Comunicazione n. 2014/C 53/06 del 25 febbraio 2014 (G.U. dell'Unione europea n. C 53/27 del 25-2-2014)
Notifica della Slovenia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
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Notifica della Slovenia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Modifica delle informazioni fornite dalla Slovenia nella GU C 18 del 24.1.2008 (2014/C 53/06)
I. Articolo 21, lettera c) — Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o portare con sé documenti d'identità
La Repubblica di Slovenia prevede tale obbligo all'articolo 7, paragrafo 1, della legge sugli stranieri [Uradni List RS (UL RS = Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 50/2011], secondo cui ogni straniero deve avere un passaporto valido per entrare, uscire o soggiornare nella Repubblica di Slovenia. In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione di cui al punto 1 dell'articolo 143 della stessa legge.
II. Articolo 21, lettera d) — Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro
La Repubblica di Slovenia prevede l'obbligo di dichiarazione della presenza all'articolo 10 della legge sulla registrazione del soggiorno (UL RS n. 59/2006 e relative modifiche in UL RS n. 111/2007). L'arrivo e la partenza dello straniero che soggiorna in una struttura turistica o alberghiera deve essere segnalato da chi eroga il servizio entro 12 ore dall'arrivo o dalla partenza. Lo straniero che non è in possesso del permesso di soggiorno o dell'attestazione di registrazione del soggiorno nella Repubblica di Slovenia e che non soggiorna in una struttura turistica o alberghiera deve registrarsi presso il comando di polizia competente entro tre giorni dall'attraversamento della frontiera e segnalare la propria partenza prima di lasciare il territorio sloveno. In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione di cui all'articolo 24 della legge sulla registrazione del soggiorno.
III. Articolo 4, paragrafo 3 — Sanzioni in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti
In Slovenia si applica la pena pecuniaria di cui all'articolo 145 della legge sugli stranieri (UL RS n. 50/2011). La pena pecuniaria prevista per tale illecito è compresa tra 500 e 1 200 EUR.IT 25.2.2014 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 53/27
Regolamento (CE) n. 562/2006
Martedì, 25 Febbraio 2014