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Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (G.U. n.5 del 8-1-2014)

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219

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Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2014

Titolo I
Modifiche al codice civile in materia di filiazione
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219,  recante  disposizioni  in materia  di  riconoscimento  dei  figli  naturali,   in   particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare  uno  o  piu'  decreti legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di filiazione;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 13 dicembre 2013;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei Ministri  per  l'integrazione,  dell'interno,  della  giustizia,  del lavoro e delle politiche sociali con delega alle  pari  opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
Emana
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
Modifiche all'articolo 87 del codice civile

  1. All'articolo 87 del codice civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
    b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o  naturali" sono soppresse;
    c) il secondo comma e' abrogato;
    d) il terzo comma e' abrogato;
    e) al quarto comma le parole: "o  di  filiazione  naturale"  sono soppresse.

Art. 2
Modifiche all'articolo 128 del codice civile

  1. All'articolo 128 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  "Il  matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del  matrimonio  valido  rispetto  ai figli.";
    b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
    c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:  "Nell'ipotesi  di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".

Art. 3
Modifiche all'articolo 147 del codice civile
 
  1. L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 147.

  Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo  di  mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto  delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni,  secondo  quanto previsto dall'articolo 315-bis.".

Art. 4
Modifiche all'articolo 148 del codice civile
 
  1. L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 148.
 
  I coniugi devono  adempiere  l'obbligo  di  cui  all'articolo  147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".

Art. 5
Modifiche all'articolo 155 del codice civile
 
  1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 155.
 
  In  caso  di  separazione,  riguardo  ai  figli,  si  applicano  le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".

Art. 6
Modifiche all'articolo 165 del codice civile
 
  1. All'articolo 165 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

Art. 7
Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile
 
  1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile  e' sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".
  2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del  codice civile  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Della   presunzione   di paternita'".
  3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio  legittimo""  sono soppresse.
  4. La Sezione II del capo I del titolo  VII  del  libro  primo  del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo  II.  "Delle  prove della filiazione"".
  5. La Sezione III del capo I del titolo VII  del  libro  primo  del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo  III.  "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"".
  6.  Le  parole:  "Capo  II.  "Della  filiazione  naturale  e  della legittimazione"" sono soppresse.
  7.  Le  parole:  "Sezione  I.  "Della  filiazione  naturale""  sono soppresse.
  8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo IV.  "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".
  9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'"".
  10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice  civile  e' sostituita dalla seguente: "Della responsabilita' genitoriale  e  dei diritti e doveri del figlio".
  11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".
  12. Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il  seguente:
" Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito  di separazione,   scioglimento,   cessazione   degli   effetti   civili, annullamento,   nullita'   del   matrimonio   ovvero   all'esito   di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio".

Art. 8
Modifica all'articolo 231 del codice civile
 
  1. L'articolo 231 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 231.
Paternita' del marito

  Il  marito  e'  padre  del  figlio  concepito  o  nato  durante  il matrimonio.".

Art. 9
Modifiche all'articolo 232 del codice civile
 
  1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e'  sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio  il  figlio nato quando non sono ancora  trascorsi  trecento  giorni  dalla  data dell'annullamento,  dello  scioglimento  o  della  cessazione   degli effetti civili del matrimonio.".

Art. 10
Modifiche all'articolo 234 del codice civile
 
  1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e'  sostituito dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare  di  essere  stato concepito durante il matrimonio.".

Art. 11
Modifiche all'articolo 236 del codice civile
 
  1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima"  e  la parola: "legittimo" sono soppresse.

Art. 12
Modifiche all'articolo 237 del codice civile
 
  1.  All'articolo  237  del  codice  civile  il  secondo  comma   e' sostituito dal seguente.
  "In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
    che il genitore abbia trattato la persona come  figlio  ed  abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento,  all'educazione  e  al collocamento di essa.
    che la persona sia stata costantemente considerata come tale  nei rapporti sociali.
    che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".

Art. 13
Modifiche all'articolo 238 del codice civile
 
  1. All'articolo 238 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita'  di uno stato di  figlio  contrario  a  quello  attribuito  dall'atto  di nascita";
    b) al  primo  comma  le  parole:  "233,  234,  235  e  239"  sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";
    c) il secondo comma e' abrogato.

Art. 14
Modifiche all'articolo 239 del codice civile
 
  1. L'articolo 239 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 239.
Reclamo dello stato di figlio
 
  Qualora si tratti di supposizione di parto  o  di  sostituzione  di neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso.
  L'azione di reclamo dello stato di figlio  puo'  essere  esercitata anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu  iscritto  come  figlio  di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
  L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato  di figlio conforme alla  presunzione  di  paternita'  da  chi  e'  stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi  fu  iscritto in conformita' di altra presunzione di paternita'.
  L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.".

Art. 15
Modifiche all'articolo 240 del codice civile
 
  1. L'articolo 240 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 240.
Contestazione dello stato di figlio
 
  Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al  primo e secondo comma dell'articolo 239.".

Art. 16
Modifiche all'articolo 241 del codice civile
 
  1. All'articolo 241 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";
    b) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  "Quando  mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova  della  filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.";
    c) il secondo comma e' abrogato.

