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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109 (GU Serie Generale n.230 del 1-10-2013)

Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'art 62 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 62, che istituisce presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che in via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 62, comma 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per apportare le modifiche necessarie all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto l'articolo 3, comma 4, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante: «Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, di approvazione del «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. c);
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 gennaio 2012, n. 32, recante: «Nuovo regolamento di gestione dell'INA»;
Sentito l'Istituto nazionale di statistica, che si è espresso con parere del 18 aprile 2013;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota in data 24 aprile 2013;
Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 13 giugno 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 luglio 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
 
il seguente regolamento:
 
 Art. 1
 
Costituzione dell'ANPR

1. Ai sensi del presente regolamento l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è costituita dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1, comma quinto, della legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
 2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da trasmettere per il parere al Consiglio di Stato, sono disciplinate le ulteriori modalità di attuazione della disposizione di cui al citato art. 62 anche con riferimento al subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali, alle relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche concernenti l'organizzazione e il flusso dei dati.

Art. 2
 
Modalità di funzionamento dell'ANPR

1. L'ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all'articolo 1, comma 1, garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi.  
2. L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonchè i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3
 
Convenzioni per l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR

1. Le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4
 
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 23 agosto 2013

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Letta
 
Il Ministro dell'interno
Alfano
 
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
 
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 30

Allegato

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento definisce le fasi progettuali con cui sarà istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, base dati di interesse nazionale istituita dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che subentra all'INA, all'AIRE e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, sulla base di un apposito piano da completarsi entro il 31 dicembre 2014.
Il documento descrive in particolare la soluzione relativa alle modalità di scambio dei dati tra le anagrafi comunali e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e tra quest'ultima e gli enti centrali della Pubblica Amministrazione interessati alla notifica delle informazioni anagrafiche.
 Tale soluzione garantisce:
 - l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati;
 - la sicurezza dell'accesso ai servizi;
 - il tracciamento delle operazioni effettuate.
 Viene inoltre descritta la soluzione necessaria per gestire la fase transitoria fino alla realizzazione della soluzione definitiva.

2. GLOSSARIO

ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici
SOAP: Simple Object Access Protocol
SPC: Sistema Pubblico di Connettività
SSL: Secure Socket Layer
HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer
WS-Security: Web Service Security

3. PREMESSA

Il CNSD costituito con decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2002 presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici, è un'infrastruttura tecnologica alla quale è affidata la gestione unitaria delle infrastrutture informatiche che fanno capo alla stessa Direzione centrale.
Al predetto Centro sono affidate, in particolare, tutte le funzioni connesse alla gestione, all'aggiornamento e alla consultazione dell'ANPR.
Il progetto per la realizzazione dell'ANPR si articola in tre fasi, di cui le prime due sono necessarie per gestire il periodo transitorio che precede la completa implementazione della soluzione definitiva.
 fase 1 - è la fase di attuazione immediata che prevede esclusivamente la modifica dei sistemi di sicurezza mentre restano invariate le modalità di accesso e di trasmissione dei dati;
 fase 2 - è la fase transitoria che prevede la progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero nell'ANPR. In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati dell'ANPR contestualmente ai servizi resi dall'INA e dall'AIRE.
 fase 3 - è la fase definitiva che decorre dal 1° gennaio 2015 in cui l'ANPR subentra alle anagrafi comunali.
Nel seguito del documento viene fornita una descrizione più dettagliata delle tre fasi suddette.

4. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELLA SOLUZIONE

L'infrastruttura e le misure di sicurezza descritte in questo paragrafo si riferiscono alla fase 3 cioè alla soluzione definitiva sopraindicata, ad eccezione del paragrafo 4.6, descrittivo delle fasi transitorie.

4.1 CNSD

Dal punto di vista dell'architettura logica del sistema, l'infrastruttura del CNSD è composta da:
 1. sistema di servizi, realizzati tramite Web Services, per l'interoperabilità con gli enti della Pubblica Amministrazione o degli organismi che erogano pubblici servizi interessati alla notifica delle variazioni anagrafiche, secondo le regole tecniche dell'SPC o esposti su Internet laddove non sia presente SPC;
 2. sistema di servizi fruibili tramite Web Services o attraverso un'applicazione web. Tali servizi, esposti su Internet e/o su SPC, sono utilizzati dalle postazioni comunali per tutte le operazioni inerenti l'elaborazione delle informazioni anagrafiche di interesse;
 3. banca dati ANPR;
 4. banca dati delle utenze/profili associati;
 5. banca dati delle postazioni;
 6. banca dati dei dati di tracciamento delle operazioni;
 7. Certification Authority utilizzata per l'emissione dei certificati.

4.2 Comuni

I comuni, sono dotati di apposite postazioni provviste di una connessione a SPC o, se questa non disponibile, ad Internet.
Ogni postazione è dotata di:
 1. lettore di smart-card necessario per l'identificazione certa dell'operatore e relativo certificato;
 2. un certificato interno necessario per l'identificazione della postazione da cui viene effettuato l'accesso.

