sullo  stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione  di  accordi  bilaterali  anche  con Paesi non aderenti alla stessa.
Art.  39-bis.  -  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi  che operano  nel  territorio  per  l'adozione  internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli  operativi  e  convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2.  Le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un  servizio  per  l'adozione  internazionale  che  sia  in possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui  al  comma  2  sono istituiti  e  disciplinati  con  legge  regionale  o  provinciale  in attuazione dei princi'pi di cui alla presente legge. Alle  regioni  e alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano sono delegate le funzioni  amministrative   relative   ai   servizi   per   l'adozione
internazionale.
Art.  39-ter.  -  1.  Al  fine  di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per  conservarla,  gli  enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)  essere  diretti  e  composti da persone con adeguata formazione e competenza nel  campo  dell'adozione  internazionale,  e  con  idonee qualita' morali;
b)   avvalersi  dell'apporto  di  professionisti  in  campo  sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i coniugi  prima,  durante  e  dopo l'adozione;
c)  disporre  di  un'adeguata  struttura  organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma  in  Italia  e  delle  necessarie strutture  personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non  avere  fini  di  lucro,  assicurare  una  gestione  contabile assolutamente    trasparente,   anche   sui   costi   necessari   per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e)  non  avere  e  non  operare  pregiudiziali  discriminazioni   nei confronti  delle  persone  che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f)  impegnarsi  a  partecipare ad attivita' di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo,  anche  in  collaborazione  con   le   organizzazioni   non governative,   e   di  attuazione  del  principio  di  sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art.  39-quater.  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  altre disposizioni  di  legge,  i  genitori  adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefi'ci:
a) l'astensione dal lavoro, quale  regolata  dall'articolo  6,  primo comma,  della  leg  ge  9  dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di eta';
b) l'assenza dal lavoro,  quale  regolata  dall'articolo  6,  secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta';
c)  congedo  di  durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione".

Art. 4.

1.  Nell'articolo  10,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
"l-bis)  il  cinquanta  per  cento delle spese sostenute dai genitori adottivi  per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle  disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".

Art. 5.
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e' aggiunto il seguente comma:
"Agli  stranieri  stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure  stabilite  nella  Convenzione  per  quanto riguarda  l'intervento  ed i compiti delle autorita' centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si  applicano  le  disposizioni  della presente legge".
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e' aggiunto il seguente comma:
"Nel  caso  di  adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le  funzioni  attribuite  al  console  dal presente  articolo  sono  svolte  dall'autorita' centrale straniera e dall'ente autorizzato".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e' inserito il seguente:
"Art.  72-bis.  -  1.  Chiunque  svolga  per  conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori  stranieri  senza  avere  previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c),  e'  punito  con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e  della  multa da  due  a  sei  milioni  di  lire  per  i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione  di  minori  stranieri,  si  avvalgono  dell'opera  di associazioni,  organizzazioni,  enti  o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".

Art. 7.

1.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data  di entrata  in  vigore  della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri  degli  affari esteri,  dell'interno, di grazia e giustizia e della sanita', e' data attuazione  alle  norme   della   presente   legge   riguardanti   la costituzione  e  l'organizzazione  della  Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e  le  relative  qualifiche.  Con  il   medesimo   regolamento   sono disciplinate  le  procedure  per  ottenere   l'autorizzazione,  i suoi contenuti,  la  modifica  o  la  revoca  della  medesima,  la  tenuta dell'albo  ed  ogni  altra  modalita'  operativa  relativa  agli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983,  n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
2.  Il  regolamento  di cui al comma 1 disciplina altresi' l'invio da parte della Commissione per le  adozioni  internazionali  di  proprio personale   in  missione  presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e consolari all'estero.
3.  La  Commissione   e'   costituita   nei   tre   mesi   successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

Art. 8.

