Ordinanza n. 3551 del 9 novembre 2006 Presidente del Consiglio dei Ministri
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2006
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.
(Ordinanza n. 3551).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [1];
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 [2], convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398[3];
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 [4], convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [5];
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 [6];
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 [7], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303[8];
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394[9];
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334[10];
Visto il decreto interministeriale del 25 agosto 2006, recante "Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2006";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 27 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005 e 3506 del 23 marzo 2006;
Considerato che risulta ancora particolarmente consistente il flusso dei clandestini che raggiunge le coste italiane determinando una situazione di elevata criticità a causa dei continui sbarchi;
Considerato che l'ingente afflusso di stranieri in Italia comporta un notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente esigenza di assicurare accoglienza ed assistenza ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
Considerato che risulta necessario ed urgente consentire un più rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavori extracomunitari, anche alla luce dell'avvenuto ampliamento delle quote di ingresso, con conseguente esigenza di procedere al monitoraggio degli immigrati sul territorio italiano;
Ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di favorire un rapido superamento della situazione di emergenza;
Vista la nota del 3 ottobre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno;
Vista la nota del 28 settembre 2006 del Ministero degli affari esteri;
Vista la nota del 28 settembre 2006 del Ministero della solidarietà sociale;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Articolo 1.
1. Il Ministero dell'interno, in deroga all'art. 1-sexies, comma 3, deldecreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 [11], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario a favore dei servizi di accoglienza dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei titolari del soggiorno per motivi umanitari realizzati nei seguenti comuni, per gli importi di seguito specificati:
Roma, Euro 1.000.000,00;
Milano, Euro 966.000,00;
Firenze, Euro 840.000,00;
Bari, Euro 120.000,00;
Caltanissetta, Euro 100.000,00;
Crotone, Euro 100.000,00;
Siracusa, Euro 100.000,00;
Agrigento, Euro 90.000,00;
Foggia, Euro 80.000,00.
2. Per la rendicontazione delle spese si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 28 novembre 2005, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
3. Agli oneri previsti dal comma 1, si provvede a carico dell'U.P.B. 4.1.2.5 - capitolo 2361 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, esercizio finanziario anno 2006.
Articolo 2.
1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza il Ministero dell'interno è autorizzato, ove ricorrano le condizioni di legge, al rinnovo dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3425/2005, nel limite massimo di 650 unità .
2. Per le finalità di cui al comma l, il Ministero dell'interno è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti finalizzati a fronteggiare le mutate esigenze logistiche e strumentali. In particolare, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero è autorizzato ad adottare le iniziative necessarie alla ottimale gestione del sistema informatico dei flussi migratori.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, esercizio finanziario anno 2006, in deroga all'art. 18, comma 20, della legge 23dicembre 2005, n. 267 [12]. A tal fine il Ministro dell'interno con propri decreti provvede ad effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
4. Con le medesime risorse e procedure di cui al comma 3 si provvede agli oneri conseguenti all'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario da parte delle unità di personale in servizio presso il Ministero dell'interno autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezionecivile n. 3425/2005 [13] e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della solidarietà sociale è autorizzato ad utilizzare, tramite una o più imprese di fornitura di lavoro temporaneo, individuabili anche attraverso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [14], prestatori di lavoro temporaneo, nel limite massimo complessivo di centocinquanta unità , da ripartire nell'ambito delle esigenze della Direzione generale dell'immigrazione del medesimo Ministero, nonchè delle direzioni provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'accelerazione delle procedure amministrative connesse al rilascio del nulla osta al lavoro.
6. Il personale dipendente della Direzione generale dell'immigrazione del Ministero della solidarietà sociale e delle direzioni provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell'emergenza, può essere autorizzato, nel limite massimo complessivo di trecento unità, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di 40 ore mensili procapite.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 si provvede nel limite di 2.500.000,00 a carico rispettivamente delle unità previsionali di base 8.1.1.0, 8.1.2.3 e 13.1.1.0 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2006, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie di cui al decreto interministeriale 25 agosto 2006, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006.
Articolo 3.
1. Per la prosecuzione delle attività previste dall'art. 13, comma 3, dell'ordinanza n. 3506/2006, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assegnare un ulteriore contributo pari ad Euro 500.000,00 alla delegazione per l'Italia, Malta, San Marino e la Santa Sede dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell'U.P.B. 4.1.2.5 - capitolo 2356 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2006.
Articolo 4.
1. Per far fronte alle esigenze del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno in relazione ai pagamenti da effettuare a fronte di spese relative ad interventi per il sistema informatico e per quelli connessi alla realizzazione di opere relative ai centri di permanenza temporanea ed assistenza, di identificazione ed accoglienza, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere in deroga all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 5.
1. Per far fronte all'incremento delle richieste di visto di lavoro subordinato, conseguente all'ampliamento dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari,il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assegnare un contributo nel limite massimo di Euro 500.000,00, in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati dal fenomeno dei flussi migratori verso l'Italia, per l'acquisizione in loco di servizi di lavoro interinale.
2. Agli oneri conseguenti alle iniziative di cui al comma 1 si provvede a carico dell'U.P.B. 11.1.1.0 - capitolo 3092 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 2006.
Articolo 6.
1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzata la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 10, 12, 53, 54, 55, 56, 57, 80, 90, 91, 92, 93, 98, comma 1, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132, comma 4, 241 e 243 del decreto legislativo 163 del 2006 [15].
Articolo 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2006
Il Presidente: Prodi
Giovedì, 9 Novembre 2006