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DPCM 16 ottobre 1998

Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 1997 recante programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto legislativo;

Vista la relazione sul fenomeno dell'immigrazione irregolare in Italia presentato al Parlamento;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata la necessità di aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti;

Considerato che il predetto documento programmatico contiene specifici impegni, nell'ambito del periodo triennale, anche per l'ultima parte dell'anno 1998;
Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tener conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il triennio 1998-2000 e, nella fase di prima applicazione della nuova normativa in materia, della presenza in Italia di stranieri che già soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per i quali può definirsi un inserimento lavorativo regolare in conformità del predetto documento programmatico;

Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso per l'anno in corso con carattere d'urgenza affinché si possa disporre dei suoi concreti effetti nell'ultima parte dell'anno 1998;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti;

Sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro per la solidarietà sociale.

Decreta:

Art. 1

E' consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4, a quelli già presenti in Italia, entro una quota totale massima, nel 1998, aggiuntiva a quella già fissata con il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 38.000 persone.

Art. 2

Nell'ambito di tale quota massima è consentito in via preferenziale l'ingresso in Italia di:

    a) fino a 3000 cittadini albanesi, di cui fino a 1500 tra coloro che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia, tenuto conto degli accordi bilaterali stipulati con l'Albania;
    b) fino a 1500 cittadini marocchini e fino a 1500 cittadini tunisini, tenuto conto degli accordi bilaterali finora stipulati con Marocco e Tunisia.

Art. 3

Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

    a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;
    b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero un contratto di collaborazione,di carattere non occasionale, svolto senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinato con l'attività del committente ed avente ad oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa a fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa autonoma. Tali contratti devono recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno e devono essere verificati dalla competente commissione provinciale del lavoro;
    c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.

Art.4

Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori stranieri già presente in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, , previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

    a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;
    b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 26 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attività dovrà essere attestata mediante il nulla osta dell'organo competente per l'iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio dell'attività;
    c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il possesso delle risorse occorrenti per l'attività da intraprendere. Si prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per l'attività di commercio ambulante.

Art. 5

Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando ricorrono le altre condizioni di cui all'art. 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gli stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 6 marzo 1998, possono altresì richiedere alla Questura territorialmente competente, sino al 15 dicembre 1998 il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il cittadino straniero già in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del predetto testo unico, ovvero che abbia ottenuto permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 del presente decreto.

Art. 6

I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono rilasciati previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza e previa verifica dei presupposti di cui al presente decreto, salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti.

Roma 16 ottobre 1998

Il Presidente: Prodi

 

Venerdì, 16 Ottobre 1998