Ordinanza n. 58 del 14 marzo 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 70 del 23 marzo 2013)
Disposizioni per favorire il superamento delle criticità legate all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.
IL CAPO DIPARTIMENTO
della protezione civile
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto l'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l'art. 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 19 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2012, con il quale il prefetto Angelo Sinesio e' stato nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2012, dove e' stabilito che il Commissario straordinario svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2012, in cui e' previsto che al Commissario straordinario sono attribuiti i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria nonche' quelli di cui all'art. 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto in particolare l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2012, che prevede l'assegnazione al Commissario straordinario delle risorse strumentali e finanziarie gia' attribuite al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861/2010 e successive modifiche ed integrazioni, da gestire sulla stessa contabilita' speciale aperta ai sensi della medesima ordinanza;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, da parte del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in rassegna;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 21 gennaio 2013;
Sentito il Ministero della giustizia con nota del 27 dicembre 2012;
Sentita l'Agenzia del demanio con nota del 5 marzo 2013;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Art. 1
1. Il Commissariato straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2012 citato in premessa, provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, alla prosecuzione delle iniziative da porre in essere per il superamento della situazione di criticita' richiamata in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro del medesimo Commissariato nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla struttura commissariale, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
3. Il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5421 che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2013.
5. A conclusione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie provvede a curare gli adempimenti per il trasferimento delle opere realizzate all'Agenzia del demanio, ai fini dell'assunzione delle stesse nella consistenza patrimoniale dello Stato per la successiva assegnazione in uso governativo al Ministero della giustizia, nonche' alla trasmissione, per le medesime finalita', della pertinente documentazione amministrativa e contabile all'Agenzia del demanio ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 4 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale soggetto finanziatore.
7. Il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.
8. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2013
Il capo del Dipartimento Gabrielli
Giovedì, 14 Marzo 2013