Art. 17
Articolo 243-bis del codice civile
 
  1. Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente:
 
"Art. 243-bis.
Disconoscimento di paternita'
 
  L'azione di disconoscimento  di  paternita'  del  figlio  nato  nel matrimonio puo' essere esercitata  dal  marito,  dalla  madre  e  dal figlio medesimo.
  Chi esercita  l'azione  e'  ammesso  a  provare  che  non  sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
  La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.".

Art. 18
Modifiche all'articolo 244 del codice civile
 
  1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 244.
Termini dell'azione di disconoscimento
 
  L'azione di disconoscimento della paternita' da parte  della  madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta  a  conoscenza  dell'impotenza  di generare del marito al tempo del concepimento.
  Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di  un  anno  che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al  tempo  di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver  ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della  moglie  al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in  cui  ne  ha avuto conoscenza.
  Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il  figlio  il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o  dal  giorno  del  ritorno  nella  residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di  non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine  decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
  Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione  non  puo' essere,  comunque,  proposta  oltre  cinque  anni  dal  giorno  della nascita.
  L'azione di disconoscimento della paternita' puo'  essere  proposta dal  figlio  che  ha  raggiunto  la  maggiore   eta'.   L'azione   e' imprescrittibile riguardo al figlio.
  L'azione puo' essere altresi'  promossa  da  un  curatore  speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su  istanza  del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del  pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio  di  eta' inferiore.".

Art. 19
Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile
 
  1. L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 245.
Sospensione del termine
 
  Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di  mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri  interessi,  la  decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 e' sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino  le  condizioni  di abituale grave infermita' di mente.
  Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa  in condizioni di abituale  grave  infermita'  di  mente,  che  lo  renda incapace di provvedere ai  propri  interessi,  l'azione  puo'  essere altresi' promossa da  un  curatore  speciale  nominato  dal  giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per  gli  altri  legittimati  l'azione puo' essere proposta dal tutore o,  in  mancanza  di  questo,  da  un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.".
  2. L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 246.
Trasmissibilita' dell'azione
 
  Se  il  presunto  padre  o  la  madre   titolari   dell'azione   di disconoscimento di paternita' sono morti senza  averla  promossa,  ma prima che sia decorso il termine  previsto  dall'articolo  244,  sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o  gli  ascendenti;
il nuovo termine decorre dalla  morte  del  presunto  padre  o  della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di  figlio  postumo  o dal raggiungimento della maggiore  eta'  da  parte  di  ciascuno  dei discendenti.
  Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di  paternita' e' morto senza averla promossa sono ammessi  ad  esercitarla  in  sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un  anno  che  decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della  maggiore  eta'  da parte di ciascuno dei discendenti.
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".

Art. 20
Modifiche all'articolo 248 del codice civile
 
  1. All'articolo 248 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Legittimazione all'azione    di    contestazione    dello    stato    di     figlio.
Imprescrittibilita'.";
  b)  il  primo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'azione  di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.";
  c) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Si  applicano  il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".

Art. 21
Modifiche all'articolo 249 del codice civile
 
  2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 249.
Legittimazione  all'azione  di  reclamo  dello   stato   di   figlio. Imprescrittibilita'
 
  L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.  
  L'azione e' imprescrittibile.
  Quando l'azione e' proposta nei confronti  di  persone  premorte  o minori  o  altrimenti  incapaci,   si   osservano   le   disposizioni dell'articolo 247.
  Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e  il  secondo  comma dell'articolo 245.".

Art. 22
Modifiche all'articolo 251 del codice civile
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le  parole: "tribunale  per  i  minorenni"  sono   sostituite   dalle   seguenti: "giudice".

Art. 23
Modifiche all'articolo 252 del codice civile
 
  1. All'articolo 252 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Affidamento  del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.";
    b) al primo comma  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    c) al secondo comma la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle seguenti: "nato fuori  del  matrimonio";  le  parole:  "e  dei  figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli  altri figli";  le  parole:  "genitore  naturale"  sono   sostituite   dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"In questo caso il  giudice  stabilisce  le  condizioni  cui  ciascun genitore deve attenersi.";
    d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola:  "naturale" sono soppresse;
    e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa;
    f) dopo il quarto comma e' inserito  il  seguente:  "In  caso  di disaccordo tra i genitori, ovvero di  mancato  consenso  degli  altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al  giudice  tenendo  conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento,  il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano  compiuto  gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".

Art. 24
Modifiche all'articolo 253 del codice civile
 
  1. All'articolo 253 del  codice  civile  le  parole:  "legittimo  o legittimato" sono soppresse.

Art. 25
Modifiche all'articolo 254 del codice civile
 
  1. All'articolo 254 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al  primo  comma  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
  b) il secondo comma e' abrogato.

Art. 26
Modifiche all'articolo 255 del codice civile
 
  1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi  e  dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.

