Decisione n. 2007/435/CE del 25 giugno 2007 del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 168 del 28/06/2007)
Che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
considerando quanto segue:
(1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
(2) Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione europea deve assicurare un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dei suoi Stati membri. Una politica più energica in materia di integrazione dovrebbe mirare ad attribuire loro diritti ed obblighi paragonabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Inoltre dovrebbe favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e sviluppare misure di lotta contro il razzismo e la xenofobia.
(3) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri è un elemento chiave nella promozione della coesione economica e sociale, un obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato. Tuttavia, visto il trattato, il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (di seguito "il Fondo") dovrebbe essere destinato essenzialmente a cittadini di paesi terzi appena arrivati, per quanto riguarda il cofinanziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione negli Stati membri.
(4) Nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha sottolineato che per conseguire l'obiettivo di realizzare una maggiore stabilità e coesione nelle società degli Stati membri è essenziale sviluppare politiche efficaci. Ha quindi chiesto un migliore coordinamento delle politiche nazionali di integrazione sulla base di un quadro comune e ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a promuovere lo scambio strutturale di esperienze e di informazioni in materia di integrazione.
(5) Come previsto nel programma dell’Aia, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno definito, il 19 novembre 2004, "principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea" (di seguito "principi fondamentali comuni"). Questi principi fondamentali comuni aiutano gli Stati membri a formulare politiche di integrazione in quanto è messa a loro disposizione una guida, frutto di attente riflessioni, contenente i principi fondamentali rispetto ai quali possono giudicare e valutare le loro iniziative.
(6) I principi fondamentali comuni completano e rafforzano gli strumenti legislativi comunitari relativi all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente con riguardo al ricongiungimento familiare e ai soggiornanti di lungo periodo, nonché gli altri quadri normativi esistenti, compresi quelli relativi alla parità di genere, alla non discriminazione e all'inclusione sociale.
(7) Nel ricordare la comunicazione della Commissione del 1o settembre 2005 dal titolo "Un’agenda comune per l’integrazione — Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’Unione europea", le conclusioni del Consiglio dell' 1 e 2 dicembre 2005 su tale agenda sottolineano la necessità di rafforzare le politiche d'integrazione degli Stati membri e riconoscono l'importanza di definire un quadro a livello europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tutti gli aspetti della società nonché, in particolare, di adottare misure concrete per l'attuazione dei principi fondamentali comuni.
(8) L’incapacità di un singolo Stato membro di sviluppare e attuare politiche di integrazione può avere ripercussioni negative di vario genere sugli altri Stati membri e sull'Unione europea.
(9) A sostegno di tale programmazione in materia di integrazione, l'autorità di bilancio ha iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea per il periodo dal 2003 al 2006 stanziamenti destinati specificamente al finanziamento di progetti pilota e di azioni preparatorie nel settore dell'integrazione (di seguito "programma INTI").
(10) Alla luce del programma INTI e in riferimento alle comunicazioni della Commissione sull'immigrazione, l'integrazione e l'occupazione e alla prima relazione annuale su migrazione e integrazione, occorre dotare la Comunità, a partire dal 2007, di uno strumento specifico destinato a sostenere gli sforzi nazionali degli Stati membri volti a sviluppare ed attuare politiche di integrazione che permettano ai cittadini di paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee, conformemente ai principi fondamentali comuni e in complementarità con il Fondo sociale europeo (di seguito "FSE").
(11) Per assicurare che la risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che azioni finanziate nell'ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo del FSE e del Fondo europeo per i rifugiati. In questo contesto, si dovrebbero sviluppare soluzioni specifiche di programmazione comune che garantiscano una coerente risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi tramite il FSE e tramite il Fondo.
(12) In considerazione del fatto che il Fondo e il FSE sono gestiti congiuntamente con gli Stati membri, è opportuno anche adottare disposizioni a livello nazionale per assicurarne l'attuazione coerente. A tal fine, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del Fondo ad istituire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire l'attuazione del FSE e del Fondo europeo per i rifugiati, e ad assicurarsi che le azioni previste nell’ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo del FSE e del Fondo europeo per i rifugiati.
(13) Il presente strumento dovrebbe essere destinato essenzialmente, per quanto riguarda il cofinanziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione di cittadini di paesi terzi negli Stati membri, ad azioni a favore di cittadini di paesi terzi appena arrivati. In tale contesto si potrebbe fare riferimento alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo [4], che stabilisce un periodo di cinque anni di soggiorno legale quale requisito per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi.
