Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio del 25 giugno 1991 (GU L 206 del 29.7.1991)
Che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72
Che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della
Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,
vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che si devono apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e n. 574/72(5), aggiornati dal regolamento (CEE) n. 2001/83(6), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3427/89(7); che alcune di queste modifiche sono collegate alle modifiche apportate dagli Stati membri nella loro legislazione in materia di sicurezza sociale, mentre altre modifiche rivestono un carattere tecnico e sono destinate a perfezionare i regolamenti in questione grazie all'esperienza acquisita nella loro applicazione;
considerando che le modifiche apportate all'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 1408/71 dal regolamento (CEE)
n. 2332/89(8) rendono necessario adeguare il testo del paragrafo 4 dell'articolo 12 del regolamento (CEE)
n. 1408/71;
considerando che si è reso necessario, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 302/84 (Ten Holder) pronunciata il 12 giugno 1986, introdurre una lettera f) nell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, in modo da determinare la legislazione che si applica alle persone cui la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile senza che diventi applicabile la legislazione di un altro Stato membro, a norma di
una delle regole enunciate ai commi precedenti dello stesso
paragrafo 2, o di una delle eccezioni previste agli articoli da 14 a 17 del regolamento in questione; che questa modifica implica anche un adeguamento del testo dell'articolo 17 dello stesso regolamento;
considerando che è necessario inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una nuova disposizione che preveda l'esenzione dei titolari di pensioni o di rendite dall'applicazione della legislazione dello Stato di residenza, quando hanno già diritto alle prestazioni di assicurazione malattia, maternità e agli assegni familiari in virtù della legislazione di un altro Stato membro;
considerando che si è ritenuto necessario integrare
l'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 1408/71 onde precisare la retribuzione che deve essere presa in considerazione nel caso di lavoratori frontalieri per l'applicazione della legislazione degli Stati membri ai sensi della quale il calcolo delle prestazioni per invalidità è basato su una retribuzione;
considerando che è apparso necessario, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 58/87 (Rebmann) pronunciata il 29 giugno 1988, inserire all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71 un nuovo paragrafo che prevede che lo Stato membro in cui il lavoratore risiede prenda in debita considerazione, per quanto riguarda le pensioni e le rendite, i periodi di disoccupazione completa compiuti dallo stesso lavoratore e indennizzati da questo Stato in conformità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) ii) e lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71;
considerando che, per gli Stati membri la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni di vecchiaia sia basato su una retribuzione, si è inoltre ritenuto necessario integrare l'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 1408/71 precisando la retribuzione che deve essere computata allorché il lavoratore frontaliero non ha compiuto alcun periodo lavorativo nel paese di residenza;
considerando che si è rilevata una lacuna nel regolamento (CEE) n. 1408/71 per i casi dei lavoratori subordinati in disoccupazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera
a) ii) e lettera b) ii), che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro in cui risiedono i loro familiari; che è opportuno colmare tale lacuna mediante l'introduzione di una disposizione che preveda che lo Stato membro di residenza il quale, in virtù articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 39, paragrafo 5 del regolamento (CEE)
n. 1408/71, corrisponde le prestazioni di malattia e di maternità versi all'interessato anche gli assegni familiari;
considerando che, a seguito dell'introduzione a mezzo del
presente regolamento di un paragrafo 8 all'articolo 45 del
regolamento (CEE) n. 1408/71, si ritiene necessario conferire all'interessato il diritto di richiedere, a suo favore, la revisione di prestazioni liquidate sotto il regime precedente;
considerando che è necessario apportare talune modifiche all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1408/71 a causa del trasferimento di responsabilità nell'ambito dei servizi medici di Gibilterra;
considerando che è necessario apportare talune modifiche all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1408/71, in ragione dell'introduzione nel Regno Unito di una indennità per invalidità grave, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;
considerando che si devono apportare talune modifiche alla rubrica «A. Belgio» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di risolvere il problema della conversione in franchi belgi dei redditi di lavoratori autonomi ottenuti in una valuta straniera;
considerando che è necessario modificare taluni punti della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, per tener conto di molteplici modifiche di forma e di contenuto, introdotte nella legislazione tedesca nel campo dell'assicurazione malattia e delle pensioni; che occorre segnatamente tener conto di una peculiarità della legislazione tedesca secondo cui il riconoscimento come periodo di assicurazione pensione è subordinato unicamente alla condizione che la persona interessata risieda in Germania; che, per tutelare il lavoratore migrante, è opportuno precisare i casi in cui questa condizione è considerata rispettata per il lavoratore che allevi il proprio figlio in un altro Stato membro;
