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Legge n. 269 del 3 agosto 1998

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'.

LEGGE 3 agosto 1998, n. 269

  Norme   contro   lo   sfruttamento   della   prostituzione,   della
pornografia, del  turismo sessuale  in danno  di minori,  quali nuove
forme di riduzione in schiavitu'.

   	    

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    (Modifiche al codice penale)
1.  In  adesione  ai  principi  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo,  ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e
a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale
di  Stoccolma,  adottata  il  31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli
contro  ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia
del  loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale,
costituisce  obiettivo  primario  perseguito  dall'Italia. A tal fine
nella  sezione  I  del  capo III del titolo XII del libro secondo del
codice  penale,  dopo  l'articolo  600  sono inseriti gli articoli da
600-bis  a  600-septies,  introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
della presente legge.
                               Art. 2.
                      (Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  600-bis.  -  (Prostituzione  minorile). - Chiunque induce alla
prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero
ne  favorisce  o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione
da  sei  a  dodici  anni e con la multa da lire trenta milioni a lire
trecento  milioni.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque  compie  atti  sessuali con un minore di eta' compresa fra i
quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita'
economica,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con
la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un
terzo  se  colui  che  commette il fatto e' persona minore degli anni
diciotto ".
2.  Dopo  l'articolo  25  del  regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, e' inserito il seguente:
"Art.  25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di
reati   a   carattere   sessuale).  -  1.  Il  pubblico  ufficiale  o
l'incaricato  di  pubblico  servizio,  qualora  abbia  notizia che un
minore   degli  anni  diciotto  esercita  la  prostituzione,  ne  da'
immediata  notizia  alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore
e  puo'  proporre  al  tribunale  per  i  minorenni  la  nomina di un
curatore.  Il  tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili
all'assistenza,  anche  di  carattere  psicologico,  al recupero e al
reinserimento  del  minore.  Nei  casi  di urgenza il tribunale per i
minorenni procede d'ufficio.
2.  Qualora  un  minore  degli  anni  diciotto  straniero,  privo  di
assistenza  in  Italia,  sia  vittima  di uno dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il
tribunale  per  i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui
al   comma   1  e,  prima  di  confermare  i  provvedimenti  adottati
nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle
convenzioni  internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il
Ministero  degli  affari  esteri,  con  le  autorita'  dello Stato di
origine o di appartenenza".
                               Art. 3.
                       (Pornografia minorile)
1.   Dopo   l'articolo   600-bis   del   codice   penale,  introdotto
dall'articolo  2,  comma  1,  della  presente  legge,  e' inserito il
seguente:
"Art.  600-ter.  -  (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori
degli  anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o
di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei
a  dodici  anni  e  con  la  multa  da  lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico
di cui al primo comma.
Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi di cui al primo e al secondo
comma,  con  qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga  o  pubblicizza  il  materiale  pornografico  di cui al primo
comma,   ovvero   distribuisce   o  divulga  notizie  o  informazioni
finalizzate  all'adescamento  o  allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque,  al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo,  consapevolmente  cede  ad  altri,  anche  a  titolo gratuito,
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
minori  degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre
anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
                               Art. 4.
               (Detenzione di materiale pornografico)
1.   Dopo   l'articolo   600-ter   del   codice   penale,  introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art.  600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque,
al   di   fuori   delle   ipotesi   previste  nell'articolo  600-ter,
consapevolmente  si  procura  o  dispone  di  materiale  pornografico
prodotto  mediante  lo  sfruttamento  sessuale  dei minori degli anni
diciotto  e'  punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa
non inferiore a lire tre milioni".
                               Art. 5.
           (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
                    della prostituzione minorile)
1.   Dopo   l'articolo   600-quater  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della  prostituzione  minorile).  -  Chiunque  organizza o propaganda
viaggi  finalizzati  alla  fruizione  di attivita' di prostituzione a
danno  di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con
la  reclusione  da  sei  a  dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni".
                               Art. 6.
               (Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1.  Dopo  l'articolo  600-quinquies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art.  600-sexies.  -  (Circostanze  aggravanti ed attenuanti). - Nei
casi  previsti  dagli  articoli  600-bis, primo comma, 600-ter, primo
comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se
il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Nei  casi  previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la
pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da
un   ascendente,   dal  genitore  adottivo,  o  dal  loro  coniuge  o
convivente,  dal  coniuge  o  da  affini  entro  il secondo grado, da
parenti  fino  al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a
cui  il  minore  e'  stato  affidato per ragioni di cura, educazione,
istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali
o  incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni
ovvero  se  e'  commesso  in danno di minore in stato di infermita' o
minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei  casi  previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la
pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta
da  un  terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che
il  minore  degli  anni  diciotto  riacquisti  la propria autonomia e
liberta'".
                               Art. 7.
                          (Pene accessorie)
1.   Dopo   l'articolo   600-sexies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art.  600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i
delitti  previsti  dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-
quinquies  e'  sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed
e'  disposta  la  chiusura  degli  esercizi  la cui attivita' risulti
finalizzata  ai  delitti  previsti  dai predetti articoli, nonche' la
revoca    della   licenza   d'esercizio   o   della   concessione   o
dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".
                               Art. 8.
        (Tutela delle generalita' e dell'immagine del minore)
1.  All'articolo  734-bis  del  codice  penale,  prima  delle parole:
"609-bis " sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater,
600-quinquies,".
                               Art. 9.
                         (Tratta di minori)
1.  All'articolo  601  del  codice  penale  e'  aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Chiunque  commette  tratta  o  comunque fa commercio di minori degli
anni  diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la
reclusione da sei a venti anni".
                              Art. 10.
                     (Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa
sezione,  nonche'  quelle  previste  dagli articoli 609-bis, 609-ter,
609-  quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto e'
commesso  all'estero  da  cittadino  italiano,  ovvero  in  danno  di
cittadino  italiano,  ovvero  da  cittadino straniero in concorso con
cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero e'
punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena
della  reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi
e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".
                              Art. 11.
                 (Arresto obbligatorio in flagranza)
1.  All'articolo  380,  comma  2, lettera d), del codice di procedura
penale,  dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ",
delitto  di  prostituzione  minorile  previsto dall'articolo 600-bis,
primo  comma,  delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter,  commi  primo  e secondo, e delitto di iniziative turistiche
volte   allo   sfruttamento  della  prostituzione  minorile  previsto
dall'articolo 600-quinquies".
                              Art. 12.
                          (Intercettazioni)
1.  All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo
la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis)  delitti  previsti  dall'articolo  600-ter,  terzo comma, del
codice penale".
                              Art. 13.
                     (Disposizioni processuali)
1.  Nell'articolo  33-bis  del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al
comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le
seguenti:  "da  600-bis  a  600-sexies  puniti  con la reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  La  stessa disposizione si applica quando si procede per uno
dei  reati  previsti  dagli  articoli  600-bis, primo comma, 600-ter,
600-quater,   600-quinquies,   609-bis,   609-ter,   609-quater,  609
quinquies  e  609-octies  del  codice  penale,  se  l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni sedici".
3.  All'articolo  392,  comma  1-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli"
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".
4.  All'articolo  398,  comma  5-bis, del codice di procedura penale,
dopo  le  parole:  "ipotesi  di  reato  previste dagli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5.  All'articolo  472,  comma  3-bis, del codice di procedura penale,
dopo  le  parole:  "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6.  All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4,
sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.  Si  applicano,  se  una  parte  lo  richiede  ovvero  se  il
presidente  lo  ritiene  necessario, le modalita' di cui all'articolo
398, comma 5-bis.
4-ter.  Quando  si  procede per i reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter,  600-quater,  600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies  del  codice  penale, l'esame del minore vittima del reato
viene  effettuato,  su  richiesta  sua  o del suo difensore, mediante
l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".
7.  All'articolo  609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le
parole:  "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
                               Art. 14
                       Attivita' di contrasto

