Mercoledì, 3 Luglio 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 146 (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
(GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario,  in particolare, sul versante della legislazione  penale  in  materia  di modalita'  di  controllo  degli   arresti   domiciliari,   di   reati concernenti le sostanze  stupefacenti,  di  misure  alternative  alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione  del  condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il  domicilio  delle pene detentive non superiori a diciotto mesi;
  Ritenuta,   altresi',   la   necessita'   di   introdurre    misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi,  in materia di liberazione anticipata;
  Ritenuta la necessita' di rafforzare la tutela  dei  diritti  delle persone detenute attraverso l'introduzione di un  nuovo  procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza  ed  attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale  dei  diritti  delle persone detenute o comunque private della liberta' personale;
  Ritenuta la necessita'  di  introdurre  misure  di  semplificazione nella trattazione di alcune materie devolute  alla  cognizione  della magistratura di sorveglianza;
  Ritenuta la necessita' di  chiarire  che  l'ammontare  massimo  dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore  di detenuti ed internati e' riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi;
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  prorogare  il  termine  per l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno  2000, n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381,  e  successive  modificazioni,  in   modo   da   assicurare   la concedibilita', anche per l'anno 2013, dei benefici  e  degli  sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed  internati,  in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume  nel percorso rieducativo e trattamentale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 17 dicembre 2013;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Vicepresidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
E m a n a
 
l seguente decreto-legge:


.....omissis.....
Art. 6
 
Modifiche al testo unico in materia di immigrazione

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente periodo:
      "Essa non puo' essere disposta  nei  casi  di  condanna  per  i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali  e'  stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno  o piu' delitti previsti dall'articolo 407,  comma  2,  lettera  a)  del codice di procedura penale, fatta eccezione per  quelli  consumati  o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629,  secondo  comma, del codice penale.";
    b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
      "In caso di  concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata  espiata la parte di  pena  relativa  alla  condanna  per  reati  che  non  la consentono.";
    c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
      "5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto  dell'ingresso  in carcere  di  un  cittadino  straniero,  la  direzione   dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo  le  informazioni  sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le  competenti autorita'  diplomatiche  e  procede  all'eventuale   espulsione   dei cittadini stranieri identificati.  A  tal  fine,  il  Ministro  della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari  strumenti di coordinamento.
      5-ter. Le  informazioni  sulla  identita'  e  nazionalita'  del detenuto straniero  sono  inserite  nella  cartella  personale  dello stesso prevista dall'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
      "6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato  possibile procedere   all'identificazione   dello   straniero,   la   direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili  per  l'adozione del  provvedimento  di  espulsione  al  magistrato  di   sorveglianza competente in relazione al luogo di  detenzione  del  condannato.  Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il  decreto e'  comunicato  al  pubblico  ministero,  allo  straniero  e  al  suo difensore, i  quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono proporre opposizione dinanzi al  tribunale  di  sorveglianza.  Se  lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il  magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il  tribunale  decide nel termine di 20 giorni.".

Art. 7

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della libertà personale

  1. E' istituito, presso il Ministero della  giustizia,  il  Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
  2. Il Garante nazionale e' costituito  in  collegio,  composto  dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza nelle discipline afferenti  la  tutela  dei  diritti  umani,  e  sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentite   le   competenti commissioni parlamentari.
  3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere  cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilita' in partiti  politici.  Sono  immediatamente  sostituiti   in   caso   di dimissioni,   morte,   incompatibilita'    sopravvenuta,    accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei  doveri  inerenti all'ufficio,  ovvero  nel  caso  in  cui  riportino  condanna  penale definitiva per  delitto  non  colposo.  Essi  non  hanno  diritto  ad indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo restando  il diritto al rimborso delle spese.
  4. Alle dipendenze del  Garante  nazionale,  che  si  avvale  delle strutture e delle risorse messe a  disposizione  dal  Ministro  della giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di  competenza  del  Garante.  La   struttura   e   la   composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministrodella giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti  di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero  con  altre  figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle  stesse materie:
    a) vigila, affinche' l'esecuzione della  custodia  dei  detenuti, degli internati, dei soggetti  sottoposti  a  custodia  cautelare  in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale  sia attuata in conformita' alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla Costituzione, dalle  convenzioni  internazionali  sui  diritti  umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
    b) visita,  senza  necessita'  di  autorizzazione,  gli  istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici  giudiziari  e  le  strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a  misure  di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche  e  di  accoglienza  o comunque le strutture pubbliche e private  dove  si  trovano  persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli  istituti  penali  per  minori  e  le  comunita'  di accoglienza per  minori  sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita' giudiziaria, nonche',  previo  avviso  e  senza  che  da  cio'  possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere  di sicurezza delle Forze di polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a qualunque  locale  adibito  o  comunque  funzionale   alle   esigenze restrittive;
    c)   prende    visione,    previo    consenso    anche    verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel  fascicolo  della  persona detenuta o privata della liberta' personale  e  comunque  degli  atti riferibili alle  condizioni  di  detenzione  o  di  privazione  della liberta';
    d) richiede alle  amministrazioni  responsabili  delle  strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta  nel  termine  di trenta giorni, informa il magistrato  di  sorveglianza  competente  e puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
    e) verifica il rispetto degli  adempimenti  connessi  ai  diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e successive modificazioni, presso i centri  di  identificazione  e  di espulsione previsti dall'articolo  14  del  testo  unico  di  cui  al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni,  accedendo  senza  restrizione  alcuna  in   qualunque locale;
    f)   formula   specifiche   raccomandazioni   all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la  fondatezza  delle  istanze  e  dei  reclami  proposti  ai   sensi dell'articolo   35   della   legge   26   luglio   1975,   n. 354. L'amministrazione  interessata,  in  caso  di  diniego,  comunica  il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
    g) trasmette annualmente una relazione  sull'attivita'  svolta  ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Il testo completo del decreto legge

 

Lunedì, 23 Dicembre 2013