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Decisione della Commissione n. 2008/22/CE del 19 dicembre 2007

recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale

Decisione della Commissione
del 19 dicembre 2007

recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2007) 6396]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca, ungherese e svedese sono i soli facenti fede)

(2008/22/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 23, l'articolo 31, paragrafo 5, l'articolo 33, paragrafo 6 e l'articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) È necessario stabilire a quali condizioni gli Stati membri devono attuare le azioni a titolo del Fondo, precisando in particolare le circostanze in cui l'autorità responsabile può attuare i progetti direttamente. È inoltre opportuno stabilire ulteriori disposizioni per le autorità delegate.
(2) È necessario redigere un elenco di procedure o di modalità pratiche che spetterà alle varie autorità designate stabilire e applicare per attuare il Fondo.
(3) È necessario definire gli obblighi delle autorità responsabili nei confronti dei beneficiari finali nella fase di selezione e approvazione dei progetti da finanziare e in relazione agli aspetti di cui si deve verificare le spese dichiarate dal beneficiario finale oppure dai partner del progetto, comprese le verifiche amministrative delle domande di rimborso e le verifiche in loco di singoli progetti.
(4) Per consentire un audit adeguato delle spese effettuate nell'ambito dei programmi annuali, è necessario stabilire i criteri cui attenersi in modo da garantire un'adeguata tracciabilità dei dati.
(5) L'audit dei progetti e dei sistemi è svolto sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per assicurare che gli audit siano di portata e di efficacia adeguate e siano eseguiti secondo gli stessi standard in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire le condizioni da rispettare, inclusa la base del campionamento.
(6) Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, unitamente al programma pluriennale, la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo. Poiché questo documento è uno degli elementi principali di cui la Commissione si avvale, nell'ambito della gestione concorrente del bilancio comunitario, per accertare se gli Stati membri facciano uso di un dato contributo finanziario in conformità delle norme e ai principi applicabili per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, è necessario precisare quali informazioni tale documento deve contenere.
(7) Per armonizzare le norme che disciplinano la programmazione, il follow-up dell'attuazione del Fondo, l'audit e la certificazione delle spese, bisogna definire chiaramente i contenuti del programma pluriennale, del programma annuale, delle relazioni intermedie e della relazione finale, delle domande di pagamento e della strategia di audit, della relazione annuale di audit, della dichiarazione di validità e della certificazione delle spese.
(8) Poiché spetta agli Stati membri notificare e sorvegliare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati in relazione ai contributi del Fondo, è necessario definire le disposizioni relative ai dati da trasmettere alla Commissione.
(9) L'esperienza insegna che i cittadini dell'Unione europea non sono sufficientemente consapevoli del ruolo che la Comunità ricopre nel finanziamento dei programmi. È quindi opportuno indicare con precisione le misure di informazione e pubblicità occorrenti per colmare questa lacuna in termini di comunicazione e informazione.
(10) Al fine di garantire un'ampia diffusione delle informazioni sulle possibilità di finanziamento a tutte le parti interessate, e ai fini della trasparenza, occorre definire misure minime di informazione che rendano note ai potenziali beneficiari finali le possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri tramite il Fondo. Per migliorare la trasparenza riguardo all'intervento del Fondo è opportuno che siano pubblicati l'elenco dei beneficiari finali, la denominazione dei progetti e l'importo del finanziamento pubblico assegnato ai progetti.
(11) A norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [2], e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [3], è necessario prevedere, riguardo alle misure di informazione e pubblicità e alle operazioni di audit di cui nella presente decisione, che la Commissione e gli Stati membri vietino la diffusione illecita o l'accesso non autorizzato ai dati personali e si deve precisare per quali finalità la Commissione e gli Stati membri possano trattare tali dati.
(12) Il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati finanziari fra gli Stati membri e la Commissione consente di semplificare le procedure, di potenziare l'efficienza e la trasparenza e di risparmiare tempo. Per trarre il massimo profitto da questi vantaggi senza compromettere la sicurezza degli scambi, la Commissione potrebbe realizzare un sistema informatico comune.
(13) Perché l'attuazione del Fondo negli Stati membri sia efficiente e risponda al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno adottare una serie di norme comuni di ammissibilità delle spese a titolo del Fondo. Nell'intento di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari finali e delle autorità designate, a determinate condizioni, i costi indiretti potrebbero essere ammessi ad un tasso forfetario.
(14) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.
(15) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l'Irlanda.
(16) A norma dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.
(17) Le misure di cui nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione del Fondo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1 Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto

1. La presente decisione reca le modalità di attuazione del Fondo per quanto riguarda:
a) le autorità designate;
b) i sistemi di gestione e di controllo;
c) le informazioni sull'utilizzo del Fondo trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;
d) la notifica delle irregolarità;
e) l'informazione e la pubblicità;
f) i dati personali;
g) lo scambio elettronico di documenti.
2. La presente decisione si applica fatto salvo il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell' 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [4].