(14) Il Fondo dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a rafforzare la loro capacità di sviluppare, attuare, sorvegliare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi, nonché favorire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi, in grado di contribuire a rafforzare tale capacità.
(15) La presente decisione è intesa come parte di un quadro coerente che si compone della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio [5], della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" [6], e della decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" [7], e che è volto a trattare la questione dell’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma del titolo IV, parte 3, del trattato.
(16) Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.
(17) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione specifica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per l'attuazione delle azioni che saranno elencate nei programmi annuali.
(18) Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [8] (di seguito "regolamento finanziario"), è opportuno specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le sue responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L’applicazione di queste condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
(19) È opportuno fissare criteri oggettivi per l’assegnazione delle risorse annuali disponibili agli Stati membri. Tali criteri dovrebbero tenere conto del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri e del totale delle nuove ammissioni di cittadini di paesi terzi in un determinato periodo di riferimento.
(20) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine è opportuno stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.
(21) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.
(22) È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l’esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.
(23) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.
(24) L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo, nonché le modalità per una valutazione affidabile.
(25) È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell’analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.
(26) Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione a titolo del Fondo, tenendo conto della pratica relativa ad altri strumenti in gestione condivisa quali i Fondi strutturali.
(27) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria, ai sensi del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [9], senza tuttavia pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dal trattato.
(28) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire promuovere l’integrazione di cittadini di paesi terzi nelle società di accoglienza degli Stati membri alla luce dei principi fondamentali comuni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10].
(30) Al fine di assicurare una tempestiva attuazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe essere applicata dal 1o gennaio 2007.
(31) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.
(32) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(33) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I - OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI
Articolo 1 - Oggetto e ambito d'applicazione
CAPO I - OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI
Articolo 1 - Oggetto e ambito d'applicazione
1. La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (di seguito "il Fondo"), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 574/2007/CE e la decisione n. 575/2007/CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.
La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, le sue modalità di attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.
Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.
2. I cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di tale Stato membro, rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione.
3. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato una domanda di asilo riguardo alla quale non è stata ancora presa una decisione definitiva o godono dello status di rifugiati o della protezione sussidiaria o che soddisfano i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati o sono ammissibili alla protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [11], sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione.
4. Per "cittadino di un paese terzo" si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.
Articolo 2 - Obiettivo generale del Fondo
1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per permettere a cittadini di paesi terzi provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee.
Il Fondo si concentra essenzialmente su azioni miranti all'integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati
2. Per promuovere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce allo sviluppo e all'attuazione di strategie nazionali d'integrazione dei cittadini di paesi terzi in tutti gli aspetti della società, tenendo conto in particolare del principio secondo cui l'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri.
3. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.
Articolo 3 - Obiettivi specifici
Il Fondo contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
a) agevolare lo sviluppo e l'applicazione di procedure di ammissione che interessino e facilitino il processo di integrazione di cittadini di paesi terzi;
b) sviluppare e attuare il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati negli Stati membri;
c) rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, applicare, sorvegliare e valutare le politiche e le misure di integrazione di cittadini di paesi terzi;
d) perseguire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi per quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure di integrazione di cittadini di paesi terzi.
Articolo 4 - Azioni ammissibili negli Stati membri
1. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera a), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:
a) facilitano lo sviluppo e l'attuazione da parte degli Stati membri di procedure di ammissione, sostenendo tra l'altro processi di consultazione con le parti interessate e consulenze o scambi di informazioni su iniziative destinate ad alcune nazionalità o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi;
b) rendono l'applicazione delle procedure di ammissione più efficace ed accessibile ai cittadini di paesi terzi, tra l'altro grazie a tecnologie informatiche e di comunicazione, campagne di informazione e procedure di selezione facilmente accessibili;
c) preparano meglio i cittadini di paesi terzi ad integrarsi nella società di accoglienza, attraverso misure di preparazione alla partenza che consentono loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per l'integrazione, come la formazione professionale, la diffusione di pacchetti informativi e l’organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua nel paese di origine.
2. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera b), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:
a) organizzano programmi e attività, o completano programmi e attività già esistenti, volti ad inserire nella società di accoglienza i cittadini di paesi terzi appena arrivati e a consentire loro di acquisire conoscenze di base sulla lingua, la storia, le istituzioni, gli aspetti socioeconomici, la vita culturale nonché i valori e le norme fondamentali della suddetta società;
b) sviluppano e migliorano la qualità di siffatti programmi e attività a livello locale e regionale, ponendo in particolare l’accento sull’educazione civica;
c) rafforzano la capacità di tali programmi e attività di raggiungere alcuni gruppi specifici, come le persone a carico di cittadini per i quali è in corso la procedura di ammissione, i bambini, le donne, gli anziani, gli analfabeti o i disabili;
d) migliorano la flessibilità di tali programmi e attività, in particolare organizzando corsi a tempo parziale, formazioni accelerate, corsi per corrispondenza od on line o formule simili, che permettano ai cittadini di paesi terzi di portarli a termine pur lavorando o studiando;
e) sviluppano ed attuano programmi o attività destinati ai cittadini di paesi terzi di giovane età con specifiche difficoltà sociali e culturali legate a problemi di identità;
f) sviluppano programmi o attività che promuovono l'ammissione e sostengono il processo d'integrazione di cittadini di paesi terzi qualificati e altamente qualificati.
3. Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 3, lettere c) e d), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri e tra Stati membri che:
a) migliorano l'accesso dei cittadini di paesi terzi a beni e servizi pubblici e privati, tra l'altro mediante servizi di intermediazione e di interpretazione e traduzione e mediante il miglioramento delle capacità interculturali del personale incaricato;
b) costituiscono strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità, promuovono una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale e sviluppano forme di cooperazione tra i diversi organismi interessati che permettano ai loro funzionari ai vari livelli di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle pratiche dei loro omologhi stranieri e, quando è possibile, di mettere in comune le loro risorse;
c) sviluppano e attuano la formazione interculturale, il rafforzamento delle capacità e la gestione della diversità nonché la formazione del personale presso fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione;
d) rafforzano la capacità di coordinare, attuare, sorvegliare e valutare le strategie nazionali di integrazione dei cittadini di paesi terzi ai vari livelli e nei vari organi amministrativi;
e) contribuiscono alla valutazione delle procedure di ammissione o ai programmi e alle attività di cui al paragrafo 2, sostenendo indagini rappresentative tra i cittadini di paesi terzi che ne hanno beneficiato e/o tra i soggetti interessati, quali imprese, organizzazioni non governative e autorità regionali o locali;
f) introducono ed applicano meccanismi di raccolta ed analisi delle informazioni sulle necessità delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi a livello locale o regionale, tramite piattaforme per la consultazione di cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e la realizzazione di sondaggi presso le comunità di immigrati sui mezzi per soddisfare meglio tali necessità.
g) contribuiscono al processo bilaterale che sta alla base delle politiche per l'integrazione sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi e lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale, interconfessionale e religioso tra comunità e/o tra comunità ed autorità investite del potere decisionale;
h) sviluppano indicatori e indici di riferimento per misurare i progressi in ogni paese;
i) sviluppano strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione affidabili per le politiche e le misure di integrazione;
j) aumentano l'accettazione del fenomeno della migrazione e delle misure di integrazione nelle società di accoglienza attraverso campagne di sensibilizzazione, in particolare nei mezzi di comunicazione.
Articolo 5 - Azioni comunitarie
1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (di seguito "azioni comunitarie") relative alla politica in materia di immigrazione e integrazione.
2. Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:
a) promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche in materia di immigrazione e nell’attuazione delle buone pratiche nel settore dell'integrazione;
b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota basati su partenariati transnazionali tra organismi di due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità delle politiche in materia di integrazione;
c) sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;
d) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di immigrazione e integrazione, compreso l'utilizzo della tecnologia più avanzata;
e) sostenere progetti pilota e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria in materia di immigrazione e di integrazione e nuove forme di normativa comunitaria per l'immigrazione;
f) sostenere lo sviluppo e l'applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici in materia di immigrazione e integrazione.
3. Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.
CAPO II - PRINCIPI DI INTERVENTO
Articolo 6 - Complementarità, coerenza e conformità
Articolo 6 - Complementarità, coerenza e conformità
1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.
In particolare, per garantire una risposta coerente della Comunità per quanto concerne l'integrazione di cittadini di paesi terzi, le azioni finanziate a titolo del presente Fondo sono specifiche e complementari a quelle finanziate nel quadro del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo per i rifugiati.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all’articolo 16.
