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Decreto del 22 febbraio 2013, n. 56 Ministero della Salute (GU n.119 del 23-5-2013)

Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'

vigente al: 23-5-2013  

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
di concerto con
 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
 
e
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
  Visto, in particolare, l'articolo 14, del predetto decreto-legge;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 35;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 1, comma 827, della legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto  2007,  recante «Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della  salute delle popolazioni migranti e per il contrasto  delle  malattie  della poverta'»;
  Visto l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122;
  Visto l'articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111;
  Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio  2011  del  Commissario straordinario del predetto Istituto, con la quale e' stato  approvato il  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento   dell'Istituto medesimo in regime di sperimentazione gestionale;
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  si  e' espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e  successive  modificazioni,  effettuata   con   nota   dell'Ufficio legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la  nota  del 22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il  Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1
 Oggetto
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  l'organizzazione e le  modalita'  di  funzionamento  dell'Istituto  nazionale  per  la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), ente con personalita' giuridica di diritto pubblico,  di  seguito  denominato  «Istituto»,  con  sede legale in Roma, gia' costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive  modificazioni, quale sperimentazione gestionale ai  sensi  dell'articolo  9-bis  del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007.

Art. 2
Articolazione delle funzioni
 
  1.  L'Istituto  promuove  l'attivita'  di  assistenza,  ricerca   e formazione  per  la  salute  delle  popolazioni  migranti  e  per  il contrasto delle malattie della poverta'.  E'  centro  di  riferimento della rete nazionale per le  problematiche  di  assistenza  in  campo socio sanitario legate alle  popolazioni  migranti  e  alla  poverta' nonche' centro per la mediazione transculturale in campo sanitario  e fonda  la  propria  attivita'   su   una   metodologia   d'intervento transdisciplinare, integrando tra di  loro  le  figure  professionali sanitarie  e  socio-assistenziali   con   quelle   della   mediazione transculturale e dell'antropologia medica.
  2. L'Istituto, in conformita' con  la  programmazione  nazionale  e regionale, organizza l'attivita' di assistenza di  cui  al  comma  1, attraverso le seguenti modalita':
  a) assume iniziative volte al contrasto  delle  malattie  derivanti dal disagio sociale e della poverta', ivi comprese, in accordo con le regioni interessate, attivita' di  prevenzione  e  di  cura  di  tipo interdisciplinare. A tal fine, l'Istituto puo' avvalersi di personale qualificato proveniente  da  altri  Stati  europei  ed  extraeuropei, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati coinvolti che disciplinino le modalita' di utilizzo di tale personale   nonche'   la   distribuzione   degli    oneri    connessi all'espletamento delle  attivita',  nel  rispetto  del  limite  delle disponibilita' finanziarie dell'ente;
  b) garantisce uno stretto rapporto tra l'assistenza  e  la  ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido dei  risultati  ottenuti  dalla  ricerca  di  laboratorio  e  clinica all'assistenza;
  c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro  elaborazione  e  diffusione,  anche  al  fine   di   verificare l'efficacia degli interventi diagnostici  e  terapeutici  effettuati, coinvolgendo centri regionali di riferimento;
  d) adotta, promuove e realizza  idonee  iniziative  di  prevenzione primaria e secondaria;
  e) conduce, anche in collaborazione con  i  Ministeri  e  le  altre amministrazioni pubbliche, progetti  di  prevenzione,  di  formazione sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in  via  di sviluppo. A tal  fine,  il  personale  in  servizio  alle  dipendenze dell'Istituto  puo'  operare  temporaneamente  all'estero,   per   lo svolgimento di tali attivita'.  Il  predetto  personale  conserva  il trattamento economico in godimento  ed  e'  soggetto  alla  normativa vigente in tema di rimborso spese per le missioni all'estero;
  f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attivita'.
  3. L'Istituto, in conformita' con  la  programmazione  nazionale  e delle regioni interessate, organizza l'attivita' di formazione di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalita':
  a) si uniforma, ai fini  dell'accreditamento,  ai  criteri  di  cui all'accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 4  del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  tra  il  Governo,  le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua  in  medicina, attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di  provider  nazionale per l'Educazione continua in medicina (ECM);
  b)  promuove  l'adozione,  a  livello  nazionale,  del   curriculum educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario, attraverso   la   previsione   di   specifici   percorsi    formativi specializzanti con il coinvolgimento delle regioni;
  c) elabora e attua, direttamente  o  in  collaborazione  con  altri enti,  programmi  di  educazione  e  formazione  professionale,   con riferimento agli ambiti istituzionali delle attivita'  di  ricerca  e assistenza e per il miglioramento e  lo  sviluppo  delle  stesse,  in armonia  con  le  programmazioni  regionali  e  con  i  programmi  di educazione continua in medicina;
  d) svolge  attivita'  di  addestramento  e  formazione  permanente, nonche'  di  formazione  specialistica,   in   convenzione   con   le universita', gli enti di ricerca  e  altre  istituzioni  nazionali  e internazionali.
  4. L'Istituto, in conformita' con  la  programmazione  nazionale  e delle regioni interessate, organizza l'attivita' di ricerca di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalita':
  a) partecipa alle attivita' di ricerca del Ministero  della  salute nei settori della biomedicina e della sanita'  pubblica,  nonche'  al programma del centro nazionale per  la  prevenzione  e  il  controllo delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse;
  b) stabilisce opportune forme  di  collaborazione  scientifica  nel settore di competenza con enti, istituzioni,  laboratori  di  ricerca italiani e stranieri, nonche' con altri organismi internazionali,  al fine di realizzare programmi coordinati;
  c) promuove  e  condivide  progetti  di  ricerca  e  protocolli  di assistenza,  in  particolare  con   le   regioni   interessate   alle problematiche legate ai flussi migratori;
  d) assicura la diffusione, in ambito  nazionale  e  internazionale, delle  conoscenze  scientifiche  acquisite  attraverso  le   ricerche condotte e l'attivita' clinica svolta;
  e) tutela la proprieta' intellettuale dei risultati  dell'attivita' di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il trasferimento  in  ambito  industriale  salvaguardando  la  finalita' pubblica della ricerca;
  f)  sperimenta  e  monitora  forme   innovative   di   gestione   e organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica.
  5. L'Istituto,  per  le  attivita'  della  rete  nazionale  per  le problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, gli attori  territoriali  che  operano  per  la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'.