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione, valgono le seguenti definizioni:
- "atto di base": la decisione n. 573/2007/CE,
- "Fondo": il Fondo europeo per i rifugiati come istituito dall'atto di base,
- "quattro Fondi": il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri e il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, rispettivamente istituiti con decisione n. 573/2007/CE, decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5], decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [6] e con decisione 2007/435/CE del Consiglio [7] nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori",
- "autorità responsabile": l'organo designato da uno Stato membro a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di base,
- "autorità di certificazione": l'organo designato da uno Stato membro a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di base,
- "autorità di audit": l'organo designato da uno Stato membro a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), dell'atto di base,
- "autorità delegata": l'organo designato da uno Stato membro a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di base,
- "autorità designate": tutte le autorità designate da uno Stato membro a norma dell'articolo 25 dell'atto di base,
- "azione": l'azione a titolo del Fondo come definita agli articoli 3 e 5 dell'atto di base,
- "progetto": gli specifici mezzi pratici impiegati dal beneficiario finale delle sovvenzioni per attuare un'azione in tutto o in parte,
- "beneficiario finale": il soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dei progetti, per esempio ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro, imprese di diritto pubblico o privato o organizzazioni internazionali,
- "partner del progetto": il soggetto giuridico che attua il progetto in cooperazione con il beneficiario finale apportando risorse e ricevendo parte del contributo comunitario tramite il beneficiario finale,
- "orientamenti strategici": il quadro delle condizioni generali per l'intervento del Fondo, adottato con decisione 2007/815/CE della Commissione [8],
- "priorità": le azioni definite prioritarie dagli orientamenti strategici,
- "priorità specifica": le azioni definite come priorità specifiche dagli orientamenti strategici e cofinanziabili a un tasso più elevato a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, dell'atto di base,
- "primo accertamento amministrativo o giudiziario": la prima valutazione scritta effettuata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, anche quando tale valutazione possa essere successivamente modificata o revocata in seguito agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario,
- "irregolarità": ogni violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall'azione o dall'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea in seguito all'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita,
- "frode presunta": irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a stabilire l'esistenza di un comportamento doloso, in particolare di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [9],
- "fallimento": il procedimento in caso d'insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio [10],
- "convenzione di sovvenzione": una convenzione o atto giuridico equivalente sulla cui base gli Stati membri erogano sovvenzioni al beneficiario finale affinché attui il progetto a titolo del Fondo.

PARTE II DISPOSIZIONI COMUNI AI QUATTRO FONDI

CAPO 1 Autorità designate

Articolo 3 Autorità comuni

Gli Stati membri possono designare una medesima autorità responsabile, di audit o di certificazione per due o più dei quattro Fondi.

Articolo 4 Autorità delegata

1. La delega di funzioni deve rispondere alle esigenze della sana gestione finanziaria e di un controllo interno efficace ed efficiente, e garantire il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità del finanziamento comunitario. I compiti di esecuzione così delegati non devono generare conflitti d'interessi.
2. La portata delle funzioni delegate dall'autorità responsabile all'autorità delegata e le procedure dettagliate per la loro esecuzione sono formalmente registrate per iscritto.
L'atto di delega precisa almeno quanto segue:
a) i riferimenti della legislazione comunitaria pertinente;
b) le funzioni affidate all'autorità delegata;
c) i diritti e gli obblighi dell'autorità delegata e le responsabilità da questa assunte;
d) l'obbligo per l'autorità delegata di predisporre e mantenere una struttura organizzativa e un sistema di gestione e di controllo adeguati allo svolgimento dei suoi compiti;
e) le garanzie da offrire quanto a una sana gestione finanziaria e alla legittimità e regolarità delle funzioni delegate.
3. Le funzioni di interlocutore della Commissione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di base non sono delegabili. L'autorità delegata comunica con la Commissione tramite l'autorità responsabile.
4. Se l'autorità delegata non è un'amministrazione pubblica né un organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro che svolge funzioni di servizio pubblico, l'autorità responsabile non può delegarle poteri esecutivi assortiti da un ampio margine di discrezionalità che implichi scelte politiche.
5. La delega di funzioni alle autorità delegate non pregiudica la responsabilità dell'autorità responsabile, che continua a rispondere delle funzioni delegate.
6. Nei casi in cui l'autorità responsabile delega funzioni all'autorità delegata, tutte le disposizioni della presente decisione relative alla prima si applicano, mutatis mutandis, alla seconda.

Articolo 5 Esternalizzazione di compiti

Le autorità designate possono affidare a terzi alcune delle loro funzioni ma continuano a rispondere per le funzioni esternalizzate, nell'ambito delle loro responsabilità definite agli articoli 27, 29 e 30 dell'atto di base.

CAPO 2 Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 6 Manuale di procedure

A norma dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'atto di base e visto il principio di proporzionalità, gli Stati membri stabiliscono un manuale di procedure e modalità pratiche riguardanti:
a) il funzionamento delle autorità designate;
b) disposizioni per garantire l'adeguata separazione delle funzioni;
c) se pertinente, il monitoraggio delle autorità delegate e di altre funzioni esternalizzate;
d) la stesura del programma pluriennale e dei programmi annuali;
e) l'elaborazione della strategia di audit e dei piani annuali di audit;
f) la selezione dei progetti, l'attribuzione delle sovvenzioni e il monitoraggio e la gestione finanziaria dei progetti;
g) la gestione delle irregolarità, le correzioni finanziarie e i recuperi;
h) la preparazione e l'esecuzione delle missioni di audit;
i) la stesura delle relazioni di audit e delle dichiarazioni;
j) la certificazione delle spese;
k) la valutazione del programma;
l) le relazioni da trasmettere alla Commissione;
m) la tracciabilità dei dati.

Articolo 7 Attuazione del Fondo da parte dell'autorità responsabile

1. Ai fini dell'attuazione del Fondo l'autorità responsabile può agire in veste di autorità preposta all'attribuzione e/o di organo esecutivo.
2. L'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione quando attua i progetti, in generale, tramite inviti annuali aperti a presentare proposte.
Né l'autorità responsabile né l'autorità delegata possono candidarsi in risposta a tali inviti a presentare proposte.
In casi debitamente giustificati, compresa la prosecuzione di progetti pluriennali conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di base, selezionati in base a precedenti inviti oppure in situazioni di emergenza, è consentito concedere sovvenzioni senza invito a presentare proposte.
3. L'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo quando decide di attuare un progetto direttamente in quanto le caratteristiche stesse del progetto non permettono alternative, ad esempio nelle situazioni di monopolio legale o per ragioni di sicurezza. In tali casi, le norme relative al beneficiario finale si applicano, mutatis mutandis, all'autorità responsabile.