3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.
Articolo 7 - Programmazione
1. Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2007 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 20. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.
2. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.
Articolo 8 - Intervento sussidiario e proporzionale
1. Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 17 e 19 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.
2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi annuali e pluriennali.
Articolo 9 - Metodi d’esecuzione
1. Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all’articolo 5 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 14. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.
2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:
a) controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all’articolo 30;
b) differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 39 e 40, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 43 e 44.
Articolo 10 - Partenariato
1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a giudizio dello Stato membro interessato, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.
Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative comprese le organizzazioni di migranti o le parti sociali.
Tale partenariato comprende almeno le autorità responsabili dell'attuazione designate dagli Stati membri al fine della gestione degli interventi del Fondo sociale europeo e l'autorità responsabile del Fondo europeo per i rifugiati.
2. Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.
CAPO III - QUADRO FINANZIARIO
Articolo 11 - Risorse globali
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 825 milioni di EUR.
2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario.
3. La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all’articolo 12.
Articolo 12 - Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri
1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 500000 EUR.
Per gli Stati membri che aderiranno all’Unione europea nel periodo tra il 2007 e il 2013, detto importo è fissato a 500000 EUR all’anno per la restante parte del periodo 2007-2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.
2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:
a) alla media del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri nei tre anni precedenti, per il 40 % del loro volume;
b) al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare nel suo territorio nei tre anni precedenti, per il 60 % del loro volume.
3. Tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), sono escluse le seguenti categorie di persone:
a) i lavoratori stagionali, secondo la definizione del diritto nazionale;
b) i cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio [12];
c) i cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio [13];
d) i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il rinnovo di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o un cambiamento di status, compresi i cittadini di paesi terzi che acquisiscono lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE.
4. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.
Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.
Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.
Articolo 13 - Struttura del finanziamento
1. Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.
2. Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, senza scopo di lucro, e non sono ammissibili a finanziamenti da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.
4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.
Detto contributo può arrivare al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 16.
Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.
5. Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:
a) la situazione e le necessità nello Stato membro;
b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;
c) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;
d) la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.
6. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.
Articolo 14 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500000 EUR della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l’attuazione della presente decisione.
2. Dette misure comprendono:
a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;
b) misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune relativa ai progetti finanziati a titolo del Fondo;
c) la messa in opera, il funzionamento e l’interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione;
d) la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;
e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;
f) misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri a norma del capo V, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità a norma dell'articolo 30, paragrafo 2.
Articolo 15 - Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri
1. Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.
2. L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:
a) il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a detto Stato membro, maggiorato di 30000 EUR, per il periodo 2007-2010; e
b) il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso a detto Stato membro, maggiorato di 30000 EUR, per il periodo 2011-2013.
CAPO IV - PROGRAMMAZIONE
Articolo 16 - Adozione di orientamenti strategici
Articolo 16 - Adozione di orientamenti strategici
1. La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di immigrazione e in altri settori connessi all'integrazione di cittadini di paesi terzi, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo interessato.
2. Per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni.
3. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.
4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
Articolo 17 - Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali
1. Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all’articolo 16, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:
a) una descrizione della situazione attuale in detto Stato membro per quanto riguarda l’attuazione delle strategie nazionali in materia di integrazione, alla luce dei principi fondamentali comuni e, se del caso, lo sviluppo e l’attuazione di programmi nazionali di ammissione ed accoglienza;
b) un’analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di strategie nazionali per l’integrazione e, se del caso, di programmi di ammissione ed accoglienza e l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale;
c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;
d) un’indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;
e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero limitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;
f) una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 10;
g) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;
h) una descrizione delle misure adottate per assicurare che le azioni siano complementari a quelle finanziate nel quadro del FSE:
i) le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.
2. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per il periodo in questione.
3. Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:
a) la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all’articolo 16;
b) la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;
c) la conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l’attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;
d) la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.
4. La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale.
5. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.
Articolo 18 - Revisione dei programmi pluriennali
1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.
2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
Articolo 19 - Programmi annuali
1. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.
2. Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 12.
3. Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:
a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;
b) una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;
c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all’articolo 15 per l'attuazione del programma annuale.
4. Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.
Entro un mese dalla presentazione ufficiale del progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale proposto.
La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.
Articolo 20 - Revisione intermedia del programma pluriennale
1. La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo 2011-2013.
2. Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.