1.  Le  dichiarazioni di idoneita' all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data  anteriore a  quella  di  entrata  in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.
2. Le domande gia' presentate alla data di entrata  in  vigore  della presente  legge  e  quelle  inoltrate  successivamente  continuano ad essere  esaminate  e  trattate  secondo  le  disposizioni  di  natura procedimentale  anteriori,  sino  alla  avvenuta  costituzione  della Commissione per  le  adozioni  internazionali  e  alla  pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.
3.  Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3  della  presente legge,  hanno  efficacia  a  partire  dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in  lire  13.200  milioni  annue  a  decorrere  dal 1998, si provvede mediante  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento   iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1998,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e, per  2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri, con  esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge  4  maggio  1983,  n. 184,   introdotto  dall'articolo  3  della  presente  legge,  nonche' dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998

                              SCALFARO
                                  D'Alema, Presidente  del  Consiglio dei Ministri
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Turco, Ministro per la solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO I
SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

                      Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, 
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della  sua  personalita', il minore deve crescere in un ambiente  familiare,  in  un  clima  di felicita', d'amore e di comprensione,  Ricordando  che  ogni  Stato  dovrebbe  adottare,  con  criterio   di priorita', misure appropriate per consentire la permanenza del minore
nella famiglia d'origine,  Riconoscendo   che    l'adozione    internazionale    puo'    offrire l'opportunita' di dare una famiglia permanente a quei  minori  per  i
quali non puo' essere trovata una famiglia idonea nel loro  Stato  di origine,  Convinti della necessita' di prevedere misure atte a garantire che le
adozioni internazionali  si  facciano  nell'interesse  superiore  del minore e nel rispetto dei suoi  diritti  fondamentali,  e  che  siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,  Desiderando  stabilire,  a  questo  scopo,  disposizioni  comuni  che tengano   conto   dei   principi   riconosciuti    dagli    strumenti
internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni  Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989,  e  dalla  Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con  particolare  riferimento alle prassi in materia di adozione e di  affidamento  familiare,  sul piano   nazionale   e   su   quello    internazionale    (Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),  Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

La presente Convenzione ha per oggetto:
a - di stabilire delle garanzie, affinche' le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e  nel  rispetto  dei diritti  fondamentali  che  gli   sono   riconosciuti   nel   diritto internazionale;
b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di  assicurare  il  rispetto  di  queste  garanzie  e  quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c - di assicurare il riconoscimento, negli  Stati  contraenti,  delle adozioni realizzate in conformita' alla Convenzione.

Art. 2

1.  La  Convenzione  si  applica  allorche'  un   minore,   residente abitualmente in uno Stato contraente (" Stato d'origine") e  stato  o deve essere trasferito in un  altro  Stato  contraente  ("  Stato  di accoglienza"), sia a seguito di adozione  nello  Stato  d'origine  da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello  Stato di accoglienza,  sia  in  vista  di  tale  adozione  nello  Stato  di accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla  solo  le  adozioni  che  determinano  un legame di filiazione.

Art. 3

La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi  previsti  dall'Art. 17 lett. c) non sono stati espressi prima che il minore compia l'eta' di diciotto anni.

CAPITOLO II
CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Art. 4

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorita' competenti dello Stato d'origine:
a - hanno stabilito che il minore e' adottabile;
b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le  possibilita' di affidamento del  minore  nello  Stato  d'origine,  che  l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c - si sono assicurate:
1) che le persone, istituzioni  ed  autorita',  il  cui  consenso  e' richiesto per l'adozione, sono  state  assistite  con  la  necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle  conseguenze  del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il  mantenimento  o la cessazione, a causa dell'adozione, dei  legami  giuridici  fra  il minore e la sua famiglia d'origine;
2) che tali persone,  istituzioni  ed  autorita'  hanno  prestato  il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e  che  questo consenso e' stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e 
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
d - si sono assicurate, tenuto conto dell'eta' e della maturita'  del minore,
1) che questi e' stato assistito mediante  una  consulenza  e  che  è stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le  opinioni  del  minore  sono  stati  presi  in considerazione;
3) che il consenso del minore all'adozione, quando  e  richiesto,  e' stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e  stato espresso o constatato per iscritto; e
4) che il  consenso  non  e'  stato  ottenuto  mediante  pagamento  o contropartita di alcun genere.

Art. 5

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorita' competenti dello Stato di accoglienza:
a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono  qualificati e idonei per l'adozione;
b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati  assistiti con i necessari' consigli; e
c - hanno constatato che il minore e' o sara' autorizzato ad  entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.