Articolo 8 Condizioni in cui l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo

1. I motivi che hanno indotto l'autorità responsabile ad agire in veste di organo esecutivo per attuare progetti sono precisati e comunicati alla Commissione nel quadro del programma annuale in oggetto.
2. Nell'attuare i progetti, l'autorità responsabile rispetta il principio del rapporto qualità-prezzo e evita i conflitti di interesse.
3. L'autorità responsabile può attuare i progetti individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, direttamente o in associazione con un'autorità nazionale competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei poteri amministrativi di cui dispone. Nel programma annuale interessato sono individuate anche le principali autorità nazionali associate all'attuazione.
4. La decisione amministrativa di cofinanziare un progetto a titolo del Fondo contiene le informazioni necessarie per monitorare i prodotti e i servizi cofinanziati e per verificare le spese sostenute. Un atto giuridico equivalente contiene tutte le pertinenti disposizioni prescritte per le convenzioni di sovvenzione all'articolo 10, paragrafo 2.
5. La relazione finale sull'attuazione del programma annuale contiene informazioni relative alle procedure e pratiche applicate per garantire l'adeguata separazione delle funzioni, un controllo efficace e una soddisfacente tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e spiega come sono stati evitati i conflitti di interesse.
6. Nell'ipotesi che l'autorità responsabile funga regolarmente da organo esecutivo per i progetti cofinanziati dal Fondo:
a) l'autorità di audit non appartiene allo stesso organismo dell'autorità responsabile, salvo se la sua indipendenza di revisore è garantita e se riferisce anche a un altro organo esterno a quello cui appartengono le due autorità;
b) i compiti dell'autorità responsabile definiti all'articolo 27 dell'atto di base restano impregiudicati nei casi in cui tale autorità attui progetti anche direttamente.
7. Nell'ipotesi che l'autorità delegata funga da organo esecutivo per progetti cofinanziati dal Fondo, essa non potrà essere l'unico beneficiario finale degli stanziamenti che è stata delegata a gestire.

Articolo 9 Procedura di selezione e attribuzione quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione

1. Gli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono pubblicati in modo da garantire la massima pubblicità presso i potenziali beneficiari. Ogni modifica del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.
Gli inviti a presentare proposte precisano quanto segue:
a) gli obiettivi;
b) i criteri di selezione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'atto di base, e i relativi documenti giustificativi;
c) le modalità del finanziamento comunitario e dell'eventuale finanziamento nazionale;
d) le modalità e il termine finale per la presentazione delle proposte.
2. Ai fini della selezione di progetti e dell'attribuzione di sovvenzioni, l'autorità responsabile provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati delle seguenti condizioni specifiche relative ai progetti da attuare:
a) le norme di ammissibilità delle spese;
b) i termini temporali per l'attuazione;
c) le informazioni finanziarie e di altro tipo da conservare e comunicare.
Prima di adottare la decisione di attribuzione, l'autorità responsabile si assicura che il beneficiario finale e/o i partner del progetto siano in grado di rispettare queste condizioni.
3. L'autorità responsabile provvede affinché i progetti ai quali sia stata attribuita una sovvenzione siano stati sottoposti ad analisi formale, tecnica e finanziaria e a valutazione qualitativa in base ai criteri stabiliti nell'invito a presentare proposte. I motivi del rifiuto degli altri progetti sono messi agli atti.
4. Gli Stati membri stabiliscono chi ha il potere di attribuire le sovvenzioni e provvedono affinché siano evitati conflitti di interesse in ogni caso e specialmente quando i richiedenti sono organismi nazionali.
5. La decisione di attribuzione indica almeno l'identità del beneficiario finale e/o dei partner del progetto, le caratteristiche essenziali e gli obiettivi operativi del progetto, l'importo massimo di cofinanziamento a carico del Fondo e la percentuale massima di cofinanziamento del totale dei costi ammissibili.
6. Ai singoli richiedenti è inviata comunicazione scritta dei risultati del processo di selezione, spiegando la motivazione delle decisioni adottate. Se previsto dalla legislazione nazionale, sarà menzionata la procedura di riesame.

Articolo 10 Convenzione di sovvenzione con il beneficiario finale quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione

1. L'autorità responsabile stabilisce procedure dettagliate di gestione dei progetti, riguardanti in particolare:
a) la firma della convenzione di sovvenzione con il beneficiario finale scelto;
b) il follow-up della convenzione e relative modifiche tramite un sistema di monitoraggio amministrativo dei progetti (scambio di corrispondenza, comunicazione e controllo delle modifiche e lettere di sollecito, ricevimento e analisi delle relazioni, ecc.).
2. La convenzione di sovvenzione comprende in particolare:
a) l'importo massimo della sovvenzione;
b) la percentuale massima del contributo comunitario a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, o dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'atto di base;
c) la descrizione dettagliata del progetto e relativo calendario;
d) la parte dei compiti e relativi costi che il beneficiario finale intende affidare a terzi, se pertinente;
e) il bilancio di previsione approvato e il piano di finanziamento del progetto, inclusa la percentuale fissa di costi indiretti come definiti nell'allegato 11 "Regole di ammissibilità delle spese";
f) il calendario e le disposizioni per l'attuazione della convenzione (obbligo di presentare relazioni, modifiche e conclusione del progetto);
g) gli obiettivi operativi del progetto e gli indicatori utilizzati;
h) la definizione dei costi ammissibili;
i) le condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili;
j) le condizioni per la tracciabilità dei dati;
k) le pertinenti norme di protezione dei dati;
l) le regole di pubblicità.
3. Se pertinente, il beneficiario finale provvede perché tutti i partner del progetto siano soggetti ai suoi stessi obblighi. I partner sono responsabili per il tramite del beneficiario finale, il quale risponde in ultima analisi del rispetto delle condizioni contrattuali per se stesso e per tutti i partner del progetto.
Il beneficiario finale conserva copia certificata dei documenti contabili giustificativi delle entrate e delle spese dei partner per il progetto.
4. La convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e in loco, di tutti i beneficiari finali, i partner del progetto e i subappaltatori.