considerando che, a seguito dell'introduzione, a mezzo del presente regolamento, della lettera f) nell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, si devono apportare modifiche alla rubrica «G. Irlanda» e alla rubrica «L. Regno Unito» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 per chiarire l'applicazione di questa nuova disposizione in rapporto ai due Stati suddetti;
considerando che si devono apportare modifiche alla rubrica «I. Lussemburgo» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 per tener conto delle modifiche introdotte nella legislazione lussemburghese nel campo dell'assicurazione pensione in caso di vecchiaia, invalidità e riversibilità;
considerando che è necessario apportare talune modifiche alla rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, in ragione delle modifiche in rapporto al sistema di copertura dei contributi e di eliminazione del limite di età per l'obbligo di versamento di contributi per l'assicurazione sociale; che è opportuno modificare anche il testo del punto 1, lettera b) della stessa rubrica al fine di renderlo più chiaro;
considerando che, in ragione della soppressione dell'indennità di maternità nel Regno Unito, dell'introduzione di una nuova prestazione forfettaria a favore delle vedove, della
modifica del calcolo dei redditi che danno luogo a contributi della classe 1 all'assicurazione nazionale e dell'introduzione dell'indennità per invalidità grave, si devono introdurre modifiche alla rubrica «L. Regno Unito» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;
considerando che si deve modificare l'articolo 4 paragrafo 10 lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 574/72, da un lato poiché il vecchio paragrafo 2 dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71 è divenuto il paragrafo 3, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3811/86(9), e dall'altro per inserire un riferimento all'articolo 8 e al nuovo articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 introdotto dal presente regolamento;
considerando che in seguito all'introduzione, a mezzo del presente regolamento, della lettera f) nell'articolo 13 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la quale prevede che le persone alle quali cessa di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro, senza che divenga loro applicabile la legislazione di un altro Stato membro, siano soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, è opportuno inserire una disposizione che precisi il momento e le condizioni in cui cessa di essere applicabile tale legislazione;
considerando che è necessario inserire all'articolo 107, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 un riferimento all'articolo 14 quinquies, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che preveda il tasso di conversione da applicare ai fini della percezione dei contributi in virtù di tale disposizione, qualora sia necessario convertire nella valuta nazionale il reddito percepito nella valuta di un altro Stato membro da un lavoratore subordinato o da un lavoratore autonomo;
considerando che si devono apportare modifiche alla rubrica «L. Regno Unito» dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, in ragione della divisione del ministero britannico della sanità e della sicurezza sociale in due ministeri separati;
considerando che si devono apportare talune modifiche all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 in conseguenza, da un lato, delle ristrutturazioni amministrative attuate in Danimarca riguardo alla suddivisione dell'ufficio nazionale di sicurezza sociale e, dall'altro, dei trasferimenti di responsabilità nell'ambito dei servizi medici di Gibilterra, nonché della divisione del ministero britannico della sanità e della sicurezza sociale in due ministeri separati;
considerando che si devono apportare talune modifiche all'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, in conseguenza, da un lato, della suddivisione dell'ufficio nazionale della sicurezza sociale danese e, dall'altro, del fatto che
a decorrere dal 1o gennaio 1991 le prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale rientreranno nella Repubblica federale di Germania esclusivamente nelle competenze degli organismi tedeschi di assicurazione contro gli infortuni, nonché in conseguenza dei trasferimenti di responsabilità nell'ambito dei servizi medici di Gibilterra e della divisione in due ministeri separati;
considerando che è necessario apportare talune modifiche all'allegato 4 del regolamento (CEE) n. 574/72, in conseguenza, da un lato, del nuovo compito assegnato in Belgio al fondo per gli infortuni sul lavoro, che deve svolgere le funzioni di organismo di collegamento nel campo degli infortuni sul lavoro e, dall'altro, della suddivisione dell'ufficio nazionale della sicurezza sociale danese, del cambiamento nella designazione dell'organismo tedesco di collegamento in materia di assicurazione malattia e della divisione del ministero britannico della sanità e della sicurezza sociale in due ministeri separati;
considerando che, in ragione della modifica attuata nell'accordo del 7 febbraio 1964 tra i Paesi Bassi e il Belgio nel campo degli assegni familiari e di nascita e in conseguenza delle modifiche riguardanti l'accordo del 20 luglio 1978 tra la Germania e il Lussemburgo, che non comprende più le prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, è necessario modificare l'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72;
considerando che, per precisare le istituzioni designate dalle autorità competenti per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 12 bis punti 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72, per il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Irlanda e il Regno Unito, si deve modificare l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 nelle rubriche riguardanti questi Stati;
