Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (Suppl. ord. n. 50/L alla G.U. serie generale n. 144 del 21.6.2013) Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Vigente al: 20-8-2013
art. 33
Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
1. Ai fini di cui all'art. 4, comma 2. della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli ufficio della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. ((Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta')), a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.
((2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante Nuove norme sulla cittadinanza, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38.:
"Art. 4
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta', risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data."
Testo aggiornato - legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Il testo completo del decreto
Venerdì, 21 Giugno 2013