Articolo 11 Appalti di esecuzione

Fatte salve le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti, la convenzione di sovvenzione stabilisce che, nell'attuare i progetti, i beneficiari finali e/o i partner del progetto aggiudicano l'appalto, in seguito a procedura di gara, all'offerta economicamente più vantaggiosa evitando ogni conflitto di interessi. Tuttavia, ferme restando tali norme, gli appalti di valore inferiore a 5000 EUR possono essere aggiudicati sulla base di un'unica offerta, senza pubblicazione del bando di gara.

Articolo 12 Determinazione del contributo comunitario finale

Ai fini del calcolo del pagamento finale al beneficiario finale, il contributo comunitario totale per ciascun progetto è il minore dei seguenti importi:
a) l'importo massimo stabilito nella convenzione di sovvenzione;
b) il cofinanziamento massimo determinato moltiplicando il totale dei costi ammissibili del progetto in questione per la percentuale di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'atto di base (cioè 50 %, 75 % o 80 %);
c) l'importo ottenuto applicando il principio dell'esclusione del profitto definito al punto I.3.3 dell'allegato 11.

Articolo 13 Assistenza tecnica

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare fino al 100 % l'assistenza tecnica definita nell'articolo 15 dell'atto di base.
2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare fino al 100 % l'assistenza tecnica definita nell'articolo 16 dell'atto di base.
3. L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione o degli Stati membri può assumere la forma di pubblico appalto, spese di consulenza e/o spese amministrative secondo le regole di ammissibilità definite nella parte III, capo 1.

Articolo 14 Spese di assistenza tecnica nel caso di un'autorità comune

1. Nell'eventualità che una o più autorità designate siano comuni a due o più dei quattro Fondi, è possibile accorpare, del tutto o in parte, gli stanziamenti per le spese di assistenza tecnica dei singoli programmi annuali interessati.
2. Le spese di assistenza tecnica sono ripartite tra i Fondi interessati, preferibilmente secondo criteri semplici e rappresentativi. L'applicazione di tali criteri non comporta aumenti del massimale delle spese di assistenza tecnica per singolo programma annuale.

Articolo 15 Verifiche a cura dell'autorità responsabile

1. Le verifiche che competono all'autorità responsabile o che sono svolte sotto la sua responsabilità, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera g), dell'atto di base, riguardano a seconda dei casi gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e materiali del progetto.
Le verifiche hanno lo scopo di garantire che le spese dichiarate sono reali e giustificate dalla finalità del progetto, che i progetti sovvenzionati sono attuati nel rispetto della convenzione di sovvenzione, che il contributo comunitario è conforme alle norme, specialmente per quanto riguarda la struttura del finanziamento di cui all'articolo 14 dell'atto di base, che le domande di rimborso del beneficiario finale sono corrette e che i progetti e le spese sono conformi alle norme comunitarie e nazionali, e evitano il doppio finanziamento delle spese mediante altri programmi nazionali o comunitari o altri periodi di programmazione.
Rientrano inoltre fra queste verifiche:
a) la verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dal beneficiario finale;
b) la verifica, almeno su un campione rappresentativo di documenti giustificativi riguardanti tutte le voci del bilancio allegato alla convenzione di sovvenzione, della pertinenza, esattezza e ammissibilità delle spese, delle entrate e dei costi coperti da entrate specifiche dichiarati dal beneficiario finale;
c) le verifiche in loco di singoli progetti, almeno su un campione di progetti rappresentativo per natura e dimensioni che tenga conto dei fattori di rischio già individuati, in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle corrispondenti operazioni, considerato il grado di rischio determinato dall'autorità responsabile.
Le verifiche di cui alle lettere a) e b) non sono effettuate se il beneficiario finale ha l'obbligo di presentare un certificato di audit rilasciato da un revisore indipendente che copra tutti gli aspetti indicati nelle suddette lettere.
2. Per ciascuna verifica è tenuto un registro in cui figurano il lavoro svolto, la data, gli esiti della verifica e i provvedimenti adottati nei confronti degli errori riscontrati. L'autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle verifiche svolte siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del progetto. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o a richiesta, debitamente motivata, della Commissione.
3. Quando l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo nell'ambito del programma annuale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, le verifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate osservando il principio di un'adeguata separazione delle funzioni.

Articolo 16 Tracciabilità dei dati

1. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera k), dell'atto di base, la tracciabilità dei dati è adeguata se soddisfa i seguenti criteri:
a) consente il riscontro esatto degli importi certificati alla Commissione con i registri contabili dettagliati e i documenti giustificativi in possesso dell'autorità di certificazione, dell'autorità responsabile, delle autorità delegate e dei beneficiari finali in relazione ai progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo;
b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario finale, l'attribuzione e il trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo e le fonti di cofinanziamento del progetto;
c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti per il programma annuale;
d) per ciascun progetto comprende le eventuali specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti relativi all'approvazione della sovvenzione, la documentazione sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati.
2. L'autorità responsabile provvede affinché sia tenuto un registro dell'ubicazione di tutti i documenti relativi ai pagamenti specifici effettuati nell'ambito del Fondo.