CAPITOLO III
AUTORITA CENTRALI E ORGANISMI AEILITATI

Art. 6

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata  di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli  Stati  in  cui  sono  in  vigore  diversi ordinamenti giuridici e gli  Stati  comprendenti  unita  territoriali autonome sono liberi di designare piu'  di  una  Autorita'  Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle  rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato  piu'  di  un'Autorita'  Centrale
designera' l'Autorita' Centrale cui potra'  essere  indirizzata  ogni comunicazione, per la successiva  remissione  all'Autorita'  Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.

Art. 7

1. Le Autorita' Centrali debbono cooperare fra loro e  promuovere  la collaborazione  fra  le  autorita'  competenti  dei  loro  Stati  per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri  scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per: 
a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione,  ed  altre  informazioni  generali,  come  statistiche  e formulari-tipo;
b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli  all'applicazione  della medesima.

Art. 8

Le Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso  di pubbliche autorita', tutte le  misure  idonee  a  prevenire  profitti materiali indebiti  in  occasione  di  una  adozione  e  ad  impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.

Art. 9

Le Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso  di pubbliche autorita' o di organismi  debitamente  abilitati  nel  loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:
a - raccogliere, conservare e scambiare  informazioni  relative  alla situazione del minore e dei futuri genitori  adottivi,  nella  misura necessaria alla realizzazione dell'adozione;
b  -  agevolare,  seguire  ed  attivare   la   procedura   in   vista dell'adozione;
c - promuovere nei  rispettivi  Stati  l'istituzione  di  servizi  di consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;
d - scambiare rapporti generali di valutazione  sulle  esperienze  in materia di adozione internazionale;
e - rispondere, nella  misura  consentita  dalla  legge  del  proprio Stato, alle richieste motivate di  informazioni  su  una  particolare situazione d'adozione, formulate da altre  Autorita'  Centrali  o  da autorita' pubbliche.

Art. 10

Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo  quegli  organismi che dimostrino- la loro idoneita' a svolgere correttamente i  compiti che potrebbero essere loro affidati.

Art. 11

Un organismo abilitato deve:
a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati  dalle  autorita'  competenti   dello   Stato   che   concede l'abilitazione;
b - essere diretto e gestito da persone che, per  integrita'  morale, formazione  o  esperienza,  sono  qualificate  ad  agire  nel   campo dell'adozione internazionale;
c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorita' competenti dello Stato medesimo, per quanto  riguarda  la  sua  composizione,  il  suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.

Art. 12

Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potra' agire in un altro Stato se le autorita' competenti di entrambi gli Stati  non  vi abbiano consentito.

Art. 13

La designazione delle Autorita' Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e  l'indirizzo  degli organismi  abilitati  sono  comunicati  da  ogni   Stato   contraente all'Ufficio  Permanente  della  Conferenza  de   l'Aja   di   diritto internazionale privato.

CAPITOLO VI
CONDIZIONI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Art. 14

Le persone  residenti  abitualmente  in  uno  Stato  contraente,  che desiderano adottare un minore con  residenza  abituale  in  un  altro Stato contraente, debbono  rivolgersi  all'Autorita'  Centrale  dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.

Art. 15

1. Se ritiene che  i  richiedenti  sono  qualificati  ed  idonei  per l'adozione, l'Autorita' Centrale dello Stato  di  accoglienza  redige una relazione contenente informazioni sulla loro identita',  capacita legale ed idoneita all'adozione,  sulla  loro  situazione  personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale,  sulle  motivazioni che  li  determinano,  sulla  loro  attitudine  a  farsi  carico   di un'adozione internazionale, nonche' sulle caratteristiche dei  minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione  all'Autorita'  Centrale  dello  Stato d'origine.

Art. 16

1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorita' Centrale  dello Stato d'origine:
a - redige una relazione contenente  informazioni  circa  l'identita' del minore, la sua adottabilita', il suo  ambiente  sociale,  la  sua evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi  sanitaria  del  minore stesso e  della  sua  famiglia,  non  che  circa  le  sue  necessita' particolari;
b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore,  la sua origine etnica, religiosa e culturale;
c - si assicura che i consensi previsti dall'Art. 4 sono stati ottenuti; e
d - constata, basandosi particolarmente sulle  relazioni  concernenti il  minore  ed  i  futuri  genitori   adottivi,   che   l'affidamento prefigurato e nel superiore interesse del minore.
2. Trasmette all'Autorita' Centrale dello  Stato  di  accoglienza  la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti  e  le  ragioni della  sua  decisione  sull'affidamento,  curando  di  non   rivelare l'identita' della madre e del padre se, nello Stato  d'origine,  tale identita' non debba essere resa nota.