  1.  Nell'ambito  delle  operazioni  disposte  dal  questore  o  dal
responsabile   di   livello   almeno  provinciale  dell'organismo  di
appartenenza,  gli  ufficiali  di polizia giudiziaria delle strutture
specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela
dei  minori,  ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti
di   criminalita'   organizzata,   possono,   previa   autorizzazione
dell'autorita'  giudiziaria,  al  solo  fine di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter,  commi  primo,  secondo  e terzo, e 600-quinquies del codice
penale,  introdotti  dalla  presente  legge,  procedere  all'acquisto
simulato  di  materiale  pornografico  e  alle  relative attivita' di
intermediazione,  nonche'  partecipare  alle iniziative turistiche di
cui  all'articolo  5  della  presente  legge.  Dell'acquisto  e' data
immediata  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  che  puo',  con
decreto  motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle
indagini.
  2.  Nell'ambito  dei  compiti  di  polizia delle telecomunicazioni,
definiti  con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge
31  luglio  1997,  n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza  e  la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge,
su richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita',
le  attivita'  occorrenti  per  il  contrasto dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo,
e  600-quinquies  del  codice  penale  commessi mediante l'impiego di
sistemi  informatici  o  mezzi  di  comunicazione  telematica  ovvero
utilizzando  reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal
fine,  il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura,
anche  per  attivare  siti  nelle  reti, realizzare o gestire aree di
comunicazione  o  scambio  su  reti  o sistemi telematici, ovvero per
partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con
le  medesime  finalita'  le attivita' di cui al comma 1 anche per via
telematica.
  3.  L'autorita'  giudiziaria  puo', con decreto motivato, ritardare
l'emissione   o   disporre   che   sia   ritardata  l'esecuzione  dei
provvedimenti  di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario
per    acquisire    rilevanti    elementi   probatori,   ovvero   per
l'individuazione  o  la  cattura  dei responsabili dei delitti di cui
agli  articoli  600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e
terzo,  e  600-quinquies  del codice penale. Quando e' identificata o
identificabile  la  persona  offesa  dal  reato,  il provvedimento e'
adottato  sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale
per  i  minorenni  nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente
dimora.
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146)). (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  6 febbraio 2006, n. 38 ha disposto (con l'art. 16, comma 3)
che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 14 della legge 3 agosto
1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo
600-ter,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del  codice penale, sono
commessi  in  relazione al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.l del medesimo codice."
                             Art. 14-bis
     (( (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia
                      sulla rete INTERNET). ))