Articolo 17 Audit dei sistemi e audit dei progetti

1. Gli audit di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'atto di base sono effettuati sui sistemi di gestione e di controllo stabiliti dagli Stati membri e su un campione di progetti selezionati mediante un metodo approvato dall'autorità di audit.
Il metodo di campionamento:
a) comprende un mix rappresentativo della natura e delle dimensioni dei progetti;
b) tiene conto dei fattori di rischio già individuati in occasione di controlli nazionali o comunitari e degli aspetti costo/profitto delle verifiche.
Il campione comprende anche progetti attuati dall'autorità responsabile in veste di organo esecutivo, almeno su base percentuale.
Il metodo utilizzato per selezionare il campione viene documentato.
2. L'audit dei sistemi di gestione e di controllo verte, almeno una volta prima del 2013, su ognuno dei seguenti elementi: programmazione, delega di funzioni, selezione e aggiudicazione/attribuzione, monitoraggio dei progetti, pagamento, certificazione delle spese, relazioni alla Commissione, individuazione e trattamento delle eventuali irregolarità e valutazione dei programmi.
3. Gli audit dei progetti sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei registri conservati dal beneficiario finale e/o dai partner del progetto. Gli audit verificano che:
a) il progetto risponda ai criteri di selezione del programma annuale, sia stato attuato conformemente alla convenzione di sovvenzione e rispetti tutte le eventuali condizioni di funzionalità e utilizzo o gli obiettivi da raggiungere;
b) la spesa dichiarata corrisponda ai registri contabili e ai documenti giustificativi in possesso del beneficiario finale e/o dei partner del progetto, e quei registri corrispondano ai documenti giustificativi conservati dall'autorità responsabile o da eventuali organi delegati;
c) le voci di spesa corrispondano alle regole di ammissibilità di cui all'allegato 11, alle disposizioni precisate nel corso della procedura nazionale di selezione, alle condizioni della convenzione di sovvenzione e ai lavori effettivamente eseguiti e ad altre norme comunitarie e nazionali, se pertinenti;
d) l'utilizzo effettivo o previsto del progetto sia coerente con gli obiettivi, le azioni o le misure stabilite agli articoli 3, 5 e 16 dell'atto di base e copra, dove opportuno, la popolazione destinataria;
e) il contributo pubblico o privato sia stato pagato al beneficiario finale a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'atto di base;
f) la tracciabilità dei dati sia adeguata;
g) non vi siano conflitti d'interesse e sia rispettato il rapporto qualità-prezzo, specialmente nei casi in cui l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo del progetto.
4. Solo le spese nell'ambito di un audit effettuato a norma del paragrafo 3 sono comprese nell'importo delle spese verificate ai fini dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di base. Se l'audit è eseguito prima della chiusura del progetto, per il calcolo del tasso di copertura valgono solo le spese effettivamente verificate.
5. Se i problemi riscontrati sembrano avere carattere sistematico e pertanto tale da comportare un rischio per altri progetti, l'autorità di audit provvede affinché vengano effettuati altri esami, eventualmente anche audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi. Le autorità responsabili prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.
6. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni basandosi sui risultati degli audit delle spese dichiarate alla Commissione, e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di audit. Riguardo ai programmi annuali per i quali il margine di errore previsto supera la soglia di tolleranza del 2 % del contributo comunitario, l'autorità di audit analizza le conseguenze dell'errore e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono indicate almeno nella relazione annuale di audit.

Articolo 18 Verifiche a cura dell'autorità di certificazione

1. Nei casi in cui l'autorità di audit esprime un parere con riserva o parere negativo sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo, l'autorità di certificazione verifica che l'informazione sia stata trasmessa alla Commissione. Essa verifica anche che l'autorità responsabile abbia predisposto un adeguato piano d'azione per il ripristino di sistemi di gestione e di controllo effettivamente operativi e per valutare l'incidenza del disfunzionamento sulla dichiarazione delle spese.
2. Se l'autorità di audit non convalida la domanda di pagamento o la dichiarazione di rimborso ai fini della relazione finale sull'attuazione del programma annuale, l'autorità di certificazione provvede affinché sia presentata senza indugio una domanda di pagamento o dichiarazione di rimborso corretta.

CAPO 3 Informazioni obbligatorie sull'utilizzo del Fondo

Articolo 19 Principio di proporzionalità

1. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'atto di base, uno Stato membro può trasmettere alla Commissione le informazioni di cui dispone sull'utilizzo del Fondo nei documenti di cui nel presente capo, in misura proporzionale all'entità del contributo comunitario attribuito a quello Stato membro, eventualmente in forma di sintesi.
2. Nondimeno, a richiesta della Commissione lo Stato membro fornisce informazioni più dettagliate. La Commissione può chiedere tali informazioni se sono necessarie per adempiere efficacemente i suoi obblighi a norma dell'atto di base e del regolamento finanziario.

Articolo 20 Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

1. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 32, paragrafo 2, dell'atto di base è presentata secondo il modello di cui all'allegato 1.
2. L'autorità responsabile convalida la descrizione dei sistemi effettuata da un'autorità delegata. Ogni autorità designata conferma l'esattezza della descrizione dei sistemi di gestione e di controllo che la riguardano. Inoltre, anche l'autorità di audit conferma la completezza della descrizione.
3. Nell'esaminare la descrizione, la Commissione può chiedere chiarimenti e proporre misure per assicurare il rispetto delle disposizioni dell'atto di base. Se necessario, funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono effettuare visite in loco.
4. Se l'autorità responsabile è la stessa per due o più dei quattro Fondi, oppure se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo comuni evidenziandone le eventuali caratteristiche specifiche.