considerando che, per tener conto della suddivisione dell'ufficio nazionale della sicurezza sociale danese e della necessità, a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (CEE) n. 3811/86, di sopprimere nell'allegato 10 rubrica «C. Germania» punto 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 574/72 il riferimento all'articolo 14 quater paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si devono apportare le necessarie modifiche all'allegato 10 rubriche «B. Danimarca» e «C. Germania» del regolamento (CEE) n. 574/72;
considerando che appare necessario modificare l'allegato 10 rubrica «C. Germania» del regolamento (CEE)
n. 574/72 per tener conto, da un lato, del fatto che a decorrere dal 1o gennaio 1991 le prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali rientreranno, in Germania, esclusivamente nelle competenze degli organismi tedeschi di assicurazione contro gli infortuni e, dall'altro, del fatto che il vecchio paragrafo 2 dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71 è divenuto paragrafo 3, nonché in conseguenza del cambiamento nella designazione dell'organismo tedesco di collegamento nel campo dell'assicurazione malattia;
considerando che il vecchio paragrafo 2 dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71 è divenuto il nuovo paragrafo 3; che è quindi necessario correggere i
riferimenti fatti a tale disposizione nell'allegato 10 rubriche «F. Grecia» e «I. Lussemburgo» del regolamento (CEE)
n. 574/72;
considerando che è necessario adeguare, nell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, la rubrica «F. Grecia» per tener conto del trasferimento di competenze nell'ambito delle istituzioni greche di sicurezza sociale per i marinai;
considerando che, a seguito delle modifiche apportate nell'ambito delle competenze del consiglio delle assicurazioni sociali dei Paesi Bassi e a seguito della divisione del ministero britannico della sanità e della sicurezza sociale in due ministeri separati, appare necessario adeguare, nell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, rispettivamente le rubriche «J. Paesi Bassi» e «L. Regno Unito»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:
1)All'articolo 12, paragrafo 4, terza riga, i termini «conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, lettera c)» sono sostituiti dai termini «conformemente all'articolo 57, paragrafo 5» con efficacia a decorrere dal
2 agosto 1989.
2)All'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
«f)la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.»
3)L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 17
Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16
Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.»
4)Al titolo II è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 17 bis
Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri
Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale.»
5)All'articolo 39, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:
«Qualora la legislazione applicata da questa istituzione preveda che il calcolo delle prestazioni sia basato su una retribuzione, l'istituzione in questione tiene conto delle retribuzioni percepite nel paese dell'ultima occupazione e nel paese di residenza conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica. Qualora non sia stata percepita alcuna retribuzione nel paese di residenza, l'istituzione competente tiene conto, secondo le modalità previste dalla sua legislazione, delle retribuzioni percepite nel paese dell'ultima occupazione.»
6)All'articolo 45 è aggiunto il seguente paragrafo:
«8. I periodi di disoccupazione completa nel corso dei quali il lavoratore subordinato beneficia di prestazioni in base all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) ii), o lettera b) ii), prima frase, sono presi in considerazione dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, a norma della legislazione che tale istituzione applica, come se durante la sua ultima occupazione egli fosse stato soggetto a tale legislazione.
Qualora i periodi di disoccupazione completa nel paese di residenza dell'interessato vengano presi in considerazione soltanto se sono stati maturati periodi contributivi in detto paese di residenza, questa condizione è considerata soddisfatta se i periodi contributivi sono stati maturati in un altro Stato membro.»
7)All'articolo 47 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Qualora per il calcolo delle prestazioni la legislazione applicata dall'istituzione competente di uno Stato membro richieda che si tenga conto di una retribuzione, quando è stato applicato l'articolo 45 paragrafo 8 primo e secondo comma e se in detto Stato membro, per la legislazione della pensione, i soli periodi da prendere in considerazione sono periodi di disoccupazione completa indennizzati in applicazione dell'articolo 71 paragrafo 1 lettera a) ii) o lettera b) ii) prima frase, l'istituzione competente di detto Stato membro liquida la pensione in base alla retribuzione
che ha servito da riferimento per l'erogazione di dette
prestazioni di disoccupazione e conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.»
8)Al capitolo 7 sezione 1 è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 72 bis
Lavoratori subordinati in disoccupazione completa
Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa, cui si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) ii) o lettera b) ii), prima frase beneficia, per i familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro in cui egli risiede, delle prestazioni familiari secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se egli fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima occupazione, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dall'altro dell'articolo 72. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico dalla stessa.»