Art. 3
Programmazione delle attivita'
 
  1. L'Istituto svolge  la  sua  attivita'  sulla  base  di  progetti annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con  gli indirizzi strategici e sentito  il  consiglio  di  indirizzo  di  cui all'articolo 8. I progetti sono approvati, ai sensi dell'articolo  14 del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro  della  salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
  2. I volumi  e  le  tipologie  dell'attivita'  socio-assistenziale, erogati  a  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge  13  settembre  2012,  n. 158,  sono  definiti  mediante  singoli  accordi   con   le   regioni interessate.
  3. Per la realizzazione di specifici progetti,  anche  di  ricerca, l'Istituto puo' stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture pubbliche e private e con universita', anche straniere, costituire  e partecipare  a  consorzi,  con  soggetti  di  cui  sia  accertata  la qualificazione  e  l'idoneita'.  Eventuali  perdite  derivanti  dalla partecipazione a consorzi o altre societa' partecipate possono essere poste a carico della gestione dell'Istituto limitatamente e non oltre la quota di  partecipazione  versata.  Nell'ambito  dei  progetti  di ricerca, l'Istituto puo' sperimentare, senza oneri aggiuntivi,  nuove modalita' di  aggregazione  e  di  collaborazione  caratterizzate  da flessibilita' e  temporaneita',  con  ricercatori  di  altri  enti  e strutture,  ovvero  autorizzare  l'impiego  del   proprio   personale assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al comma 3, nel rispetto della normativa vigente.
  4. L'Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni puo', nel rispetto della normativa vigente  in  materia  di  enti  ed organismi pubblici, altresi':
  a)  stipulare  atti  e  contratti,  ivi  comprese  l'assunzione  di finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione  o  comodato d'uso   per   l'acquisizione   di   beni   strumentali    finalizzati all'attivita' istituzionale;
  b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all'estero, i beni di cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso  e la legittima detenzione;
  c) acquisire, da parte di  soggetti  pubblici  e  privati,  risorse finanziarie e beni da  destinare  allo  svolgimento  delle  attivita istituzionali;
  d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o  con  altre  forme  di  collaborazione,  attivita' strumentali, anche produttive, nel  rispetto  delle  disposizioni  di legge vigenti e del proprio codice etico;
  e) utilizzare, nell'ambito di iniziative finanziate da progetti  di ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da  Ministeri o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, nonche' professionalita' esterne attraverso  contratti di   collaborazione,   nel   rispetto   della   disciplina   prevista dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, e dell'articolo 36 del  predetto decreto legislativo, avvalendosi  di  figure  dotate  di  particolari professionalita' e di alta qualificazione.