4.3 Altre Pubbliche Amministrazioni

Per accedere ai servizi resi disponibili dall'ANPR, le Pubbliche Amministrazioni o gli organismi che erogano pubblici servizi stipulano con il Ministero dell'interno apposite convenzioni ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005, nonché specifici accordi di servizio.

4.4 Il sistema di accesso ai servizi e di scambio dati

L'amministrazione comunale usufruisce dei servizi di cui al punto 2 del paragrafo 4.1, utilizzando un software, che rispetti le specifiche tecniche fornite dal CNSD, connesso con i Web Services, messi a disposizione dal CNSD, oppure un'applicazione web fornita dallo stesso CNSD.
L'accesso ai servizi è garantito dall'«autenticazione forte» dell'utente tramite l'uso di una smart-card che contiene il certificato di autenticazione dell'operatore autorizzato e dall'identificazione della  postazione tramite il certificato memorizzato al suo interno; entrambi i certificati sono emessi dalla Certification Authority di cui al punto 7 del paragrafo 4.1.
L'identificazione e l'autorizzazione dell'operatore e della postazione viene effettuata mediante un servizio, esposto centralmente sull'ANPR, che controlla la validità dei certificati e il profilo autorizzativo.
Le utenze e le postazioni sono censite all'interno di due database centrali, di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 4.1, corredati di opportuni strumenti per il loro popolamento.
Le informazioni scambiate viaggiano in modalità sicura su rete di comunicazione SPC ovvero, se questa non disponibile, tramite Internet, in ogni caso mediante protocollo HTTPS per garantire la riservatezza del dato.
Per quanto riguarda il colloquio con gli enti della Pubblica Amministrazione interessati alla notifica delle variazioni anagrafiche, è previsto un insieme di servizi che utilizzano SPC come rete di comunicazione o Internet laddove non presente SPC.

4.5 Misure di sicurezza

L'architettura sopradescritta consente l'esatta associazione tra la postazione, l'utente e i dati acceduti. Tali informazioni sono tracciate e conservate, includendo i riferimenti temporali e i soggetti i cui dati  sono stati trattati. Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.
Per il colloquio tra i comuni e il CNSD si adottano i meccanismi tipici dell'interoperabilità quali i Web Services, il protocollo SOAP e la WS-Security. Quest'ultima garantisce l'applicazione delle policy di sicurezza previste per l'interscambio dati.
Il protocollo di comunicazione adottato è SSL che garantisce la riservatezza dei dati su reti pubbliche.
L'identiticazione dell'utente e della postazione avviene attraverso due certificati distinti, il primo residente sulla smart-card, della cui gestione e conservazione è responsabile l'operatore assegnatario, l'altro certificato memorizzato internamente alla postazione, della cui gestione e conservazione è responsabile l'amministratore dei sistemi informativi comunali.

4.6 Fasi transitorie

Nelle more della completa implementazione della soluzione definitiva, sono previste due fasi transitorie già enunciate in premessa.

4.6.1 - Fase 1

In questa fase l'ANPR garantisce i servizi resi dall'INA e dall'AIRE (ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) continuando ad operare secondo le attuali modalità di cui all'allegato tecnico del decreto n. 32 del 19 gennaio 2012 e restano inalterate l'organizzazione ed i flussi dei dati nonchè i trattamenti che su di essi intervengono ad eccezione dei meccanismi di sicurezza a protezione del canale di comunicazione secondo quanto indicato nel presente allegato tecnico.
L'attuale meccanismo di sicurezza, che protegge il collegamento tra i comuni con il CNSD ed il CNSD con altri Enti, viene sostituito da un canale di comunicazione protetto dal protocollo HTTPS, con mutua autenticazione della postazione di lavoro del comune e del servizio esposto da ANPR.
I comuni continuano ad inviare le informazioni anagrafiche attraverso file corrispondenti agli attuali formati.
L'identificazione dell'utente continua ad essere effettuata secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico del decreto n. 32 del 19 gennaio 2012 che prevedono un meccanismo di autenticazione basato sull'uso di utente/password al fine di identificare l'operatore. Per il censimento degli utenti viene utilizzato il database delle utenze già presente presso il CNSD.
Le Amministrazioni/enti connessi al CNSD fruiscono dei servizi del Centro attraverso file corrispondenti agli attuati formati. Il collegamento è assicurato attraverso le metodologie standard di cooperazione tra enti.

4.6.2. - Fase 2

In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati dell'ANPR contestualmente ai servizi resi dall'INA e dall'AIRE (quali ANPR) e si procede alla progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero nell'ANPR.
Le informazioni anagrafiche sono registrate su entrambi i sistemi, quello comunale e quello centrale dell'ANPR.
A tale fine è necessario adeguare le procedure di invio delle informazioni anagrafiche per realizzare un meccanismo di allineamento automatico tra le banche dati relative alle anagrafi comunali e quella centrale.
Il livello di sicurezza nella trasmissione dei dati dalla postazione comunale verso la nuova banca dati ANPR è analogo a quello della fase 1 fermo restando che i meccanismi implementati saranno quelli di cui alla fase 3 descritti al paragrafo 4.5.
Effettuata la migrazione delle anagrafi comunali nell'ANPR, le banche dati relative alle anagrafi comunali vengono dismesse.

 

Venerdì, 23 Agosto 2013