9)All'articolo 94 è aggiunto il seguente paragrafo:
«10. I diritti degli interessati che hanno ottenuto anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 45, paragrafo 8, la liquidazione di una pensione possono essere riveduti a loro richiesta, tenuto conto delle istituzione dell'articolo 45, paragrafo 8.»
10)All'allegato I, parte II, rubrica «L. REGNO UNITO», lettera b), le parole: «Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973» sono sostituite dalle parole «Medical (Gibraltar Health Authority) Ordinance 1987» con efficacia a decorrere dal 1° aprile 1988.
11)Con efficacia a decorrere dal 29 novembre 1984, all'allegato IV rubrica «L. REGNO UNITO»:
i)la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a)Gran Bretagna
Le sezioni 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale 1975 (Social Security Act 1975).
Le sezioni 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni di sicurezza sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975).»;
ii)la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b)Irlanda del Nord
Le sezioni 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].
Gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].»
12)L'allegato VI è modificato come segue:
a)alla rubrica «A. BELGIO» è aggiunto il seguente punto:
«8.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 14 quater lettera a) e dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71, per il calcolo dei redditi da attività professionali dell'anno di riferimento che fungono da base per la determinazione dei contributi dovuti ai sensi dello statuto sociale dei lavoratori autonomi si prende in considerazione la media annua dell'esercizio durante il quale sono stati percepiti tali redditi.
Il tasso di conversione è costituito dalla media annua dei tassi di conversione pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 573/72.»;
b)alla rubrica «C. GERMANIA»:
i)il punto 6 è soppresso con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1989;
ii)il punto 13 è sostituito, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1989, dal testo seguente:
«13.Per l'applicazione della legislazione tedesca sull'assicurazione obbligatoria malattia dei pensionati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 11 del volume V del codice di sicurezza sociale (Fuenftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) e all'articolo 56 della legge sulla riforma del sistema sanitario (Gesundheitsreformgesetz), i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e durante i quali l'interessato aveva diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia sono presi in considerazione, nella misura necessaria, quali periodi assicurativi maturati ai sensi della legislazione tedesca, sempreché non si cumulino con periodi assicurativi maturati sotto questa legislazione.»;
iii)il punto 14 è sostituito, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1989, dal testo seguente:
«14.Per l'erogazione gli assicurati che risiedono nel territorio di un altro Stato membro delle prestazioni in danaro di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), all'articolo 200, paragrafo 2, e all'articolo 561, paragrafo 1, del codice tedesco delle assicurazioni sociali (Reichsversicherungsordnung - RVO), le istituzioni tedesche determinano la retribuzione netta su cui si fonda il calcolo di dette prestazioni, come se questi assicurati fossero residenti nella Repubblica federale di Germania.»;
iv)con efficacia a decorre dal 1o gennaio 1989 sono aggiunti i punti seguenti:
«17.Per l'erogazione delle prestazioni alle persone che necessitano di cure intensive, di cui agli articoli 53 e seguenti del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), nell'ambito dell'aiuto accordato sotto forma di prestazioni in natura, l'istituzione del luogo di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati ai sensi della legislazione applicabile a tale istituzione.
18.Per l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento si considera che il titolare di una pensione o di una rendita in virtù della legislazione tedesca e di una pensione o rendita in virtù della legislazione di un altro Stato membro abbia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità se, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, punto 4, del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione malattia (Krankenversicherung).»;
v)con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1986 è aggiunto il punto seguente:
«19.Si considera periodo di assicurazione per educazione dei figli ai sensi della legislazione tedesca anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato interessato educa un figlio in un altro Stato membro, nella
misura in cui egli non possa esercitare la sua occupazione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della legge sulla protezione della maternità (Mutterschutzgesetz) oppure prenda un congedo parentale a norma dell'articolo 15 della legge federale sul costo dell'educazione (Bundeserziehungsgeldgesetz) e non abbia avuto un'occupazione minore (geringfuegig) ai sensi dell'articolo 8 dell'SGB IV.»;
c)alla rubrica «G. IRLANDA» è aggiunto il seguente punto:
«10.Un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento non può:
i)essere considerato, in forza di questa disposizione, come un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese agli effetti del titolo III del regolamento, né
ii)far sì che l'Irlanda diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18 o 38 o dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento.»;
d)alla rubrica «I. LUSSEMBURGO»:
i)il punto 1 è sostituito, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1988, dal testo seguente:
«1.In deroga all'articolo 94, paragrafo 2 del regolamento, i periodi di assicurazione o equiparati maturati da un lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione per la pensione di invalidità, vecchiaia o morte anteriormente al 1o gennaio 1946 o prima di una data anteriore stabilita da una convenzione bilaterale saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione di questa legislazione soltanto se l'interessato dimostra di aver maturato un periodo di assicurazione di sei mesi sotto il regime lussemburghese posteriormente alla data di cui trattasi. Nel caso in cui siano applicabili più convenzioni bilaterali, i periodi di assicurazione o equiparati sono presi in considerazione a decorrere dalla data più remota.»;
ii)è aggiunto, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1988, il punto seguente:
«4.Ai fini del computo del periodo di assicurazione di cui all'articolo 171, paragrafo 7 del codice delle assicurazioni sociali, l'istituzione lussemburghese tiene conto dei periodi di assicurazione maturati dall'interessato sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. L'applicazione della disposizione precedente è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo periodi di assicurazione sotto la legislazione lussemburghese.»;
e)alla rubrica «J. PAESI BASSI»:
i)al punto 1, lettera b), le parole «nel momento in cui rientra nel campo di applicazione di detto articolo» sono soppresse con efficacia a decorrere dal
1o novembre 1989;
ii)al punto 2 è aggiunta, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1990, la seguente suddivisione:
«i)per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione per la vecchiaia (AOW).»;
iii)al punto 3 la suddivisione di cui alla lettera a) è sostituita, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1990, dal testo seguente:
«a)i)per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione a favore delle vedove e degli orfani (AWW);
ii)per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani anche i periodi anteriori al 1o ottobre 1959, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dopo il compimento del quindicesimo anno di età, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.»;
f)alla rubrica «L. REGNO UNITO»:
i)al punto 3 lettera b), dopo le parole «Se, in forza del titolo II del regolamento» sono aggiunte le seguenti parole: «ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f)»;
ii)il punto 4 è sostituito, con efficacia a decorrere del 1o aprile 1988, dal testo seguente:
«4.La prestazione a favore delle vedove (widow's payment) erogata in base alla legislazione del Regno Unito è considerata, ai fini del capitolo 3 del regolamento, come una pensione di riversibilità.»;
iii)al punto 5, dopo il testo «Se, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento» è aggiunto il seguente testo: «ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f)»;
iv)il punto 13. 1 è sostituito dal seguente testo:
«13.1.Per il calcolo del coefficiente salariale (earnings factor) ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, salvo il punto 15, ogni settimana durante cui il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso dell'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è presa in considerazione secondo le modalità seguenti:
a)periodi dal 6 aprile 1975 al 5 aprile 1987:
i)per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia pagato i contributi come lavoratore subordinato sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore di tale anno di imposta;
ii)per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo;
b)periodi a decorrere dal 6 aprile 1987:
i)per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia percepito una retribuzione settimanale pagando i relativi contributi come lavoratore subordinato, pari ai due terzi del limite salariale superiore per tale settimana;
ii)per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo;
c)per ogni settimana completa durante la quale l'interessato ha maturato un periodo equiparato a un periodo di assicurazione, di occupazione o d'attività autonoma o di residenza, si considera che egli abbia beneficiato di un credito di contributi o di retribuzioni, secondo il caso, nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente salariale globale per tale anno di imposta fino al livello richiesto per fare di tale anno di imposta un anno da prendere in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Uunito sulla concessione di credito di contributi o di retribuzioni.»;
v)al punto 13.2, la suddivisione a) è sostituita dal testo seguente:
«a)qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito, a decorrere dal 6 aprile 1975 o posteriormente a tale data, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro diverso dal Regno Unito e qualora l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto i) o del paragrafo 1, lettera b), punto i) dia luogo al computo di tale anno ai sensi della legislazione britannica ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, si considera che l'interessato sia stato assicurato per cinquantadue settimane nell'anno in questione nell'altro Stato membro;»
vi)sono aggiunti i punti seguenti:
«17.Ai fini dell'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità grave, il lavoratore subordinato o autonomo, che è o è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito in conformità del titolo II del regolamento, ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f):
a)è considerato come se fosse stato presente o avesse risieduto nel Regno Unito durante tutto il periodo nel quale ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ed è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito, pur essendo presente o residente in un altro Stato membro;
b)ha diritto all'equiparazione a periodi di presenza o di residenza nel Regno Unito dei periodi di assicurazione maturati come lavoratore subordinato o autonomo nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro.
18.Un periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento non può:
i)essere considerato in forza di questa disposizione come periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito agli effetti del titolo III del regolamento, né
ii)far si che il Regno Unito diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18, 38 o 39, paragrafo 1 del regolamento.