Articolo 21 Revisione della descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

1. L'autorità responsabile:
a) nel presentare il progetto di programma annuale comunica se i sistemi di gestione e di controllo abbiano subito modifiche;
b) notifica alla Commissione ogni modifica sostanziale al più tardi quando questa diventa effettiva;
c) a richiesta della Commissione presenta una descrizione riveduta se le modifiche sostanziali sono numerose.
2. Per modifica sostanziale s'intende un cambiamento tale da incidere sulla separazione delle funzioni, sull'efficacia dei dispositivi di selezione, aggiudicazione o attribuzione, di controllo e di pagamento e sulla comunicazione con la Commissione. Sono sostanziali, in particolare, le modifiche apportate a una delle autorità designate, ai sistemi contabili e alle procedure di pagamento e di certificazione.
3. La revisione dei sistemi di gestione e di controllo è soggetta alla procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 22 Documenti di programmazione

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 18 dell'atto di base, conforme al modello di cui all'allegato 2.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione i programmi annuali ai sensi dell'articolo 20 dell'atto di base, conforme al modello di cui all'allegato 3.
3. I piani finanziari relativi al programma pluriennale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità, come definito negli orientamenti strategici.
I piani finanziari relativi ai programmi annuali presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per singole categorie d'azione, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di base, con riferimento alle priorità.

Articolo 23 Revisione della ripartizione finanziaria nei programmi annuali

1. Ai fini della revisione del programma annuale approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'atto di base, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione il progetto riveduto di programma annuale entro il 1o maggio dell'anno successivo all'anno di riferimento. La Commissione esamina e approva nei tempi più brevi il programma riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 5, dell'atto di base.
2. Non comportano la revisione del programma annuale a norma del paragrafo 1 le modifiche della ripartizione finanziaria che non superano il 10 % del contributo totale del Fondo. Tali modifiche sono consentite solo in circostanze dovute a cause estranee alla volontà dell'autorità responsabile. Nella relazione intermedia e/o nella relazione finale sull'attuazione del programma annuale figura un'adeguata spiegazione delle eventuali modifiche.

Articolo 24 Relazione intermedia e relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione intermedia, riguardante l'andamento dell'attuazione del programma annuale, e una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'atto di base, conformi al modello di cui all'allegato 4.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione finale sull'attuazione del programma annuale e la domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di base, conformi al modello di cui all'allegato 5.
3. Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità, come definito negli orientamenti strategici, e per progetto per singole categorie d'azione, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di base.

Articolo 25 Documenti redatti dall'autorità di audit

1. La strategia di audit di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell'atto di base è stabilita secondo il modello di cui all'allegato 6.
2. Salvo i casi in cui gli ultimi due programmi annuali adottati dalla Commissione corrispondano ciascuno a un contributo comunitario annuale inferiore a 1 milione EUR, l'autorità di audit presenta il piano annuale di audit entro il 15 febbraio di ogni anno, con decorrenza dal 2009. Il piano di audit conforme al modello di cui all'allegato 6 è trasmesso in allegato alla strategia di audit. In caso di strategia di audit combinata, come previsto all'articolo 30, paragrafo 2, dell'atto di base, è possibile presentare un piano annuale di audit combinato.
3. La relazione di audit e il parere di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettere a) e b), dell'atto di base sono fondati sugli audit dei sistemi e sugli audit dei progetti, effettuati in accordo con la strategia di audit, e sono redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati 7.A e 7.B.
4. La dichiarazione di validità di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), dell'atto di base è fondata su tutta l'attività di audit svolta dall'autorità di audit e, se necessario, su verifiche complementari. La dichiarazione di validità è redatta conformemente al modello di cui all'allegato 7.C.
5. Se vi sono limitazioni alla portata dell'esame o se il livello delle spese irregolari rilevate non consente di esprimere un parere senza riserve ai fini del parere annuale di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), dell'atto di base o nell'ambito della dichiarazione di cui alla lettera c) del medesimo articolo, l'autorità di audit ne indica i motivi e valuta l'entità del problema e la sua incidenza finanziaria.

Articolo 26 Documenti redatti dall'autorità di certificazione

1. La dichiarazione certificata di spesa relativa alla domanda di secondo pagamento a titolo di prefinanziamento di cui all'articolo 39, paragrafo 4, dell'atto di base è redatta e trasmessa alla Commissione conformemente al modello di cui all'allegato 8.
2. La dichiarazione certificata di spesa relativa alla domanda di pagamento del saldo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di base è redatta e trasmessa alla Commissione conformemente al modello di cui all'allegato 9.

