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Legge n. 285 del 28 agosto 1997

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adoloscenza

LEGGE 28 agosto 1997, n. 285

  Disposizioni per  la promozione  di diritti  e di  opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza.
 
 Vigente al: 19-5-2012  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   (Fondo nazionale per l'infanzia
                          e l'adolescenza)
  1.  E'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Fondo nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  finalizzato  alla
realizzazione  di  interventi a livello nazionale, regionale e locale
per favorire la promozione dei diritti, la qualita'  della  vita,  lo
sviluppo,   la   realizzazione   individuale   e  la  socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando  l'ambiente  ad  esse
piu'  confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria,
in  attuazione  dei  principi  della  Convenzione  sui  diritti   del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2.  Il  Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.  Una quota pari al 30 per  cento  delle  risorse
del  Fondo e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare
nei comuni di Venezia,  Milano,  Torino,  Genova,  Bologna,  Firenze,
Roma,  Napoli,  Bari,  Brindisi,  Taranto,  Reggio Calabria, Catania,
Palermo e  Cagliari.    La  ripartizione  del  Fondo  e  della  quota
riservata  avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla base dell'ultima
rilevazione  della  popolazione  minorile  effettuata   dall'Istituto
nazionale  di  statistica  (ISTAT)  e  per  il 50 per cento secondo i
seguenti criteri:
  a)  carenza  di  strutture  per  la  prima  infanzia   secondo   le
indicazioni  del  Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  b)   numero   di   minori   presenti   in   presidi    residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
  c)  percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo
come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
  d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di  sotto
della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT;
  e)  incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita'
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi  civili
del  Ministero  dell'interno,  nonche'  dall'Ufficio  centrale per la
giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio
decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del  tesoro,
di  grazia  e  giustizia  e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano nonche' le
Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle
quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
  4.  Per  il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa di lire
117 miliardi per l'anno 1997 e  di  lire  312  miliardi  a  decorrere
dall'anno 1998.
          Avvertenza:
            Il  testo    delle  note    e' stato   redatto ai   sensi
          dell'art.  3, del testo  unico  delle   disposizioni  sulla
          promulgazione   delle   leggi, sull'emanazione dei  decreti
          del Presidente della    Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali    della   Repubblica italiana,   approvato   con
          D.P.R.  28 dicembre  1985, n.   1092, al   solo  fine    di
          facilitare    la  lettura   delle disposizioni   di   legge
          modificate  o  delle quali  e' operato il  rinvio.  Restano
          invariati   il valore e  l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                               Art. 2.
                 (Ambiti territoriali di intervento)
  1.   Le   regioni,   nell'ambito  della  programmazione  regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma
6, della legge 8 giugno 1990, n.  142,  ogni  tre  anni,  gli  ambiti
territoriali  di  intervento  tenuto  conto della presenza dei comuni
commissariati ai sensi dell'articolo  15-bis  della  legge  19  marzo
1990,  n.  55,  e  successive  modificazioni,  e procedono al riparto
economico  delle  risorse  al  fine  di  assicurare  l'efficienza   e
l'efficacia  degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti Possono essere individuati, quali  ambiti  territoriali  di
intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e
26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunita' montane e province.
  2.   Gli  enti  locali  ricompresi  negli  ambiti  territoriali  di
intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma  definiti
ai  sensi  dell'articolo  27  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, cui
partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le  aziende
sanitarie  locali  e  i  centri  per la giustizia minorile, approvano
piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio,
articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonche' il  relativo
piano  economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali
assicurano la partecipazione delle organizzazioni  non  lucrative  di
utilita'  sociale  nella definizione dei piani di intervento. I piani
di  intervento  sono   trasmessi   alle   regioni,   che   provvedono
all'approvazione  ed  alla  emanazione  della  relativa  delibera  di
finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad
esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti
delle disponibilita' assegnate ad ogni ambito territoriale,  entro  i
successivi  sessanta  giorni.  Le regioni possono impiegare una quota
non superiore al 5 per cento delle risorse  loro  attribuite  per  la
realizzazione  di programmi interregionali di scambio e di formazione
in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
  3.  Le  regioni  possono   istituire   fondi   regionali   per   il
finanziamento  dei piani di intervento ad integrazione delle quote di
competenza regionale del Fondo di  cui  all'articolo  1,  nonche'  di
interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
                               Art. 3.
                      (Finalita' dei progetti)
  1.  Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i
progetti che perseguono le seguenti finalita':
  a) realizzazione di servizi di  preparazione  e  di  sostegno  alla
relazione   genitore-figli,  di  contrasto  della  poverta'  e  della
violenza, nonche' di misure alternative al  ricovero  dei  minori  in