Art. 17

La decisione di affidamento di un minore a futuri  genitori  adottivi puo' essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:
a - l' Autorita' Centrale  di  questo  Stato  si  sia  accertata  del consenso dei futuri genitori adottivi;
b - l' Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza abbia  approvato la decisione di affidamento, allorche' la legge  di  questo  Stato  o l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
c - le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
d - sia stato determinato,  in  conformita'  all'articolo  5,  che  i futuri genitori adottivi sono qualificati ed  idonei  all'adozione  e che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare ed a  soggiornare  in permanenza nello Stato di accoglienza.

Art. 18

Le Autorita' Centrali  di  entrambi  gli  Stati  effettuano  i  passi necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente  nello Stato d'accoglienza.

Art. 19

1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza  puo'  aver luogo  solo  se  le  condizioni  fissate  dall'articolo  17  si  sono verificate.
2. Le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinche' il  trasferimento  avvenga  in  assoluta  sicurezza,  in   condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non  ha  luogo,  le  relazioni  indicate  agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorita' mittenti.

Art. 20

Le  Autorita'  Centrali  si  tengono  informate  sulla  procedura  di adozione,  sulle  misure  prese  per  condurla  a  termine  e   sullo svolgimento del periodo di prova, quando e' richiesto.

Art. 21

1.  Allorche'  l'adozione  deve   aver   luogo   successivamente   al trasferimento del minore  nello  Stato  di  accoglienza,  l'Autorita' Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che  lo  ha  accolto  non  e'  piu'  conforme  al  superiore interesse di lui, prende le misure  necessarie  alla  protezione  del minore, particolarmente al fine di:
a - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo  ed averne provvisoriamente cura;
b - di concerto  con  l'Autorita'  Centrale  dello  Stato  d'origine, assicurare senza ritardo un  nuovo  affidamento  per  l'adozione  del minore o, in  difetto,  una  presa  a  carico  alternativa  durevole; l'adozione non puo' aver luogo se l'Autorita'  Centrale  dello  Stato d'origine non e stata debitamente informata circa  i  nuovi  genitori
adottivi;
c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il  suo interesse lo richiede.
2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua eta' e della sua maturita', sara' consultato e, se del caso,  sara'  ottenuto  il  suo consenso  sulle  misure  da  prendere  in  conformita'  al   presente articolo.

Art. 22

1. Le funzioni conferite all'Autorita' Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate  da  autorita'  pubbliche  o  da  organismi abilitati in conformita' alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente puo' dichiarare  al  depositario  della Convenzione che  le  funzioni  conferite  all'Autorita'  Centrale  in virtu' degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresi' in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il  controllo delle autorita' statali competenti, da organismi o persone che:
a  -  soddisfino  le   condizioni   di   moralita',   di   competenza professionale, d'esperienza e di responsabilita' richieste dallo  Stato medesimo; e
b  -  siano,  per  integrita'  morale  e  formazione  od  esperienza, qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al  comma  2, comunica regolarmente  all'Ufficio  Permanente  della  Conferenza  de l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi  degli organismi e delle persone interessati.
4.  Uno  Stato  contraente  puo'  dichiarare  al  depositario   della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo  se  le  funzioni  conferite  alle Autorita' Centrali sono esercitate in conformita' al primo comma.
5. Anche se e' stata fatta la dichiarazione indicata al comma  2,  le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilita' dell'Autorita' Centrale o di altre autorita' o organismi, in conformita' al primo comma.

CAPITOLO V
RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL'ADOZIONE

Art. 23

1. L'adozione certificata conforme alla  Convenzione,  dall'autorita' competente  dello  Stato  contraente  in  cui  ha  avuto   luogo,   e riconosciu

 

Giovedì, 31 Dicembre 1998