Decisione n. 2008/431/CE del Consiglio del 5 giugno 2008
Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
del 5 giugno 2008
che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull’applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario. (2008/431/CE)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
considerando quanto segue:
(1) La Comunità sta operando al fine di creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
(2) La convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa il 19 ottobre 1996 nel contesto della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (di seguito la "convenzione"), apporta un valido contributo alla protezione dei minori a livello internazionale ed è pertanto auspicabile che le sue disposizioni siano applicate al più presto.
(3) La decisione 2003/93/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 [2] ha autorizzato gli Stati membri a firmare la convenzione nell’interesse della Comunità. Gli Stati che all’epoca erano membri della Comunità hanno firmato la convenzione il 1° aprile 2003, ad eccezione dei Paesi Bassi che l’avevano già firmata. Hanno firmato la convenzione anche altri Stati che non erano membri della Comunità al 1o aprile 2003.
(4) In occasione dell’adozione della decisione 2003/93/CE il Consiglio e la Commissione avevano concordato che alla decisione avrebbe fatto seguito una proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizzasse gli Stati membri a ratificare la convenzione, ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità, in tempo utile.
(5) Alcuni Stati membri hanno già ratificato la convenzione o vi hanno già aderito.
(6) Alcuni articoli della convenzione hanno ripercussioni sul diritto comunitario derivato in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale [3]. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dalla convenzione che non incidono sul diritto comunitario. La Comunità e gli Stati membri hanno pertanto competenze concorrenti a concludere la convenzione.
(7) La convenzione dispone che possano esserne parte solo gli Stati membri sovrani. Pertanto, la Comunità non può ratificare la convenzione né aderirvi.
(8) È pertanto opportuno che, nell’interesse della Comunità e alle condizioni di cui alla presente decisione, il Consiglio autorizzi in via eccezionale gli Stati membri a ratificare la convenzione o ad aderirvi, ma non gli Stati membri che l’hanno già ratificata o vi hanno già aderito.
(9) Per garantire l’applicazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nella Comunità, l’articolo 2 della decisione 2003/93/CE imponeva agli Stati membri di presentare una dichiarazione all’atto della firma della convenzione.
(10) Gli Stati membri che hanno firmato la convenzione il 1o aprile 2003 hanno presentato la dichiarazione di cui all’articolo 2 in tale occasione. Altri Stati membri che non hanno firmato la convenzione a norma della decisione 2003/93/CE hanno presentato la dichiarazione dopo l’adesione all’Unione europea. Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno presentato la dichiarazione e dovrebbero pertanto presentare ora la dichiarazione di cui all’articolo 2 della presente decisione.
(11) Gli Stati membri che sono autorizzati dalla presente decisione a ratificare la convenzione o ad aderirvi dovrebbero farlo simultaneamente. Essi dovrebbero pertanto scambiarsi informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica o di adesione per poter predisporre il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione.
(12) Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,
1. Il Consiglio autorizza il Belgio, la Germania, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito a ratificare la convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (di seguito la "convenzione"), ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità, nel rispetto delle condizioni stabilite negli articoli 3 e 4.
2. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Il Consiglio autorizza la Bulgaria, Cipro, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi e la Polonia a presentare la seguente dichiarazione:
"Gli articoli 23, 26 e 52 della convenzione concedono alle parti contraenti una certa flessibilità ai fini della semplicità e della rapidità del regime di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. La normativa comunitaria prevede un sistema di riconoscimento ed esecuzione che è almeno altrettanto favorevole quanto le norme stabilite dalla convenzione. Di conseguenza, una decisione emanante da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione europea su una questione relativa alla convenzione è riconosciuta ed eseguita in … [4] in applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario [5].
1. Gli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o di adesione siano depositati simultaneamente presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, se possibile anteriormente al 5 giugno 2010.
2. Entro il 5 dicembre 2009, gli Stati membri di cui al paragrafo 1, in seno al Consiglio, scambiano informazioni con la Commissione sulla data in cui prevedono che le rispettive procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all’adesione siano espletate. La data e le modalità per il deposito simultaneo sono fissate su questa base.
