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Decisione n. 458/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010

che modifica la decisione n. 573/2007/CE, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [1],

considerando quanto segue:

(1) La politica dell’Unione relativa al sistema europeo comune di asilo (CEAS) è volta, ai sensi del programma dell’Aia, a creare uno spazio comune di asilo attraverso l’istituzione di un’efficace procedura armonizzata, conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell’Unione europea.

(2) Sono stati compiuti molti progressi negli ultimi anni verso la creazione del CEAS, grazie all’introduzione di norme minime comuni. Permangono tuttavia forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione internazionale e le forme che essa assume.

(3) Nel piano strategico sull’asilo, adottato nel giugno 2008, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di sviluppare il CEAS, proponendo una revisione degli strumenti giuridici esistenti per armonizzare maggiormente le norme applicabili e rafforzando il sostegno alla cooperazione pratica tra gli Stati membri, in particolare tramite una proposta legislativa diretta all’istituzione di un Ufficio europeo di sostegno per l’asilo ("l’Ufficio di sostegno"), al fine di intensificare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri in modo da attuare efficacemente le norme comuni.

(4) Nel patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato nel settembre 2008, il Consiglio europeo ha ribadito solennemente che ogni straniero perseguitato ha il diritto di ottenere assistenza e protezione nel territorio dell’Unione europea in applicazione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e degli altri trattati ad essa correlati. È stato inoltre espressamente convenuto di istituire un Ufficio europeo di sostegno nel 2009.

(5) La cooperazione pratica in materia di asilo è volta a migliorare la convergenza e a garantire la qualità costante del processo decisionale degli Stati membri in materia, nell’ambito di un quadro legislativo europeo. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose misure di cooperazione pratica, in particolare l’adozione di un approccio comune sulle informazioni sui paesi d’origine e l’istituzione di un curriculum europeo comune in materia di asilo. È opportuno istituire l’Ufficio di sostegno per rafforzare e sviluppare tali misure di cooperazione.

(6) Al fine di semplificare le azioni di sostegno alla cooperazione pratica in materia di asilo, e nella misura in cui l’Ufficio di sostegno svolgerà compiti che sono attualmente finanziati dal fondo europeo per i rifugiati, occorre trasferire la responsabilità per alcune azioni comunitarie previste dall’articolo 4 della decisione n. 573/2007/CE [2] dal fondo europeo per i rifugiati all’Ufficio di sostegno, al fine di assicurare la migliore cooperazione pratica possibile in materia di asilo.

(7) Affinché si tenga conto della riduzione dell’ambito delle azioni comunitarie, il limite per il loro finanziamento fissato dalla decisione n. 573/2007/CE dovrebbe essere abbassato dal 10 % delle risorse disponibili del Fondo al 4 % delle stesse.

(8) È opportuno diminuire la dotazione finanziaria per l’esecuzione della decisione n. 573/2007/CE in modo da liberare risorse per contribuire al finanziamento dell’Ufficio.

(9) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:

1) l’articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1 la percentuale "10 %" è sostituita dalla percentuale "4 %";

b) al paragrafo 2, le lettere a) e f) sono soppresse;

2) l’articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l’esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a 614 milioni di EUR."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in conformità dei trattati.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. Buzek

Per il Consiglio

Il presidente

D. López Garrido

[1] Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 25 febbraio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

 

Mercoledì, 19 Maggio 2010