 Art. 4
 Organizzazione e personale
 
  1. Il numero, la  tipologia  delle  unita'  operative  complesse  e semplici  e  la   pianta   organica   dell'Istituto   sono   definite nell'allegata tabella A, che prevede anche il direttore  sanitario  e il direttore amministrativo, ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive modificazioni.
  2. Considerata la natura di  Centro  nazionale  per  la  mediazione transculturale in campo sanitario dell'Istituto, di cui  all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  l'Istituto medesimo puo' avvalersi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di un contingente aggiuntivo di esperti nel numero massimo di  trenta unita' con contratto di collaborazione coordinata e  continuativa  ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto,  il  relativo trattamento giuridico ed economico,  nonche'  il  reclutamento  dello stesso sono disciplinati, al fine di assicurare la continuita' con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, dalle disposizioni  di  cui al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, dal decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni e dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro della  dirigenza  medica  e  veterinaria,  della  dirigenza sanitaria, professionale tecnica  e  amministrativa  e  del  comparto della  sanita',  nelle  more  della  sottoscrizione   del   Contratto collettivo nazionale  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di
contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
  4. All'antropologo e  al  traduttore  si  applica  il  profilo  del collaboratore  tecnico-professionale,  inserito  nella  categoria  D, mentre  al  mediatore  transculturale  si  applica  il  profilo   del coadiutore  amministrativo  esperto,  inserito  nella  categoria   B, livello economico Bs, di cui  all'allegato  1  al  vigente  Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita', nelle more della istituzione  dei  profili  dell'antropologo,  del  traduttore  e  del mediatore transculturale nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di  riferimento  individuato  dal  Contratto  collettivo nazionale quadro per la definizione dei  comparti  di  contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.

 Art. 5
 Finanziamento e contabilita'
 
