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Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150 (G.U.n.304 del 30-12-2013)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15)

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Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49).

LEGGE 27 febbraio 2014, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00026) (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2014
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,  recante  proroga  di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2014
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

                            Allegato
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione
              al decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150
 
All'articolo 1:
    al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche', in attesa del completamento  del  piano  di  rientro  dalla situazione di  esubero,  del  personale  non  dirigenziale  impiegato presso l'INPS,»;
    al comma 4, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) al comma  4-bis,  le  parole:  "31  dicembre  2013"  sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015"»;
    al comma 6:
      il primo e il secondo periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:
«All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle seguenti: "28 febbraio 2014"»;
      il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
      e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  nuovi  assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle  strutture,  non  devono  in  ogni  caso,  nel  loro  complesso, determinare maggiori  oneri  o  minori  risparmi  rispetto  a  quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e successive modificazioni»;
    il comma 7 e' soppresso;
    il comma 8 e' soppresso;
    al comma 11:
      alle lettere a) e b), la parola:  «2016»  e'  sostituita  dalla seguente: «2018»;
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
      «b-bis) alla nota [5] della tabella 1,  la  parola:  "2015"  e' sostituita dalla seguente: "2016"»;
    al comma 13, la parola: «prorogata» e' sostituita dalla seguente:
«differita»;
    al comma 14:
      al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «,  purche' le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;
      l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia' attribuiti ai  sensi  del  secondo  periodo  del  medesimo  comma  24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non  e'  in  nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi  oltre  il  limite complessivo  di  quelli  attribuiti,  in  applicazione  della  citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013».
All'articolo 2, il comma 2 e' soppresso.
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
    «Art. 2-bis. (Proroga  di  termini  in  materia  di  magistratura onoraria). - 1. All'articolo 1, comma 290, della  legge  27  dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31  dicembre  2013" sono inserite le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";
      b) le parole: "nonche' i giudici di pace il cui  mandato  scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";
      c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non  oltre  il  31  dicembre 2015".
    2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il  31 dicembre 2014" sono sostituite  dalle  seguenti:  "non  oltre  il  31 dicembre 2015"».
All'articolo 3:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  23,  comma  5,   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  gia'  prorogato  ai  sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29  dicembre  2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    il comma 4 e' soppresso.
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
    «Art. 3-bis. (Proroga di termini in materia di giustizia). - 1. A causa delle perduranti condizioni  di  inagibilita'  delle  sedi  dei tribunali  dell'Aquila  e  di  Chieti,  gravemente  danneggiati   dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   le   procedure   di ricostruzione, i termini di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  primo periodo, del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.  155,  sono prorogati di ulteriori tre anni.
    2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000  euro  per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e  2017 e a 1,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'economia e delle finanze».
All'articolo 4:
    al comma 1, capoverso 3-quinquies, le parole: «31 dicembre  2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
    al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle seguenti: «31 maggio 2014»;
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "31 dicembre 2013" sono  sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"»;
    al comma 7, le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi  gli  impianti inattivi da non piu' di sei mesi alla data di entrata in  vigore  del presente decreto»;
    al comma 8:
      al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
      dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai  fini  della determinazione della misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene  conto  dei benefici fiscali di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  8 febbraio 2007, n. 9»;
      al secondo periodo, le  parole:  «1,7  milioni  di  euro»  sono sostituite dalle seguenti: «3,4 milioni di euro»;
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
      «8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
      8-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo  26,  comma  1,  del decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  come  da  ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24  dicembre  2012, n. 228, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle  attivita'  preordinate  al  completamento  del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della  legge  24  dicembre 2007,  n.  244.  A  tal  fine  le  autorizzazioni  di  spesa  di  cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge  n.  244  del  2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo  di  0,2  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
      8-quater. Le autorizzazioni di spesa  di  cui  all'articolo  2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  particolare riferimento alle funzioni  di  prevenzione  e  lotta  operativa  agli inquinamenti del mare  nonche'  di  sorveglianza  sulle  aree  marine protette, sono altresi' incrementate rispettivamente per gli  importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di  800.000  euro  per  l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