3. Le disposizioni dell'articolo 17 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.
4. Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
CAPO V - SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO
Articolo 21 - Esecuzione
Articolo 21 - Esecuzione
La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.
Articolo 22 - Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:
a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
c) per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l’intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;
d) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali;
e) sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;
f) un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
g) manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;
h) disposizioni per la verifica del funzionamento del sistema;
i) sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;
j) procedure di informativa e monitoraggio per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
Articolo 23 - Designazione delle autorità
1. Per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:
a) un’autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità od organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;
b) un'autorità di certificazione: autorità od organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;
c) un'autorità di audit: un'autorità o un organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall’autorità responsabile e dall’autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
d) un’autorità delegata, se opportuno.
2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.
3. Fatto salvo l'articolo 22, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.
4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 24 a 28 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
Articolo 24 - Autorità responsabile
1. L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:
a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;
b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;
c) operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;
d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;
e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;
f) disporre di personale con qualifiche professionali e competenze linguistiche adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.
2. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per continuare a svolgere correttamente e senza interruzioni i suoi compiti per l’intero periodo 2007-2013.
3. La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.
Articolo 25 - Compiti dell’autorità responsabile
1. È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
Essa in particolare è tenuta a:
a) consultare i partner a norma dell'articolo 10;
b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 17 e 19;
c) istituire un meccanismo di cooperazione con le autorità di gestione nominate dagli Stati membri al fine di attuare le azioni attinenti al FSE e al Fondo europeo per i rifugiati;
d) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato;
e) organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 5;
f) percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;
g) garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;
h) monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;
i) assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;
j) provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’azione, ferme restando le norme contabili nazionali;
k) assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 47 siano svolte entro i termini previsti dall'articolo 48, paragrafo 2, e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;
l) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell’articolo 41;
m) assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all’articolo 28, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;
n) provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;
o) preparare e trasmettere alla Commissione i rapporti intermedi e finali di attuazione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;
p) svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;
q) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;
r) accertare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 31, paragrafo 6.
2. Le attività di gestione dell’autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 15.
Articolo 26 - Delega di compiti da parte dell’autorità responsabile
1. Qualora i compiti dell’autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un’autorità delegata, l’autorità responsabile definisce con precisione la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate, conformi ai requisiti di cui all’articolo 24.
2. Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell’autorità responsabile sull’efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.
Articolo 27 - Autorità di certificazione
1. L’autorità di certificazione:
a) certifica che:
i) la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili,
ii) le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;
b) assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
c) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;
d) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
e) verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;
f) tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
2. Le attività dell’autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 15, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all’articolo 23.
Articolo 28 - Autorità di audit
1. L’autorità di audit:
a) provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione rappresenta almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ciascun programma annuale;
c) presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.
2. Se l’autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l’autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. 573/2007/CE, n. 574/2007/CE e 575/2007/CE ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un’unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).
3. Per ciascun programma annuale l’autorità di audit redige una relazione che include:
a) una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;
b) un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti;
c) una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.
4. L'autorità di audit assicura che le operazioni di audit tengano conto delle norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.
5. L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 15, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all’articolo 23.
CAPO VI - COMPETENZE E CONTROLLI
Articolo 29 Competenze degli Stati membri
Articolo 29 Competenze degli Stati membri
1. Spetta agli Stati membri assicurare la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 22 a 28, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.
3. Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.
Ove risulti impossibile recuperare un importo indebitamente versato al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l’importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.
4. Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da assicurare un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.
5. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
Articolo 30 - Sistemi di gestione e di controllo
1. Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 22 a 28. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.
2. Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.
3. La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione per il periodo 2007-2013 di cui all'articolo 48, paragrafo 3.
Articolo 31 - Competenze della Commissione
1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 30, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 22 a 28 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione.
2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.
3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché sia data adeguata informazione, pubblicità e seguito alle azioni finanziate dal Fondo.
5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.
6. La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità del finanziamento concesso a norma della presente decisione.
Articolo 32 - Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri
1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.
La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 28 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.
2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.
Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.
CAPO VII - GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 33 - Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa
Articolo 33 - Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa
1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.
2. Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.
3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.
A titolo di eccezione, il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a tre anni per le spese che attuano le azioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007.
4. Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
Lunedì, 25 Giugno 2007