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Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

art. 1 (commi 201-300)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:

.....omissis.....

Art. 1

216.
All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,».

Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di  euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della  sperimentazione di cui all'articolo 60  del decreto-legge 9 febbraio  2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del programma carta  acquisti, di  cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma.

Per quanto non specificato nel presente comma,  l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99.

Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

 

Venerdì, 27 Dicembre 2013