  1. L'Istituto uniforma la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', nel rispetto del vincolo  dell'equilibrio economico del bilancio conseguito attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi,  compresi  i  trasferimenti  di   risorse   finanziarie   per specifiche attivita' istituzionali, e  a  tal  fine  il  bilancio  e' deliberato in pareggio. L'Istituto  organizza  la  propria  struttura mediante centri di costo in grado di programmare  e  rendicontare  la gestione economica amministrativa e le risorse umane  e  strumentali.
Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  con   la   sperimentazione gestionale dell'Istituto, l'Istituto medesimo adotta la  contabilita' economico-patrimoniale nonche' il piano  regionale  dei  conti  della regione Lazio, compatibilmente con quanto  disposto  in  materia  dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  2. L'Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento:
  a)  dai  finanziamenti  di  cui  all'articolo  14,  comma  5,   del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
  b) dai contributi attribuiti all'Istituto dallo Stato  e  da  altri enti pubblici, anche territoriali;
  c) dai lasciti,  donazioni,  eredita'  ed  erogazioni  liberali  di qualsiasi genere;
  d)  dai   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle   attivita' istituzionali o dei soggetti controllati o collegati;
  e) dai frutti e dalle rendite generati dai  beni  non  direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
  f)  dai   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle   attivita' specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria.
  3. La gestione finanziaria  dell'Istituto  si  svolge  in  base  al bilancio di previsione  deliberato  entro  il  31  ottobre  dell'anno precedente a quello a cui il bilancio stesso si  riferisce,  e  viene trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull'attivita', al consiglio di indirizzo e al collegio sindacale.
  4. L'esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio  e  termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  5. Il bilancio d'esercizio e' composto  dallo  stato  patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e,  congiuntamente  alla relazione sulla gestione del direttore  e  relativi  allegati,  viene deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno  e,  quindi,  trasmesso, nei  cinque  giorni  successivi,  al  collegio  sindacale   per   gli adempimenti di competenza.
  6. L'Istituto procede alla deliberazione del  bilancio  d'esercizio entro il 30 aprile  dell'anno  in  corso  e,  qualora  particolari  e straordinarie esigenze lo  richiedano,  l'approvazione  dello  stesso puo' avvenire entro il 30 giugno.
  7.  I  bilanci  preventivo  e  consuntivo  nonche'   le   eventuali variazioni sono sottoposti alla verifica  del  collegio  sindacale  e trasmessi,  per  l'approvazione,  al  Ministero  della  salute  e  al Ministero dell'economia e finanze, conformemente alle modalita' e  ai termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e successive modificazioni, nonche' ai termini di deliberazione ivi previsti.

 Art. 6
 Patrimonio
 
  1. I beni dell'Istituto sono descritti in  separati  inventari,  in conformita' alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  2. Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle  previste dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto  legislativo  del  23 giugno 2011, n. 118. Gli inventari dei beni immobili sono  chiusi  al termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare:
  a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a  cui  sono  destinati  e l'ufficio a cui sono affidati;
  b)  il  titolo  di  provenienza,   le   risultanze   dei   registri immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile;
  c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
  d) il costo d'acquisto o di costruzione e le  eventuali  successive variazioni anche per manutenzione straordinaria.
  3. I beni immobili facenti parte del  patrimonio  disponibile  sono gestiti nell'ottica della migliore salvaguardia  del  loro  valore  e redditivita' e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente.  Almeno  ogni  cinque  anni  si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili.
  4. Nella fase  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento, l'Istituto continua a svolgere la propria attivita' nei  locali  gia' messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri  (IFO), secondo le modalita' convenzionali in essere.

Art. 7
Organi
 
  1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo  14,  comma  4 del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:
  a) il consiglio di indirizzo;
  b) il direttore;
  c) il collegio sindacale.

 Art. 8
 Consiglio di indirizzo
 
  1. Il consiglio di indirizzo e' composto,  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  da  cinque membri, di cui due nominati dal  Ministro  della  salute  e  tre  dai presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale  per  le problematiche di assistenza in  campo  socio  sanitario  legate  alle popolazioni migranti e alla  poverta'  ed  ha  compiti  di  indirizzo strategico.
  2. Il componente con funzione di  presidente  e'  nominato,  tra  i cinque componenti, dal Ministro della salute.
  3. Il consiglio:
  a) definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto, esprime parere sui progetti annuali e  pluriennali  di  attivita',  predisposti  dal direttore dell'Istituto ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  e  ne verifica l'attuazione;
  b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello consuntivo,  sugli  atti  di  alienazione  del   patrimonio   e   sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa', consorzi,  altri  enti  e  associazioni  e,  qualora  richiesto   dal direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine  il parere si intende espresso in senso positivo;
  c)  delibera  in  ordine  al  regolamento  di   amministrazione   e contabilita', e agli altri  regolamenti  dell'Istituto,  che  vengono trasmessi per l'approvazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica.
  4. In caso di assenza o impedimento temporaneo,  il  presidente  e' sostituito da  un  componente  del  consiglio  da  lui  espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello piu' anziano di eta'.
  5. Il consiglio di indirizzo si riunisce con  cadenza,  di  regola, bimestrale, nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'  o  a istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del  consiglio sono, di  norma,  tenute  presso  la  sede  dell'Istituto  e  possono svolgersi   anche   in   modalita'   telematica,   con   uso    della videoconferenza.
  6. Il consiglio, che stabilisce alla prima  riunione  le  modalita' del proprio funzionamento si riunisce  validamente  con  la  presenza della maggioranza assoluta dei componenti e  delibera  a  maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
  7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare,  senza  diritto di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono, altresi', partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta  in volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e di  soggiorno.  Ai  componenti  non  spetta  alcun compenso,  gettone  o  indennita'  salvo,  ove  dovuto,   l'esclusivo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in  conformita'  alle disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione.