CAPO 4 Notifica di irregolarità

Articolo 27 Prima notifica — Deroghe

1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nella relazione intermedia o nella relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali, tutte le irregolarità oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario, sulla base dei modelli di cui agli allegati 4 e 5.
In tali notifiche sono indicati:
a) il Fondo, il programma annuale e il progetto in questione;
b) la disposizione violata;
c) la data e la fonte della prima informazione che ha determinato una presunzione d'irregolarità;
d) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
e) eventualmente, se tali pratiche determinano una presunzione di frode;
f) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
g) l'importo del contributo comunitario interessato.
Non sono notificati invece i seguenti casi, salvo se determinano una presunzione di frode:
a) le irregolarità riguardanti importi inferiori a 10000 EUR a carico del bilancio generale delle Comunità europee;
b) un'irregolarità consistente soltanto nella non attuazione, totale o parziale, di un progetto incluso nel programma annuale a causa del fallimento del beneficiario finale;
c) un'irregolarità segnalata spontaneamente dal beneficiario finale all'autorità responsabile e non ancora scoperta da questa, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;
d) un'irregolarità scoperta e corretta dall'autorità responsabile prima che sia versato al beneficiario finale un contributo pubblico e prima che la spesa in questione sia iscritta in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.
2. A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono in ogni caso informazioni complementari sui seguenti punti:
a) gli altri Stati membri e paesi terzi eventualmente interessati;
b) il periodo o il momento in cui è stata commessa l'irregolarità;
c) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano i successivi provvedimenti amministrativi o giudiziari;
d) la data del primo accertamento amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
e) l'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, tranne se questo dato è inutile ai fini della repressione delle irregolarità, tenuto conto del tipo d'irregolarità accertata;
f) il bilancio totale di previsione e il contributo pubblico approvati per il progetto e la ripartizione del cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;
g) l'importo del contributo pubblico su cui ha inciso l'irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;
h) se il contributo pubblico non è stato versato né alle persone o altri soggetti di cui alla lettera g), gli importi che sarebbero stati pagati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta;
i) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
j) la natura della spesa irregolare.
3. Se non sono disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 2, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, gli Stati membri forniscono i dati mancanti, per quanto possibile, quando presentano alla Commissione le successive relazioni sulle irregolarità.

Articolo 28 Comunicazione dei provvedimenti successivi — Casi di non recupero

1. Gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all'articolo 27, dei procedimenti iniziati in seguito a tutte le irregolarità comunicate e dei cambiamenti di rilievo derivati da questi interventi. Tali informazioni sono riportate nella relazione intermedia e nella relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali conformemente ai modelli di cui agli allegati 4 e 5.
In tale comunicazione sono indicati gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero.
2. A richiesta dalla Commissione, gli Stati membri forniscono in ogni caso informazioni complementari sui seguenti punti:
a) le misure provvisorie adottate dagli Stati membri per salvaguardare il recupero degli importi versati indebitamente;
b) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di irrogare sanzioni;
c) i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti di recupero;
d) i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti penali.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, che concludono tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da determinare una presunzione di frode.

Articolo 29 Contatti con gli Stati membri

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all'articolo 27 e sui procedimenti di cui all'articolo 28, in particolare sulla possibilità di recupero.
2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità induca a presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove nella Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 30 Utilizzo delle informazioni

1. La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale o operativo comunicate dagli Stati membri a norma della presente decisione per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni e predisporre sistemi di allarme precoce ai fini di una più efficace individuazione dei rischi.
2. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri interessati su come ha utilizzato le informazioni ai sensi del paragrafo 1.

CAPO 5 Informazione e pubblicità

Articolo 31 Informazione dei potenziali beneficiari finali

1. L'autorità responsabile provvede a dare ampia diffusione alle indicazioni essenziali relative al programma pluriennale e ai programmi annuali, compresa la pertinente partecipazione finanziaria, e a renderle disponibili a tutti i soggetti interessati.
Nondimeno, per motivi di ordine pubblico l'autorità responsabile può decidere di non diffondere le modalità interne di gestione stabilite nel programma pluriennale o nei programmi annuali, né le altre informazioni relative all'attuazione del Fondo.
2. L'autorità responsabile fornisce ai potenziali beneficiari finali le informazioni relative almeno ai seguenti elementi:
a) le condizioni di ammissibilità da soddisfare per poter ottenere il finanziamento nell'ambito del programma annuale;
b) la descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento ed i relativi termini temporali;
c) i criteri di selezione dei progetti da finanziare;
d) i referenti che possono fornire informazioni sui programmi annuali.
Inoltre, l'autorità responsabile segnala ai potenziali beneficiari finali la pubblicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 32 Informazione dei beneficiari finali

L'autorità responsabile informa i beneficiari finali che l'accettazione di un finanziamento implica che i loro nomi siano inclusi nell'elenco dei beneficiari finali pubblicato a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 33 Compiti dell'autorità responsabile in relazione all'informazione e alla pubblicità

1. L'autorità responsabile provvede affinché le misure d'informazione e di pubblicità siano attuate in modo da ottenere la più ampia diffusione mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello territoriale adeguato.
2. L'autorità responsabile organizza almeno le seguenti misure d'informazione e di pubblicità:
a) almeno un'azione informativa all'anno per presentare, dal 2008, il varo del programma pluriennale o i risultati del o dei programmi annuali;
b) la pubblicazione annuale, almeno sul sito web, dell'elenco dei beneficiari finali, della denominazione dei progetti e dell'importo del finanziamento pubblico e comunitario attribuito ai progetti. Non viene indicata l'identità delle persone facenti parte dei gruppi destinatari definiti nell'articolo 6 dell'atto di base. La Commissione riceve comunicazione dell'indirizzo del sito web.

Articolo 34 Compiti dei beneficiari finali in relazione all'informazione e alla pubblicità

1. È compito del beneficiario informare il pubblico, mediante le misure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4, dell'assistenza ricevuta dal Fondo.
2. Il beneficiario finale affigge una targa permanente, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri:
a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a 100000 EUR;
b) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.
Nella targa sono indicati il tipo e la denominazione del progetto. Le informazioni di cui all'articolo 35 occupano almeno il 25 % della targa.
3. Per i progetti sovvenzionati nell'ambito di un programma annuale cofinanziato dal Fondo, il beneficiario finale procura che i partecipanti al progetto siano informati del finanziamento.
4. Ogni documento riguardante tali progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una dichiarazione indicante che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.