istituti   educativo-assistenziali,   tenuto   conto  altresi'  della
condizione dei minori stranieri;
  b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per  la
prima infanzia;
  c)  realizzazione  di  servizi ricreativi ed educativi per il tempo
libero, anche nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche;
  d) realizzazione di azioni positive per la promozione  dei  diritti
dell'infanzia  e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili
fondamentali, per  il  miglioramento  della  fruizione  dell'ambiente
urbano  e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere
e della qualita' della vita dei minori, per  la  valorizzazione,  nel
rispetto   di  ogni  diversita',  delle  caratteristiche  di  genere,
culturali ed etniche;
  e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie
naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piu'  minori
con handicap al fine di migliorare la qualita' del gruppo-famiglia ed
evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.
                               Art. 4.
         (Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli
                 di contrasto della poverta' e della
          violenza, nonche' misure alternative al ricovero
           dei minori in istituti educativo-assistenziali)
  1.  Le  finalita'  dei  progetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1,
lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato  di
bisogno  inseriti  in  famiglie  o affidati ad uno solo dei genitori,
anche se separati;
  b) l'attivita'  di  informazione  e  di  sostegno  alle  scelte  di
maternita'   e   paternita',  facilitando  l'accesso  ai  servizi  di
assistenza alla famiglia ed alla maternita'  di  cui  alla  legge  29
luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
  c)  le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia
al  fine  di  realizzare  un'efficace  azione  di  prevenzione  delle
situazioni  di  crisi  e  di  rischio psico-sociale anche mediante il
potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari,  diurni,
educativi  territoriali,  di sostegno alla frequenza scolastica e per
quelli di pronto intervento;
  d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali,
  e) l'accoglienza  temporanea  di  minori,  anche  sieropositivi,  e
portatori  di  handicap  fisico,  psichico  e  sensoriale, in piccole
comunita' educativo-riabilitative;
  f) l'attivazione di residenze per donne  agli  arresti  domiciliari
nei  casi  previsti  dall'articolo  47-ter, comma 1, numero 1), della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle  quali
possono  altresi'  accedere  i  padri  detenuti, qualora la madre sia
deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai
figli minori;
  g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficolta'
con figli minori, o in stato di gravidanza, nonche' la promozione  da
parte  di  famiglie  di  accoglienze  per genitori unici esercenti la
potesta' con figli minori al seguito;
  h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di  abuso
o  di  sfruttamento  sessuale,  di  abbandono, di maltrattamento e di
violenza sui minori;
  i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e
minori al fine del superamento delle difficolta' relazionali;
  l) gli interventi diretti  alla  tutela  dei  diritti  del  bambino
malato ed ospedalizzato.
  2.  La  realizzazione  delle  finalita' di cui al presente articolo
avviene mediante progetti  personalizzati  integrati  con  le  azioni
previste nei piani socio-sanitari regionali.
                                Art 5
              (Innovazione e sperimentazione di servizi
               socio-educativi per la prima infanzia)
  1.  Le  finalita'  dei  progetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1,
lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali  e  di
aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la
presenza  di  genitori,  familiari  o  adulti  che quotidianamente si
occupano  della   loro   cura,   organizzati   secondo   criteri   di
flessibilita';
  b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza
a  bambini  da  diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non
superiore alle cinque ore, privi di servizi  di  mensa  e  di  riposo
pomeridiano.
  2.  I  servizi  di  cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili
nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono  essere
anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.
                               Art. 6.
                  (Servizi ricreativi ed educativi
                        per il tempo libero)
  1.  Le  finalita'  dei  progetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1,
lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso  il
sostegno  e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare
la partecipazione dei minori a  livello  propositivo,  decisionale  e
gestionale   in   esperienze   aggregative,   nonche'   occasioni  di
riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo  sviluppo
delle  capacita'  di  socializzazione  e di inserimento nella scuola,
nella vita aggregativa e familiare.
  2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori
educativi con specifica competenza  professionale  e  possono  essere
previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la
disciplina   delle   iniziative   complementari   e  delle  attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
                               Art. 7.
           (Azioni positive per la promozione dei diritti
                  dell'infanzia e dell'adolescenza)
  1.  Le  finalita'  dei  progetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1,
lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e
naturali, rimuovono ostacoli nella mobilita', ampliano  la  fruizione
di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
  b)  misure  orientate  alla promozione della conoscenza dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza  ed  in
particolare  nei  confronti  degli  addetti  a  servizi  di  pubblica
utilita';
  c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e  degli
adolescenti alla vita della comunita' locale, anche amministrativa.
                               Art. 8.
                     (Servizio di informazione,
                promozione, consulenza, monitoraggio
                         e supporto tecnico)
