Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, n. 58 (GU Serie Generale n.122 del 27-5-2013)
Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni
Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2013
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, i commi 3 e 4, che disciplinano le modalita’ di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’articolo 11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all’ordinamento del Ministero dell’interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’interno;
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Considerato che l’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione dell’interno;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’ articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Art. 1
1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell’interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio i cui termini di conclusione sono superiori a 90 giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella Tabella allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 marzo 2013
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti
Il Ministro dell’interno Cancellieri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Registro n. 3 Interno, foglio n. 278
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo vigente dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Per completezza d’informazione, si riporta il testo integrale dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
(Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’ dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita’ del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita’ di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita’ ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche’ di responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione e’ pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui e’ attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato puo’ rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita’ oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo’ rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche’, entro un termine pari alla meta’ di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e’ stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
(Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo)
1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l’esercizio coordinato dell’attivita’ amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e’ coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita’ nella provincia nonche’ da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione e’ altresi’ coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.
4. Nell’esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo’ richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l’adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita’ dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, puo’ provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell’esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l’attuazione del presente articolo e per l’adeguamento della normativa
regolamentare vigente.
(Attribuzioni)
1. Al Ministero dell’interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attivita’ di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell’amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita’ formative nonche’ alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.
(Ordinamento)
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo’ essere superiore a cinque.
2. L’organizzazione periferica del ministero e’ costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all’articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno), e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 6
novembre 2001, n. 258.
Il decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1993, n. 185, S.O.
Giovedì, 21 Marzo 2013