  ((1.  Presso  l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2
dell'articolo  14,  e' istituito il Centro nazionale per il contrasto
della  pedopornografia  sulla  rete  INTERNET,  di seguito denominato
"Centro",  con  il  compito  di  raccogliere  tutte  le segnalazioni,
provenienti  anche  dagli  organi  di polizia stranieri e da soggetti
pubblici  e  privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile,
riguardanti  siti  che  diffondono  materiale  concernente l'utilizzo
sessuale  dei  minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti
di  comunicazione,  nonche' i gestori e gli eventuali beneficiari dei
relativi  paga-menti.  Alle  predette  segnalazioni  sono  tenuti gli
agenti  e  gli  ufficiali  di  polizia giudiziaria. Ferme restando le
iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, in caso di
riscontro  positivo  il  sito  segnalato,  nonche'  i  nominativi dei
gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un
elenco costantemente aggiornato.
  2.   Il  Centro  si  avvale  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  esistenti.  Dall'istituzione  e  dal  funzionamento  del
Centro  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri a carico del
bilancio dello Stato.
  3.  Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  per  le  pari  opportunita' elementi informativi e dati
statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine
della  predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione
della  pedofilia  e  della  relazione annuale di cui all'articolo 17,
comma I. ))
                             Art. 14-ter
        (( (Obblighi per fornitori dei servizi della societa'
dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica).
                                 ))

  ((1.  I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione
elettronica  sono  obbligati, fermo restando quanto previsto da altre
leggi  o  regolamenti  di  settore, a segnalare al Centro, qualora ne
vengano  a  conoscenza,  le  imprese  o  i  soggetti che, a qualunque
titolo,  diffondono,  distribuiscono  o fanno commercio, anche in via
telematica, di materiale pedopornografico, nonche' a comunicare senza
indugio  al  Centro,  che  ne  faccia  richiesta,  ogni  informazione
relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.
  2.  I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui
al  comma  1  devono conservare il materiale oggetto della stessa per
almeno quarantacinque giorni.
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione degli
obblighi  di  cui  al  comma  1  comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria  da  euro  50.000  a  euro  250.000. All'irrogazione della
sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
  4.  Nel  caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si
applica  il  pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. ))
                           Art. 14-quater
     (( (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai
         siti che diffondono materiale pedopornografico). ))