19.Fatta salva ogni convenzione stipulata con gli Stati membri, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento e dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione, la legislazione del Regno Unito cesserà di essere applicabile alla scadenza del più recente dei tre giorni sottoindicati a chiunque fosse precedentemente soggetto alla legislazione del Regno Unito come lavoratore subordinato o autonomo:
a)il giorno in cui la residenza è trasferita nell'altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f);
b)il giorno in cui cessa l'attività subordinata o autonoma, permanente o temporanea, durante la quale l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito;
c)l'ultimo giorno di qualsiasi periodo di erogazione di prestazioni britanniche per malattia e maternità (comprese le prestazioni in natura per le quali il Regno Unito è lo Stato competente) o prestazioni per disoccupazione:
i)iniziato prima della data di trasferimento della residenza in un altro Stato membro o, se è iniziato dopo tale data,
ii)immediatamente successivo all'esercizio di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, per il quale l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito.
20.Il fatto che una persona sia soggetta alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento, dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione e del punto 19 non osta a che:
a)il Regno Unito, in qualità di Stato competente, applichi a tale persona le disposizioni relative ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi del titolo III, capitolo 1 e capitolo 2 sezione 1 e dell'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento, se tale persona conserva la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo a questi fini e era assicurata da ultimo in tale qualità conformemente alla legislazione del Regno Unito;
b)tale persona sia trattata come lavoratore subordinato o autonomo ai fini dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento o degli articoli 10 oppure 10 bis del regolamento di applicazione, purché la prestazione britannica prevista dal capitolo I del titolo III le possa essere erogata a norma della lettera a).»
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:
1)All'articolo 4, paragrafo 10:
i)alla lettera a), dopo la parola «regolamento» sono inserite le parole «articolo 14 quater» e le parole «articolo 14 quinquies, paragrafo 2» sono sostituite dalle parole «articolo 14 quinquies, paragrafo 3» con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1987;
ii)alla lettera b), dopo i termini «articolo 6 paragrafo 1», sono inserite le parole «articolo 8, articolo 10 ter».
2)Nel titolo III è aggiunto l'articolo seguente:
«Articolo 10 ter
Formalità previste in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento
La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all'interessato si rivolge all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data.»
3)All'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole «articolo 12 paragrafi 2, 3 e 4», sono aggiunte le parole «articolo 14 quinquies, paragrafo 1».
4)All'allegato 1, rubrica «L. REGNO UNITO»:
i)il punto 1 è sostituito, con efficacia a decorrere dal 25 luglio 1988, dal testo seguente:
«1.Secretary of State for Social Security (Ministro della sicurezza sociale), London.»;
ii)con efficacia a decorrere dal 25 luglio 1988 è inserito il punto seguente:
«1 bis. Secretary of State for Health (Ministro della sanità), London.»;
iii)il punto 6 è sostituito, con efficacia a decorrere dal 1o aprile 1988, dal testo seguente:
«6.Director of the Gibraltar Health Authority (Direttore dell'ufficio della sanità di Gibilterra).».
5)L'allegato 2 è modificato come segue:
a)alla rubrica «B. DANIMARCA», con efficacia a decorrere dal 1o luglio 1989:
i)al punto 2 a), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialministeriet (Ministero degli affari sociali)»;
ii)al punto 3 a), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialministeriet (Ministero degli affari sociali)»;
iii)al punto 4a), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)»;
b)alla rubrica «L. REGNO UNITO»:
i)al punto 1, il paragrafo riguardante Gibilterra è sostituito da «Gibraltar Health Authority» con efficacia a decorrere dal 1o aprile 1988;
ii)al punto 2, al paragrafo riguardante la Gran Bretagna, i termini «Health and . . . (della sanità e . . .)» sono soppressi con efficacia a decorrere dal 25 luglio 1988.
6)L'allegato 3 è modificato come segue:
a)alla rubrica «B. DANIMARCA», con efficacia a decorrere dal 1o luglio 1989:
Nella sezione I - Istituzioni del luogo di residenza -:
i)alla lettera b) e alla lettera c) i), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialministeriet (Ministero degli affari sociali)»;
ii)alla lettera d) i), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)»;
iii)alla lettera e), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialministeriet (Ministero degli affari sociali)».
Nella sezione II - Istituzioni del luogo di soggiorno - alla lettera b) i), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)»;
b)alla rubrica «C. GERMANIA», il punto 2 è sostituito, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1991, dal testo seguente:
«2.Assicurazione contro gli infortuni»
In tutti i casi, la «Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione delle associazioni professionali dell'industria), St. Augustin.»;
c)alla rubrica «L. REGNO UNITO»:
i)al punto 1, L'indicazione riguardante Gibilterrra è sostituita da «Gibilterra: Gibraltar Health Authority» con efficacia a decorrere dal 1o aprile 1988;
ii)al punto 2, nell'indicazione riguardante la Gran Bretagna, i termini «Health
and . . . (della sanità e . . .)» sono soppressi con efficacia a decorrere dal
25 luglio 1988;
iii)al punto 3, nell'indicazione riguardante la Gran Bretagna, i termini «Health
and . . . (della sanità e . . .)» sono soppressi con efficacia a decorrere dal
25 luglio 1988.