Gli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, informano per iscritto il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi quando le procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all’adesione sono state espletate indicando che i loro strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati in una fase successiva conformemente alla presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sono destinatari della presente decisione tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lituania, l’Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. Mate
[1] GU C 82 E dell’1.4.2004, pag. 307.
[2] GU L 48 del 21.2.2003, pag. 3.
[3] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).
[4] Stato membro che presenta la dichiarazione.
[5] Il regolamento (CE) n. 2201/2003 svolge un ruolo particolare in questo settore in quanto riguarda la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori."
--------------------------------------------------
TRADUZIONE
Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
(conclusa il 19 ottobre 1996)
Gli Stati firmatari della presente convenzione,
considerando che è opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale,
desiderando evitare conflitti fra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori,
ricordando l’importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori,
confermando che il superiore interesse del minore è di rilevanza fondamentale,
constatando la necessità di rivedere la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
1. La presente convenzione ha come fine:
a) di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
b) di determinare la legge applicabile da tali autorità nell’esercizio della loro competenza;
c) di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
d) di assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
e) di stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione.
2. Ai fini della convenzione, l’espressione "responsabilità genitoriale" comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.
La convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al raggiungimento dell’età di 18 anni.
Le misure previste dall’articolo 1 possono vertere in particolare su:
a) l’attribuzione, l’esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché sulla sua delega;
b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza;
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;
f) la supervisione da parte delle autorità pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore;
g) l’amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.
Sono esclusi dall’ambito della convenzione:
a) l’accertamento e la contestazione della filiazione;
b) la decisione sull’adozione e le misure che la preparano, nonché l’annullamento e la revoca dell’adozione;
c) il cognome e nome del minore;
d) l’emancipazione;
e) gli obblighi agli alimenti;
f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
g) la previdenza sociale;
h) le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità;
i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori;
j) le decisioni sul diritto d’asilo e in materia di immigrazione.
COMPETENZA
Articolo 5
1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. Fatto salvo l’articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza.
1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell’articolo 5.
2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.
1. In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:
a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o
b) il minore abbia risieduto nell’altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l’istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.
2. Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito:
a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un’istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e
b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
3. Finché le autorità citate al paragrafo primo conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto non possono adottare se non le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all’articolo 11.
1. In via eccezionale, l’autorità dello Stato contraente competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che 1’autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare in un caso particolare l’interesse superiore del minore, può:
- o richiedere a quell’autorità, direttamente o tramite l’autorità centrale di quello Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie,
- o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l’autorità dell’altro Stato.
2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta o adita alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono:
a) uno Stato di cui il minore sia cittadino;
b) uno Stato in cui si trovino i beni del minore;
c) uno Stato una cui autorità sia stata chiamata a conoscere di un’istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio;
d) uno Stato col quale il minore presenti uno stretto legame.
3. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
4. L’autorità richiesta o adita alle condizioni previste nel primo paragrafo potrà accettare la competenza, in nome e per conto dell’autorità competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che ciò corrisponda all’interesse superiore dei minore.
1. Le autorità degli Stati contraenti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare in un caso particolare l’interesse superiore del minore, possono:
- o richiedere all’autorità competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l’autorità centrale di quello Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie,
- o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorità dello Stato contraente dì residenza abituale del minore.
2. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
3. L’autorità all’origine della domanda può esercitare la competenza in nome e per conto dell’autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorità avrà accettato la domanda.
1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autorità di uno Stato contraente, nell’esercizio della loro competenza a conoscere di un’istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, possono adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore qualora:
a) all’inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore; e
b) la competenza di queste autorità ad adottare tali misure sia stata accettata dai genitori, nonché da ogni altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e tale competenza sia conforme all’interesse superiore del minore.
2. La competenza di cui al paragrafo 1 ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta l’istanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta irrevocabile o non appena la procedura sia terminata per un altro motivo.
1. In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.
l. Fatto salvo l’articolo 7, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti sono competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore aventi un carattere provvisorio e un’efficacia territoriale ristretta a quello Stato, sempre che tali misure non siano incompatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 si sono pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto nello Stato contraente in cui sono state adottate non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.
