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Decreto Ministeriale n. 167 del 6 luglio 2010 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 236 del 23.10.2010)

Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 26 aprile 2010;

Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere e di discostarsene unicamente con riferimento alla non espunzione dell'articolo 7 il quale, in assenza di esplicita previsione nell'articolo 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, individua nella data di entrata in vigore del presente regolamento la decorrenza della durata triennale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0003570/L del 16 giugno 2010;

Adotta

il seguente regolamento

recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

 
Art. 1
Natura e sede dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio», è organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2
Composizione

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed è composto dai seguenti membri effettivi:

a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3) Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

4) Ministero degli affari esteri;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

8) Ministero della salute;

9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);

d) un rappresentante indicato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

e) un rappresentante dell'INPS;

f) un rappresentante dell'INPDAP;

g) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

h) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;

i) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

l) quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

m) due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che operano nel campo della disabilità, da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

n) tre esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1 del presente articolo. Con la stessa procedura sono nominati i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.

3. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, le organizzazioni di cui al comma 1, lettera l) del presente articolo, sono individuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, in relazione alla presenza territoriale ed al numero di associati, nonch è tra quelle organizzazioni che, seppure rappresentative di forme di disabilità meno diffuse a livello nazionale, possono utilmente contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Osservatorio, in termini di accrescimento di conoscenze e di esperienze sulle condizioni delle persone con disabilità.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua altresì, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, in qualità di invitati permanenti all'Osservatorio senza diritto di voto, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti ed organizzazioni non ricomprese tra quelle indicate al comma 1 del presente articolo, in numero massimo di dieci.

5. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie sessioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti istituzionali dell'organismo.

6. Per lo svolgimento di specifiche attività connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può istituire al suo interno gruppi di lavoro, con la partecipazione di propri componenti e di membri della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.

7. Per specifiche esigenze inerenti ai suoi compiti istituzionali l'Osservatorio può formulare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali motivata richiesta in ordine all'affidamento di incarichi di studio e ricerca a soggetti di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 8.

Art. 3
Comitato tecnico-scientifico

1. Nell'ambito dei componenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, è costituito un Comitato tecnico-scientifico con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio.

2. Il Comitato è composto dai seguenti membri:

a) il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) il rappresentante del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

c) il rappresentante delle Regioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

d) un rappresentante delle autonomie locali, individuato fra i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);

e) due rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, individuati fra i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l);

f) i tre esperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).

3. Il coordinatore del Comitato è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali fra gli esperti di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo.

Art. 4
Funzionamento

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria tecnica costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, l'Osservatorio delibera il proprio regolamento interno con specifico riferimento al quorum per la validità dei lavori e delle deliberazioni e alle relative forme di verbalizzazione.

3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione, il predetto rimborso  è equiparato a quello del personale non dirigente del comparto Ministeri.

Art. 5
Programma di azione biennale

1. Ai fini della predisposizione del programma di azione biennale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinchè venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal programma stesso.

2. Il programma di azione biennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
Pari opportunità

1. I componenti dell'Osservatorio sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 7
Durata e relazione di fine mandato

1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli eventuali, successivi, decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

Art. 8
Copertura finanziaria e spese di funzionamento

1. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio è pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010

 

Martedì, 6 Luglio 2010