Legge n. 451 del 23 dicembre 1997
Istituzione della Commissione Parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia
LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451
Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 ((Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)) 1. E' istituita la ((Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza))con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva. 2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. 4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva. ((4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonche' dell'affido e dell'adozione)). 5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. 6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalita' di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 agosto 2009, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza."
Art. 2 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103 ))
Art. 3 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103 ))
Art. 4 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103 ))
Art. 5 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103 )) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
Martedì, 23 Dicembre 1997