  ((1.  I  fornitori  di connettivita' alla rete INTERNET, al fine di
impedire  l'accesso  ai  siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad
utilizzare  gli  strumenti  di  filtraggio  e  le  relative soluzioni
tecnologiche  conformi  ai  requisiti  individuati  con  decreto  del
Ministro  delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  per
l'innovazione  e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente
rappresentative  dei  fornitori di connettivita' della rete INTERNET.
Con  il  medesimo decreto viene altresi' indicato il termine entro il
quale  i fornitori di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi
degli strumenti di filtraggio.
  2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 50.000 a euro 250.000.
All'irrogazione   della   sanzione   provvede   il   Ministero  delle
comunicazioni.
  3.  Nel  caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si
applica  il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. ))
                          Art. 14-quinquies
   (( (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di
                   materiale pedopornografico). ))

  ((1.  Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per
la  successiva  comunicazione  alle  banche,  agli istituti di moneta
elettronica,  a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che
prestano  servizi  di  pagamento, le informazioni di cui all'articolo
14-bis  relative  ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per
la  commercializzazione  di materiale concernente l'utilizzo sessuale
dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
  2.  Le  banche,  gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa  e  gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
comunicano  all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti
e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma
1.
  3.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo
14-bis  l'UIC  trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi
del comma 2.
  4.  Sono  risolti  di  diritto  i contratti stipulati dalle banche,
dagli  istituti  di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli
intermediari  finanziari  che  prestano  servizi  di  pagamento con i
soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da
parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
  5.  Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare
della  carta  di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto
di  materiale  concernente  l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete
INTERNET  o  su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto
di  moneta  elettronica,  a  Poste  italiane  Spa e all'intermediario
finanziario  emittente  la  carta  medesima, i quali possono chiedere
informazioni  ai  titolari  e  revocare l'autorizzazione all'utilizzo
della carta al rispettivo titolare.
  6.  Le  banche,  gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa  e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento,
in  conformita'  con  le  disposizioni  emanate dalla Banca d'Italia,
segnalano  i  casi  di  revoca  di  cui  al comma 5 nell'ambito delle
segnalazioni  previste  per  le  carte di pagamento revocate ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
  7.  Le  banche,  gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa  e  gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
comunicano  all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione
di  cui  al  comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a
rapporti  e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi
del  comma  1.  L'UIC  trasmette  le  informazioni cosi' acquisite al
Centro.
  8.  Con  regolamento  adottato ai sensi del-l'articolo 17, comma 3,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le
pari  opportunita' e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con
la  Banca  d'Italia  e  l'UIC,  sentito  l'Ufficio del Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le  procedure e le
modalita'  da  applicare  per  la  trasmissione  riservata,  mediante
strumenti  informatici  e telematici, delle informazioni previste dal
presente articolo.
  9.   La  Banca  d'Italia  e  l'UIC  verificano  l'osservanza  delle
disposizioni  di  cui  al presente articolo e al regolamento previsto
dal  comma  8  da  parte  delle  banche,  degli  istituti  di  moneta
elettronica,  di  Poste  italiane Spa e degli intermediari finanziari
che  prestano  servizi  di  pagamento.  In  caso  di  violazione,  ai
responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino
a  euro  500.000.  All'irrogazione  della  sanzione provvede la Banca
d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, su segnalazione della Banca
d'Italia  o  dell'UIC,  negli  altri  casi.  Si  applica,  in  quanto
compatibile,  la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
  10.  Le  somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma  9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  al  fondo  di  cui  all'articolo  17,  comma  2,  e sono
destinate  al  finanziamento  delle iniziative per il contrasto della
pedopomografia sulla rete INTERNET. ))
                              Art. 15.
                       (Accertamenti sanitari)
1.  All'articolo  16,  comma  1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66,
dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, secondo comma,".
                              Art. 16.
                     (Comunicazioni agli utenti)
1.  Gli  operatori  turistici  che  organizzano  viaggi  collettivi o
individuali  in  Paesi  esteri  hanno  obbligo,  per  un  periodo non
inferiore  a  tre  anni  decorrenti  dalla data di cui al comma 2, di
inserire  in  maniera  evidente  nei  materiali  propagandistici, nei
programmi  o,  in  mancanza  dei  primi,  nei  documenti  di  viaggio
consegnati  agli  utenti,  nonche'  nei  propri  cataloghi generali o
relativi    a   singole   destinazioni,   la   seguente   avvertenza:
"Comunicazione  obbligatoria  ai  sensi dell'articolo ... della legge
...  n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati  inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi all'estero".
2.  Quanto  prescritto  nel  comma  1  si  applica con riferimento ai
materiali  illustrativi  o  pubblicitari  o  ai  documenti utilizzati
successivamente  al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
3.  Gli  operatori  turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1
sono  assoggettati  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
                               Art. 17
                    (Attivita' di coordinamento)