 Art. 9
 Direttore
 
  1. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro  della  salute tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e  con  provata esperienza dirigenziale, almeno  quinquennale,  in  enti,  aziende  e strutture sanitarie pubbliche e  private  e  settennale  negli  altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto  di  lavoro  e  al trattamento economico del direttore si applicano le  disposizioni  di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502, e successive modificazioni, per quanto compatibili.
  2. Il direttore  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Istituto,  ne sovrintende l'andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione.  Il direttore adotta, altresi', su delibera del consiglio  di  indirizzo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  lettera  c),  il  regolamento  di amministrazione e contabilita' e gli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministro della  salute  e al Ministro dell'economia e finanze.
  3. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli  obiettivi dell'Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati.  E',  altresi', responsabile della gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa dell'Istituto  e  dispone  il   conferimento   degli   incarichi   di responsabilita' dirigenziale,  compatibilmente  con  l'organizzazione interna e la dotazione organica.
  4. Il  direttore  si  avvale  della  collaborazione  del  direttore sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e al trattamento economico si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive modificazioni.

 Art. 10
 Collegio sindacale
 
  1. Il collegio sindacale e' composto, ai  sensi  dell'articolo  14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito  con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  da  tre  membri: due nominati dal Ministro della salute, di cui  uno  designato  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche'  uno  dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  I  membri  del  collegio sindacale,  ad   eccezione   di   quello   designato   dal   Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  2. Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo  2400  del  codice civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel  corso della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.
  3.  Il  collegio  sindacale  esercita  le   attribuzioni   di   cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123,  e successive modificazioni.
  4.  I  componenti  del  collegio,   per   le   finalita'   connesse all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono  su  detto organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di  indirizzo senza diritto di voto.
  5. Ai componenti  del  collegio  spetta  il  trattamento  economico previsto dall'articolo  3,  comma  13,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
  6. All'insediamento del collegio provvede il Direttore,  che  fissa la prima seduta del collegio medesimo.

Art. 11
Disposizioni transitorie
 
  1. L'Istituto utilizza l'attuale subcodice identificativo afferente agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all'Istituto medesimo, fino all'attivazione, da parte  della  regione  Lazio,  del codice   identificativo   dell'Istituto   come   struttura   erogante prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.
  2. L'Istituto subentra nella titolarita' dei rapporti di  lavoro  a tempo  determinato  e  degli  incarichi  di  collaborazione  comunque denominati, in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all'articolo  1, fino alla loro naturale scadenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 22 febbraio 2013
 
                      Il Ministro della salute
                              Balduzzi
 
                     Il Ministro per la pubblica
                amministrazione e la semplificazione
                           Patroni Griffi
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Grilli
 