Articolo 35 Caratteristiche tecniche dell'informazione e della pubblicità relative all'operazione

Tutte le misure d'informazione e di pubblicità rivolte ai beneficiari finali effettivi, ai beneficiari finali potenziali e al pubblico recano:
1) l'emblema dell'Unione europea, conforme alle norme grafiche di cui all'allegato 10, e il riferimento all'Unione europea;
2) il riferimento al Fondo;
3) una frase, scelta dall'autorità responsabile, che evidenzi il valore specifico dell'intervento comunitario.
I punti 1 e 3 non si applicano agli articoli promozionali di dimensioni ridotte né agli articoli promozionali relativi ad almeno due dei quattro Fondi.

CAPO 6 Dati personali

Articolo 36 Protezione dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera h), dell'atto di base, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dei controlli in loco e alle informazioni di cui al capo 4.
2. Le informazioni di cui al capo 4 possono essere inviate unicamente alle persone che, negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie, devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una diffusione più ampia.

CAPO 7 Scambio elettronico di documenti

Articolo 37 Scambio elettronico di documenti

Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati, se possibile, per via elettronica.

Articolo 38 Sistema informatico per lo scambio di documenti

1. Se la Commissione predispone un sistema informatico per lo scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri per l'attuazione del Fondo, gli Stati membri sono informati e, se lo chiedono, cointeressati nello sviluppo di tale sistema.
2. La Commissione e le autorità designate, e gli organi ai quali è stato delegato il compito, registrano i documenti di cui al capo 3 nel sistema informatico per lo scambio sicuro di dati menzionato nel paragrafo 1.
3. Inoltre, gli Stati membri possono essere invitati a segnalare spontaneamente le informazioni di cui agli articoli 27 e 28 tramite il sistema specifico predisposto dalla Commissione per la raccolta delle irregolarità rilevate nell'ambito dei fondi strutturali.
4. Gli eventuali costi dell'interfaccia tra il sistema informatico comune e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi sostenuti per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni tecniche del sistema comune sono rimborsabili a norma dell'articolo 16 dell'atto di base.

PARTE III DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

CAPO 1 Regole di ammissibilità

Articolo 39 Regole di ammissibilità

1. Le regole enunciate nell'allegato 11 si applicano per determinare l'ammissibilità delle spese per azioni finanziate nell'ambito dei programmi annuali di cui all'articolo 35, paragrafo 4, dell'atto di base.
2. Queste regole si applicano alle spese sostenute dal beneficiario finale e, mutatis mutandis, alle spese sostenute dai partner del progetto.
3. Gli Stati membri possono applicare regole nazionali più rigorose rispetto a quelle della presente decisione.
La Commissione valuta se le regole nazionali vigenti in materia di ammissibilità rispettano tale condizione.

CAPO 2 Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 40 Misure d'urgenza

1. La domanda di misure d'urgenza è presentata dall'autorità responsabile, secondo il modello di cui all'allegato 12.
2. L'adozione di misure d'urgenza da parte della Commissione comporta la modifica della decisione di finanziamento recante approvazione del programma annuale dello Stato membro interessato. Nella modifica sono indicati l'importo stanziato a favore dello Stato membro, il periodo durante il quale la spesa è ammissibile e l'eventuale deroga alle regole di ammissibilità delle spese enunciate nell'allegato 11 per le azioni di cui all'articolo 5 dell'atto di base.
3. La relazione di attuazione di queste misure figura nella relazione intermedia e nella relazione finale sull'attuazione del programma annuale in questione.
4. Un primo prefinanziamento pari all'80 % dell'importo stanziato per le misure d'urgenza è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della decisione di cui al paragrafo 2. Il pagamento del saldo è effettuato contemporaneamente al pagamento del saldo per il programma annuale in questione.

Articolo 41 Importo fisso per persona reinsediata

1. Per quanto riguarda l'importo fisso per persona reinsediata di cui all'articolo 13, paragrafo 3, dell'atto di base, l'autorità responsabile provvede, per il periodo citato all'articolo 43 dell'atto di base:
a) a conservare le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento;
b) a conservare la prova che tali persone rientrano in una delle quattro categorie definite all'articolo 13, paragrafo 3, dell'atto di base.
2. Si procede al reinsediamento nell'anno civile corrispondente al programma annuale.
3. Nella relazione intermedia e nella relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali figura il numero delle persone reinsediate, ripartite nelle quattro categorie definite all'articolo 13, paragrafo 3, dell'atto di base.

Articolo 42 Attuazione dei programmi annuali

1. In deroga all'articolo 23, nell'attuare il programma annuale:
a) non è consentito utilizzare per altre azioni il contributo comunitario attribuito alle persone reinsediate definite all'articolo 13, paragrafo 3, dell'atto di base;
b) non è consentito utilizzare per altre azioni il contributo comunitario attribuito per le misure d'urgenza definite all'articolo 21 dell'atto di base.
2. Il totale delle risorse annuali di cui all'articolo 14, paragrafo 7, dell'atto di base, per quanto riguarda il massimale del 15 % per le azioni attuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo atto di base, è calcolato in riferimento all'importo stabilito nella decisione della Commissione che adotta il programma annuale, al netto di eventuali risorse supplementari attribuite per misure d'urgenza.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 Destinatari

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione
Franco Frattini

Vicepresidente

[1] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.
[2] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[3] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
[4] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
[5] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.
[6] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45.
[7] GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18.
[8] GU L 326 del 12.12.2007, pag. 29.
[9] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.
[10] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 681/2007 (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 1).

 

Mercoledì, 19 Dicembre 2007