  1.  Sono  attribuite  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri,
fatte  salve  le  disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le
funzioni   di  coordinamento  delle  attivita'  svolte  da  tutte  le
pubbliche  amministrazioni,  relative  alla  prevenzione, assistenza,
anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale
e  dall'abuso  sessuale.  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri
presenta  ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
ai sensi del comma 3.
  ((  1-bis.  E'  istituito  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' l' Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito
di  acquisire  e  monitorare  i  dati e le informazioni relativi alle
attivita',  svolte  da  tutte  le  pubbliche  amministrazioni, per la
prevenzione  e  la  repressione  della  pedofilia.  A  tale  fine  e'
autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per
raccogliere,  con  l'apporto  dei dati forniti dalle amministrazioni,
tutte  le  informazioni  utili  per il monitoraggio del fenomeno. Con
decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  sono definite la
composizione   e  le  modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio
nonche'  le  modalita'  di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari
per  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati.  Resta  ferma  la
disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo
1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio
delle  attivita'  dell'Osservatorio  e  della  banca  dati  di cui al
presente  comma  e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006  e  di  750.000  euro  per  ciascuno  degli anni 2007 e 2008. Al
relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C al-legata alla legge
23  dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzate; ad apportare, can propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
  2.  Le  multe  irrogate,  le  somme  di  denaro confiscate e quelle
derivanti  dalla  vendita dei beni confiscati ai sensi della presente
legge  sono  versate  all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  su  un  apposito  fondo  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione  della  Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate,
nella  misura  di  due  terzi,  a  finanziare  specifici programmi di
prevenzione,  assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni  diciotto  vittime  dei  delitti  di  cui agli articoli 600-bis,
600-ter,  600-quater  e  600-quinquies  del codice penale, introdotti
dagli  articoli  2,  comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte
residua   del   fondo   e'   destinata,   nei  limiti  delle  risorse
effettivamente  disponibili,  al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili  dei  delitti  previsti  dagli articoli 600-bis, secondo
comma,  600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, ((anche
se   relativi   al   materiale   pornografico   di  cui  all'articolo
600-quater.1  dello  stesso codice,)) facciano apposita richiesta. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  3.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri:
  a)   acquisisce   dati  e  informazioni,  a  livello  nazionale  ed
internazionale,   sull'attivita'  svolta  per  la  prevenzione  e  la
repressione  e  sulle strategie di contrasto programmate o realizzate
da altri Stati;
  b)  promuove,  in  collaborazione  con  i  Ministeri della pubblica
istruzione,   della   sanita',   dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e  giustizia e degli affari
esteri,  studi  e  ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e
giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
  c)  partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli
organismi  comunitari  e  internazionali aventi compiti di tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale.
  4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' di cui ai commi 1 e 3 e'
autorizzata  la  spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere
si  fa  fronte  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1998,  allo  scopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del Consiglio
dei   ministri.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5.  Il  Ministro  dell'interno, in virtu' dell'accordo adottato dai
Ministri  di  giustizia  europei  in data 27 settembre 1996, volto ad
estendere  la  competenza  di  EUROPOL anche ai reati di sfruttamento
sessuale  di  minori,  istituisce,  presso  la squadra mobile di ogni
questura,  una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata
dalla presente legge.
  6.  Il  Ministero  dell'interno  istituisce  altresi presso la sede
centrale  della  questura  un nucleo di polizia giudiziaria avente il
compito  di  raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini
nella  materia  regolata dalla presente legge e di coordinarle con le
sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
  7.  L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono
istituiti  nei  limiti  delle  strutture,  dei  mezzi e delle vigenti
dotazioni  organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
                              Art. 18.
                       (Abrogazione di norme)
1.  All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e
successive  modificazioni,  le parole: " di persona minore degli anni
21 o " sono soppresse.
                              Art. 19.
                         (Entrata in vigore)
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick

 

Lunedì, 3 Agosto 1998