      8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter  si  provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014,  2015  e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni   dal   2016   al   2020,   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  All'onere  derivante  dal   comma 8-quater si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e  a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2020, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
All'articolo 5:
    al comma 1, le parole: «1° gennaio 2015»  sono  sostituite  dalle seguenti: «1° luglio 2014»;
    al comma 2, le parole: «30 giugno  2014»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le  parole:  «1°  gennaio  2015»  sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
All'articolo 6:
    al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
    «6-bis. La validita' delle idoneita' conseguite  ai  sensi  della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata di due anni dalla  data  di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».
All'articolo 7:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2013"  sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2015"»;
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera  t),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, le parole da:  ";  le  regioni  provvedono  ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono  sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono  ad  adottare  provvedimenti finalizzati  a  garantire  che  dal  31  ottobre  2014  cessino   gli accreditamenti provvisori di tutte le  altre  strutture  sanitarie  e socio-sanitarie private,  nonche'  degli  stabilimenti  termali  come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1,  del decreto  legislativo  n.  502  del  1992.  Qualora  le  regioni   non provvedano ai  citati  adempimenti  entro  il  31  ottobre  2014,  il Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito  il Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  nomina   il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».
All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai  sensi  dell'articolo  3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n.  92,  della  disciplina  dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo  articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di  cui  all'articolo 6,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14, e'  differito  al  30  giugno  2014  o  alla  data   di   definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3,  comma  42,  della  legge  28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.
    2-ter. All'articolo 70,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle  seguenti:  "Per  gli anni 2013 e 2014"».
All'articolo 9:
    al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
    il comma 9 e' soppresso;
    il comma 14 e' sostituito dal seguente:
    «14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n. 39, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis.  Ai  fini  dell'iscrizione  al  Registro  sono  esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato  gli  esami  di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28  giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il  tirocinio  legalmente previsto  per  l'accesso  all'esercizio  dell'attivita'  di  revisore legale, nel rispetto dei  requisiti  previsti,  in  conformita'  alla direttiva 2006/43/CE,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro venti  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame"»;
    il comma 15 e' soppresso;
    dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
    «15-bis. Al fine di consentire alla platea degli  interessati  di adeguarsi  all'obbligo  di  dotarsi  di  strumenti  per  i  pagamenti mediante carta  di  debito  (POS),  all'articolo  15,  comma  4,  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30  giugno 2014".
    15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e' ulteriormente differito al  1°  luglio  2014.  Sono  fatte  salve  le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati  pubblicati  a  far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore  della legge di conversione  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in  vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  stati  gia' inviati gli inviti a presentare offerta.
    15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ",  2013 e 2014";
      b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  detrazione relativa all'anno  2014  non  rileva  ai  fini  della  determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".
    15-quinquies.  Alla  copertura  degli   oneri   derivanti   dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3  milioni  di  euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».
All'articolo 10:
    al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    «3-bis. Al primo periodo del comma  3-bis  dell'articolo  11  del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  le  parole:  "Nei  dieci  mesi successivi alla data del  1°  ottobre  2013"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".
    3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre  2013"  sono  sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".
    3-quater.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 11. (Proroga di termini in materia di  turismo).  -  1.  Il termine stabilito dall'articolo 15, comma  7,  del  decreto-legge  29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle  disposizioni di prevenzione incendi, e' prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al  piano  straordinario  biennale  di adeguamento  antincendio,  approvato   con   decreto   del   Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni. 
    2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto,  si  provvede  ad  aggiornare  le disposizioni del citato decreto del Ministro  dell'interno  9  aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive  turistico-alberghiere  fino  a  cinquanta  posti letto.
    3. All'attuazione del presente articolo si  provvede  nel  limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine  di  garantire  la continuita' del servizio, laddove» sono inserite le seguenti: «l'ente responsabile  dell'affidamento  ovvero,  ove  previsto,»  e  dopo  le parole:  «abbia  gia'  avviato  le  procedure  di  affidamento»  sono inserite le seguenti: «pubblicando la relazione di cui  al  comma  20 del medesimo articolo».


 

Lunedì, 30 Dicembre 2013