Visto, Il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n. 244

 
TABELLA A
=====================================================================
DOTAZIONE ORGANICA INMP                                       |
=====================================================================
STRUTTURA                                                     |Numero
=====================================================================
                                                              |
DIREZIONE                                                     |
Direttore Generale                                            |  1
Dirigente medico                                              |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  1
Assistente amministrativo                                     |  2
                                                    Sub-totale|  5
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
Comunicazione e URP                                           |
Collaboratore tecnico professionale                           |  1
Collaboratore tecnico traduttore                              |  1
                                                    Sub-totale|  2
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.C. Coordinamento scientifico                              |
Direttore                                                     |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  1
Dirigente biologo                                             |  1
Tecnico informatico                                           |  1
Collaboratore tecnico-antropologo                             |  1
                                                    Sub-totale|  5
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.S. formazione e ECM                                       |
Responsabile U.O.S.                                           |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  3
Dirigente Psicologo                                           |  1
Tecnico informatico                                           |  1
Assistente amministrativo                                     |  1
                                                    Sub-totale|  7
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.S. Salute e mediazione transculturale                     |
Responsabile U.O.S.                                           |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  1
Mediatori transculturali                                      |  15
                                                    Sub-totale|  17
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale           |
Direttore U.O.C.                                              |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  2
Assistente amministrativo                                     |  1
                                                    Sub-totale|  4
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.S. Sistema Informativo e statistico                       |
Responsabile U.O.S.                                           |  1
Tecnico informatico                                           |  2
                                                    Sub-totale|  3
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
UOS Controllo di gestione                                     |
Responsabile UOS                                              |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  1
Assistente amministrativo                                     |  1
                                                    Sub-totale|  3
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.C. Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del |
ciclo di progetto                                             |
Direttore U.O.C.                                              |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  4
Assistente amministrativo                                     |  1
Dirigente medico                                              |  1
Collaboratore tecnico - antropologo                           |  1
                                                    Sub-totale|  8
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.S. Salute globale e cooperazione sanitaria                |
Responsabile U.O.S.                                           |  1
Dirigente medico                                              |  1
Assistente amministrativo                                     |  1
                                                    Sub-totale|  3
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.S. Epidemiologia                                          |
Responsabile U.O.S.                                           |  1
Medico epidemiologo                                           |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  1
Tecnico informatico                                           |  1
                                                    Sub-totale|  4
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA                                      |
Direttore amministrativo                                      |  1
Collaboratore amministrativo                                  |
Assistente amministrativo                                     |  2
                                                    Sub-totale|  3
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi         |
Direttore U.O.C.                                              |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  2
Assistente amministrativo                                     |  3
                                                    Sub-totale|  6
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.S. Contabilita' generale e bilancio                       |
Responsabile U.O.S.                                           |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  2
Assistente amministrativo                                     |  2
Operatore amministrativo                                      |  3
                                                    Sub-totale|  8
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio                |
Responsabile U.O.S.                                           |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  1
Assistente amministrativo                                     |  1
                                                    Sub-totale|  3
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
DIREZIONE SANITARIA                                           |
Direttore Sanitario                                           |  1
Collaboratore amministrativo                                  |  1
Assistente amministrativo                                     |  1
                                                    Sub-totale|  3
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.C. Odontoiatria sociale a conduzione universitaria        |
Direttore                                                     |  1
Odontoiatra                                                   |  2
Infermiere                                                    |  1
                                                    Sub-totale|  4
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.C. Prevenzione sanitaria                                  |
Direttore UOC                                                 |  1
Dirigente medico                                              |  5
Coordinatore infermieristico                                  |  1
                                                    Sub-totale|  7
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.S. Salute Mentale                                         |
Responsabile U.O.S.                                           |  1
Dirigente medico                                              |  1
Dirigente psicologo                                           |  4
Assistente sociale                                            |  2
Collaboratore tecnico - antropologo                           |  2
                                                    Sub-totale|  10
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
U.O.S. Polispecialistica e professioni sanitarie              |
Responsabile U.O.S.                                           |  1
Dirigenti medici                                              |  10
Infermieri                                                    |  5
Operatori socio-sanitari                                      |  2
                                                    Sub-totale|  18
---------------------------------------------------------------------
                                                              |
                                                              |
=====================================================================
TOTALE                                                        | 123
=====================================================================
   

                            

 

Venerdì, 22 Febbraio 2013