7)L'allegato 4 è modificato come segue:
a)alla rubrica «A. BELGIO», il punto 4 è sostituito, con efficacia a decorrere dal
1o gennaio 1988, dal testo seguente:
«4.Infortuni sul lavoro e malattie professionali
a)Infortuni sul lavoro:
Fonds des accidents du travail (Fondo per gli infortuni sul lavoro), Bruxelles;
b)Malattie professionali:
Ministère de la prévoyance sociale (Ministero della previdenza sociale), Bruxelles.»;
b)alla rubrica «B. DANIMARCA», con efficacia a decorrere dal 1o luglio 1989:
i)ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialministeriet (Ministero degli affari sociali)»;
ii)al punto 4, i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)»;
c)alla rubrica «C. GERMANIA», punto 1, i termini «Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse malattia locali)» sono sostituiti dai termini «AOK-Bundesverband (Federazione nazionale delle casse malattia locali)» con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1991;
d)alla rubrica «L. REGNO UNITO», nell'indicazione riguardante la Gran Bretagna, i termini «Health and . . . (della sanità e . . .)» sono soppressi con efficacia a decorrere dal 25 luglio 1988.
8)L'allegato 5 è modificato come segue:
a)alla rubrica «9. BELGIO - PAESI BASSI», alla lettera a), prima riga, è soppresso il riferimento all'articolo 6 con efficacia a decorrere dal 1o aprile 1985;
b)alla rubrica «27. GERMANIA - LUSSEMBURGO», è soppressa la lettera e) con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1989.
9)All'allegato 6, la rubrica «F. GRECIA» è sostituita dal testo seguente:
«F. GRECIA
Assicurazione pensione dei lavoratori subordinati e autonomi (invalidità, vecchiaia, morte).
Pagamento diretto.»
10)L'allegato 10 è modificato come segue:
a)alla rubrica «A. BELGIO», è inserito il punto seguente:
«3 bis.Per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:
Attività subordinata:
Office national de sécurité sociale (Ufficio nazionale della sicurezza sociale), Bruxelles;
Attività autonoma:
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi), Bruxells»;
b)alla rubrica «B. DANIMARCA», con efficacia a decorrere dal 1o luglio 1989:
i)ai punti 1, 2, 3, 6 e 7 i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialministeriet (Ministero degli affari sociali)»;
ii)il punto 7 è sostituito dal testo seguente:
«7.Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:
a)prestazioni ai sensi del titolo III, capitoli 1, 2 e 3 e capitoli 5, 7 e 8 del regolamento:
Socialministeriet (Ministero degli affari sociali), Koebenhavn;
b)prestazioni ai sensi del titolo III, capitolo 4 del regolamento:
Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), Koebenhavn;
c)prestazioni ai sensi del titolo III, capitolo 6 del regolamento:
Direktoratet for Arbejdsloeshedsforsikringen (Direzione dell'assicurazione contro la disoccupazione), Koebenhavn»;
c)alla rubrica «C. GERMANIA»:
i)al punto 2, lettera c) prima frase, dopo i termini «dell'articolo 14 quater», sono soppressi i termini «paragrafo 1» con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1987;
ii)il punto 2, lettera c) ii) è sostituito, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1989, dal testo seguente:
«ii)Persone non iscritte all'assicurazione malattia:
impiegati: Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin;
operai: l'istituzione competente di assicurazione pensioni degli operai.»;
iii)al punto 3, i termini «Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse malattia locali)» sono sostituiti dai termini «AOK-Bundesverband (Federazione nazionale delle casse malattia locali)» con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1991;
iv)il punto 8 è sostituito, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1991, dal testo seguente:
«8.Per l'applicazione:
a)dell'articolo 36 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione: AOK-Bundesverband (Federazione nazionale delle casse malattia locali), Bonn 2;
b)dell'articolo 63 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione delle associazioni professionali dell'industria), St. Augustin;
c)dell'articolo 75 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione: Bundesanstalt fuer Arbeit (Ufficio federale del lavoro), Nuernberg.»;
v)al punto 9, lettera a), i termini «Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse malattia locali)» sono sostituiti dai termini «AOK-Bundesverband (Federazione nazionale delle casse malattia locali)» con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1991;
vi)il punto 9, lettera b) è sostituito, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1991, dal seguente testo:
«b)rimborso delle prestazioni in natura erogate indebitamente a lavoratori su presentazione dell'attestato previsto dall'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione delle associazioni professionali dell'industria), St. Augustin.»;
