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Legge n. 46 del 11 marzo 2002

Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a new york il 6 settembre 2000.

LEGGE 11 marzo 2002 n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 - S. O. n. 65) RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO, CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE LA VENDITA DEI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI ED IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI, FATTI A NEW YORK IL 6 SETTEMBRE 2000. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000. Art. 2 1. Piena ed intera esecuzione é data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. PROTOCOLLI ( in formato pdf ) All. 1 - All. 2 - All. 3 - All. 4 -All. 5 - All. 6 All. 7 - All. 8 - All. 9 - All. 10 - All. 11 - All. 12 All. 13 - All. 14 - All. 15 - All. 16 - All. 17 - All. 18 - All. 19 - All. 20 - All. 21 - All. 22 All. 23 - All. 24 - All. 25 - All. 26 - All. 27

 

Lunedì, 11 Marzo 2002