1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all’atto dell’introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame.
2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza.
Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l’elemento sul quale si. basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.
LEGGE APPLICABILE
Articolo 15
1. Nell’esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge di quest’altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.
1. L’attribuzione o l’estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
2. L’attribuzione o 1’estinzione di una responsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l’accordo o l’atto unilaterale entra in vigore.
3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.
4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l’attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriale ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.
L’esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.
La responsabilità genitoriale prevista nell’articolo 16 potrà essere revocata o le sue condizioni di esercizio modificate da misure adottate in applicazione della convenzione.
1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un’altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l’atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità del terzo per il solo motivo che l’altra persona non aveva la qualità di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilità genitoriale era regolata da tale legge.
2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l’atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.
Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.
1. Ai sensi del presente capitolo, il termine "legge" designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.
2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell’articolo 16 è quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di questo Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, è applicabile la legge di quest’altro Stato. Se la legge di quest’altro Stato non contraente non è riconosciuta applicabile, la legge applicabile è quella designata dall’articolo 16.
La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 23
1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato:
a) qualora la misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;
b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
c) su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita;
d) qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell’interesse superiore del minore;
e) qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest’ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
f) qualora la procedura di cui all’articolo 33 non sia stata rispettata.
Senza pregiudizio dell’articolo 23, paragrafo 1, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto.
L’autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali 1’autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.
1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dell’esecuzione in quest’altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di tale Stato.
2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Salvo quanto necessario per l’applicazione degli articoli precedenti, l’autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.
Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell’esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest’ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L’esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dallo Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.
COOPERAZIONE
Articolo 29
1. Ogni Stato contraente designa un’autorità centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione.
2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un’autorità centrale e di specificare l’estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l’autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all’autorità centrale competente all’interno dello Stato.
1. Le autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione.
2. Esse adottano, nell’ambito dell’applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.
L’autorità centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:
a) agevolare le comunicazioni e offrire l’assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo;
b) agevolare, con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalità analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la convenzione;
c) aiutare, su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.
Su richiesta motivata dell’autorità centrale o di un’altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l’autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti,
a) fornire un rapporto sulla situazione del minore;
b) chiedere all’autorità competente del suo Stato di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
1. Quando l’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l’autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.
2. La decisione sul collocamento o l’assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.
1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorità dì un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.
2. Ogni Stato contraente può dichiarare che le domande previste al paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria autorità centrale.
1. Le autorità competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell’attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della convenzione, in particolare per assicurare l’esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.
2. Le autorità di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale possono, su richiesta di un genitore risiedente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sull’idoneità di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali possa esercitarlo. Prima di pronunciarsi, l’autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 tiene conto di tali informazioni, prove o conclusioni.
3. Un’autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 può sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista nel paragrafo 2, in particolare quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autorità dello Stato della precedente residenza abituale.
4. Questo articolo non impedisce ad un’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 di adottare misure provvisorie fino al termine della procedura prevista nel paragrafo 2.
Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avvisano le autorità di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.
Un’autorità non può chiedere o trasmettere informazioni in applicazione di questo capitolo se ritiene che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.
1. Ferma restando la possibilità di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all’applicazione delle disposizioni del presente capitolo.
2. Uno Stato contraente può concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.
Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare 1’applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmettono una copia al depositario della convenzione.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 40
1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione possono rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o ad ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.
2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati validi, fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.
I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Le autorità cui vengano trasmesse delle informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.
I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di ogni analoga formalità.
Ogni Stato contraente può designare le autorità alle quali devono essere inviate le domande previste negli articoli 8, 9 e 33.
1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all’Ufficio permanente della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato.
2. La dichiarazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, è fatta al depositario della convenzione.
Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative differenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della convenzione ai conflitti riguardanti unicamente questi diversi ordinamenti o normative.
Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni regolamentate dalla presente convenzione:
1) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato riguarda la residenza abituale in un’unità territoriale;
2) ogni riferimento alla presenza del minore in quello Stato riguarda la presenza del minore in un’unità territoriale;
3) ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in quello Stato riguarda la situazione dei beni del minore in un’unità territoriale;
4) ogni riferimento allo Stato di cui il minore possegga la nazionalità riguarda l’unità territoriale designata dalla legge di quello Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l’unità territoriale con la quale il minore presenti il legame più stretto;
5) ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano investite di un’istanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore o di annullamento del matrimonio riguarda l’unità territoriale le cui autorità siano investite di tale istanza;
6) ogni riferimento allo Stato col quale il minore presenti uno stretto legame riguarda l’unità territoriale con la quale il minore presenti tale legame;
7) ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda l’unità territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto;
8) ogni riferimento agli enti o alle autorità di tale Stato diversi dalle autorità centrali riguarda gli enti o le autorità abilitati ad agire nell’unità territoriale interessata;
9) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o l’autorità dell’unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
10) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o l’autorità dell’unità territoriale in cui si invochi il riconoscimento o l’esecuzione.
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa in relazione alle questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l’unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di quell’unità;
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell’articolo 47.
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata;
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto.
La presente convenzione non interferisce con la convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le parti di entrambe le convenzioni. Niente impedisce, tuttavia, che siano invocate disposizioni della presente convenzione per ottenere il rientro di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente o per organizzare un diritto di visita.
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e la convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata a L’Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata.
1. La presente convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione, a meno che non venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.
2. La presente convenzione non interferisce sulla possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente convenzione.
3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell’ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti.
4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.
1. La convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo l’entrata in vigore della convenzione in quello Stato.
2. La convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore nell’ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.
1. Ogni comunicazione all’autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali di detto Stato o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2. Tuttavia, uno Stato contraente può, esprimendo la riserva di cui all’articolo 60, opporsi all’uso o del francese o dell’inglese.
1. Uno Stato contraente può, conformemente all’articolo 60:
a) riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;
b) riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni.
2. La riserva può essere ristretta ad alcune categorie di beni.
Il segretario generale della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della convenzione.
CLAUSOLE FINALI
Articolo 57
1. La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano membri della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato al momento della sua diciottesima sessione.
2. La convenzione è ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
1. Ogni altro Stato può aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1.
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il depositario.
3. L’adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notifica prevista all’articolo 63, lettera b). Una tale obiezione può essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all’adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.
1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici diversi riguardo alle materie regolamentate dalla presente convenzione può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che la convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e può modificare in ogni momento questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unità territoriali alle quali si applica la convenzione.
3. Se uno Stato non fa dichiarazioni ai sensi del presente articolo, la convenzione si intende applicata a tutto il territorio di quello Stato.
1. Ogni Stato può, al più tardi all’atto della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell’articolo 59, esprimere una o entrambe le riserve previste negli articoli 54, paragrafo 2, e 55. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Tale ritiro è notificato al depositario.
3. L’effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.
1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall’articolo 57.
2. Successivamente, la convenzione entra in vigore:
a) per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all’articolo 58, paragrafo 3;
c) per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la convenzione conformemente all’articolo 59, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notifica di cui a tale articolo.
1. Ogni Stato parte della convenzione può denunciarla con notifica inviata per iscritto al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la convenzione.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Ove nella notifica sia specificato un periodo più lungo per l’entrata in vigore della denuncia, la denuncia ha effetto allo scadere del periodo in questione.
II depositario notifica agli Stati membri della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato nonché agli Stati che abbiano aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 58:
a) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all’articolo 57;
b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 58;
c) la data in cui la convenzione entrerà in vigore in conformità delle disposizioni dell’articolo 61;
d) le dichiarazioni di cui agli articoli 34, paragrafo 2, e 59;
e) gli accordi di cui all’articolo 39;
f) le riserve di cui agli articoli 54, paragrafo 2, e 55 e il ritiro delle riserve di cui all’articolo 60, paragrafo 2;
g) le denunce di cui all’articolo 62.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a L’Aia, addì diciannove ottobre millenovecentonovantasei, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarà depositata negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato in occasione della diciottesima sessione.
Giovedì, 5 Giugno 2008