  1.  Il  Dipartimento  per  gli  affari sociali della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  attiva  un  servizio  di  informazione,  di
promozione,  di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per
la realizzazione delle finalita' della presente legge. A tali fini il
Dipartimento si avvale del Centro nazionale di  documentazione  e  di
analisi per l'infanzia.
  2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
  a)   provvede  alla  creazione  di  una  banca  dati  dei  progetti
realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
  b) favorisce la diffusione delle conoscenze  e  la  qualita'  degli
interventi;
  c)  assiste,  su  richiesta,  gli  enti  locali e territoriali ed i
soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  nella  elaborazione  dei
progetti   previsti   dai   piani  territoriali  di  intervento,  con
particolare attenzione, altresi', per la realizzazione  dei  migliori
progetti  nelle  aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88 del  Consiglio  del  24  giugno  1988,  come  definite  dalla
Commissione delle Comunita' europee.
  3.  Il servizio, in caso di rilevata necessita', per le funzioni di
segreteria  tecnica  relative  alle  attivita'  di  promozione  e  di
monitoraggio  e  per  le  attivita'  di  consulenza  e  di assistenza
tecnica, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di  enti
e  strutture  da individuare nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
  4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, con proprio  decreto,  definisce
le  modalita'  organizzative  e di funzionamento per l'attuazione del
servizio.
  5. Per il funzionamento del servizio e' autorizzata la spesa  annua
di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
                               Art. 9.
              (Valutazione dell'efficacia della spesa)
  1.  Entro  il  30  giugno di ciascun anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al  Ministro
per   la   solidarieta'  sociale  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi previsti  dalla  presente  legge,  sulla  loro  efficacia,
sull'impatto  sui minori e sulla societa', sugli obiettivi conseguiti
e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di  vita  dei
minori  nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,  le  regioni  non  abbiano
provveduto  all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo
di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali
di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la  solidarieta'
sociale,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
provvede  alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi  di  cui
alla   presente   legge   nei   comuni   commissariati,  il  Ministro
dell'interno,  con  proprio  decreto,  emanato  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale, provvede a definire le funzioni
delle   prefetture  competenti  per  territorio  per  il  sostegno  e
l'assistenza  ai  comuni  ricompresi  negli  ambiti  territoriali  di
intervento di cui all'articolo 2.
                              Art. 10.
                      (Relazione al Parlamento)
  1.  Entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno  il Ministro per la
solidarieta' sociale trasmette  una  relazione  al  Parlamento  sullo
stato   di  attuazione  della  presente  legge,  tenuto  conto  delle
relazioni presentate dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.
                              Art. 11.
                (Conferenza nazionale sull'infanzia e
              sull'adolescenza e statistiche ufficiali
                           sull'infanzia)
  1.  Il Ministro per la solidarieta' sociale convoca periodicamente,
e  comunque  almeno  ogni   tre   anni,   la   Conferenza   nazionale
sull'infarlzia  e  sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per
gli affari sociali con  il  supporto  tecnico  ed  organizzativo  del
Centro  nazionale  di  documentazione  e  di analisi per l'infanzia e
della Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome  di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza
sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione  di  politiche  sociali  rivolte
all'infanzia  e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti
che operano all'interno  del  Sistema  statistico  nazionale  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  6 settembre 1989, n. 322,
assicura  un  flusso  informativo  con  periodicita'  adeguata  sulla
qualita'  della  vita  dell'infanzia  e  dell'adolescenza nell'ambito
della famiglia, della scuola e, in genere, della societa'.
                              Art. 12.
                    (Rifinanziamento della legge
                       19 luglio 1991, n. 216)
  1.  Per  il  rifinanziamento  del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, come  modificato  dall'articolo  3  del
decreto-legge  27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, e' autorizzata la spesa  di  lire
30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
  2.  Per  il  finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 216 del 1991, e' autorizzata  la  spesa  di  lire  10
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
lire 40 miliardi per ciascuno  degli  anni  1997,  1998  e  1999,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a
tal  fine  riducendo  di  pari  importo  l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
  4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate  per
i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n.
216  del  1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del
Ministero dell'interno.
                              Art. 13.
                       (Copertura finanziaria)
  1.  All'onere  derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1997, a tal fine
riducendo di pari importo l'accantonamento relativo  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri.
  2.  Le  somme stanziate per le finalita' di cui alla presente legge
possono  essere   utilizzate   quale   copertura   della   quota   di
finanziamento   nazionale   di   programmi  cofinanziati  dall'Unione
europea.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 agosto 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Turco,     Ministro     per     la
                                  solidarieta' sociale
 Visto, il Guardasigilli: Flick

 

Giovedì, 28 Agosto 1997