vii)al punto 10, i termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento» sono sostituiti dai termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 del regolamento» con efficacia a decorrere
dal 1o gennaio 1987;
d)alla rubrica «E. FRANCIA» è inserito il punto seguente:
«4 bis.Per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento e dell'articolo 12 bis, paragrafi 7 e 8 del regolamento di applicazione:
a)articolo 12 bis, paragrafo 7 del regolamento di applicazione:
i)attività subordinata in Francia e attività autonoma non agricola in un altro Stato membro:
Caisse mutuelle régionale (Cassa mutua regionale);
ii)attività subordinata in Francia e attività autonoma agricola in un altro Stato membro:
Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola);
b)articolo 12 bis, paragrafo 8 del regolamento di applicazione:
i)attività autonoma non agricola in Francia:
Caisse mutuelle régionale (Cassa mutua regionale);
ii)attività autonoma agricola in Francia:
Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola);
c)nel caso di un'attività autonoma, non agricola in Francia e subordinata in Lussemburgo, il modulo E 101 deve essere trasmesso al lavoratore interessato che lo presenta alla cassa mutua regionale.»;
e)alla rubrica «F. GRECIA»:
i)è inserito il punto seguente:
«4 bis.Per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento (CEE)
n. 1408/71 e dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 574/72:
a)in linea generale:
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Athina (Istituto di assicurazioni sociali), Atene;
b)per i marinai:
Naftiko Apomachiko Tameio (NAT), Peiraias (Cassa pensioni dei marinai), Il Pireo»;
ii)al punto 5, i termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3» con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1987;
iii)il punto 9 è modificato come segue:
-la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:»;
-la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b)prestazioni ai marinai:
Oikos Naftoy, Peiraias (Casa dei marinai), Il Pireo»;
iv)è aggiunto il punto seguente:
«9 bis.Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:
a)assegni familiari, disoccupazione:
Organismos Apascholiseos Ergatikoy Dynamikoy (OAED), Athina (Ufficio di impiego della manodopera), Atene;
b)prestazioni ai marinai:
Naftiko Apomachiko Tameio (NAT), Peiraias (Cassa pensioni dei marinai), Il Pireo;
c)altre prestazioni:
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Athina (Istituto di assicurazioni sociali), Atene»;
f)alla rubrica «G. IRLANDA», all'inizio del punto 1 sono aggiunti i termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento»;
g)alla rubrica «I. LUSSEMBURGO», punto 1, i termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3» con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1987;
h)alla rubrica «J. PAESI BASSI», all'inizio del punto 1, sono aggiunti i termini «Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento» con efficacia a decorrere dal
1o aprile 1990;
i)alla rubrica «L. REGNO UNITO»:
i)il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1.Per l'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies paragrafo 3, dell'articolo 17, dell'articolo 36 e dell'articolo 63 del regolamento, nonché dell'articolo 6 paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 11 paragrafo 1, dell'articolo 11 bis paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13 paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14 paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38 paragrafo 1, dell'articolo 70 paragrafo 1, dell'articolo 80 paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82 paragrafo 2, dell'articolo 91 paragrafo 2, dell'articolo 102 paragrafo 2, dell'articolo 109, dell'articolo 110 e dell'articolo 113 paragrafo 2, del regolamento di applicazione:
Gran Bretagna:
Department of Social Security (Overseas Branch) (Ministero della sicurezza sociale, servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne NE98 lYX.
Irlanda del Nord (ad eccezione degli articoli 36 e 63 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, nonché dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione per i quali occorre riferirsi alla rubrica Gran Bretagna):
Department of Health and Social Services (Overseas Branch) (Ministero della sanità e dei servizi sociali, servizio internazionale), Belfast BTI 5DP.»;
ii)il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
«2.Per l'applicazione dell'articolo 85 paragrafo 2, dell'articolo 86 paragrafo 2 e dell'articolo 89 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
Gran Bretagna:
Department of Social Security, Child Benefit Centre (Ministero della sicurezza sociale, centro prestazioni familiari), Newcastle-upon-Tyne NE88 lAA.
Irlanda del Nord:
Department of Health and Social Services (Overseas Branch) (Ministero della sanità e dei servizi sociali, servizio internazionale), Belfast, BTI 5DP.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1991.
Martedì, 25 Giugno 1991