Art. 27
Modifiche all'articolo 262 del codice civile
 
  1. All'articolo 262 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica  dopo  la  parola:  "figlio"  sono  aggiunte  le seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa;
    c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei  confronti  del  padre  e'   stata   accertata   o   riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte  della  madre,  il  figlio puo' assumere il cognome del  padre  aggiungendolo,  anteponendolo  o sostituendolo a quello della madre.";
    d) dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la filiazione  nei  confronti  del  genitore  e'   stata   accertata   o riconosciuta successivamente all'attribuzione del  cognome  da  parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e  il  secondo comma del presente articolo; il  figlio  puo'  mantenere  il  cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo,  anteponendolo  o sostituendolo  al  cognome  del  genitore  che  per   primo   lo   ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di  riconoscimento  da parte di entrambi.";
    e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'assunzione  del  cognome   del genitore, previo ascolto del figlio minore, che  abbia  compiuto  gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento".

Art. 28
Modifiche all'articolo 263 del codice civile
 
  1. L'articolo 263 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 263.
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'
 
  Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di  veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto  e da chiunque vi abbia interesse.
  L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
  L'azione di impugnazione da parte  dell'autore  del  riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che  decorre  dal  giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato  la  propria  impotenza  al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in  cui  ne  ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e' ammessa a provare di aver  ignorato  l'impotenza del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta  oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
  L'azione di impugnazione da  parte  degli  altri  legittimati  deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono  dal  giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si  applica l'articolo 245.".

Art. 29
Modifiche all'articolo 264 del codice civile
 
  1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
 "Art. 264.
 Impugnazione da parte del figlio minore
 
  L'impugnazione del riconoscimento per difetto di  veridicita'  puo' essere  altresi'  promossa  da  un  curatore  speciale  nominato  dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio  minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero  del  pubblico  ministero  o dell'altro genitore che abbia  validamente  riconosciuto  il  figlio, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".

 Art. 30
 Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile
 
  1. All'articolo 267 del codice civile  dopo  il  primo  comma  sono aggiunti i seguenti:
  "Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263,  se  l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso  l'azione,  ma  prima che sia decorso il termine previsto  dal  terzo  comma  dello  stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno  decorrente  dalla  morte  dell'autore  del riconoscimento o dalla nascita del figlio  se  si  tratta  di  figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
  Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione  di cui all'articolo 263, sono ammessi ad  esercitarla  in  sua  vece  il coniuge o i discendenti nel termine di  un  anno  che  decorre  dalla morte del figlio riconosciuto o  dal  raggiungimento  della  maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
  La morte dell'autore del riconoscimento o del  figlio  riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
  2. All'articolo  269  del  codice  civile  la  parola:  "naturale", ovunque presente, e' soppressa.

 Art. 31
 Modifiche all'articolo 270 del codice civile
 
  1. All'articolo 270 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa;
    b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse;
    c) dopo il terzo comma  e'  inserito  il  seguente:  "Si  applica l'articolo 245.".

 Art. 32
 Modifiche all'articolo 273 del codice civile
 
  1. All'articolo 273 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la  parola: "potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita' genitoriale";
    b) al secondo comma  la  parola:  "sedici"  e'  sostituita  dalla seguente: "quattordici".

 Art. 33
 Modifiche all'articolo 276 del codice civile
 
  1. All'articolo 276 del codice  civile  la  parola:  "naturale"  e' soppressa.

 Art. 34
 Modifiche all'articolo 277 del codice civile
 
  1. All'articolo 277 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa;
    b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili  per"  sono inserite le seguenti: "l'affidamento,".

Art. 35
Modifiche all'articolo 278 del codice civile
 
  1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 278.
 Autorizzazione all'azione
 
  Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un  vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea  collaterale  nel secondo grado,  ovvero  un  vincolo  di  affinita'  in  linea  retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa  autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".

 Art. 36
 Modifiche all'articolo 279 del codice civile
 
  1. All'articolo 279 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) al primo comma la parola:  "naturale",  ovunque  presente,  e' sostituita dalle seguenti:  "nato  fuori  del  matrimonio";  dopo  le parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le  seguenti:  "  a condizione  che  il  diritto  al  mantenimento  di  cui  all'articolo 315-bis, sia venuto meno.";
    b) il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "L'azione  e' ammessa previa autorizzazione  del  giudice  ai  sensi  dell'articolo 251.";
    c) al terzo comma  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

 Art. 37
 Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile
 
  1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica  e  nel  primo comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse.
  2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola: "potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita' genitoriale".

 Art. 38
 Modifiche all'articolo 299 del codice civile
 
  1.  All'articolo  299  del  codice  civile,  il  secondo  comma  e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui  la  filiazione  sia  stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si  applica  il primo comma.".

 Art. 39
 Modifiche all'articolo 316 del codice civile
 
 1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
 "Art. 316.
 Responsabilita' genitoriale
 
  Entrambi i genitori hanno la  responsabilita'  genitoriale  che  e' esercitata di comune accordo tenendo  conto  delle  capacita',  delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I  genitori  di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
  In  caso  di  contrasto  su  questioni  di  particolare  importanza ciascuno dei genitori puo'  ricorrere  senza  formalita'  al  giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
  Il giudice, sentiti i genitori  e  disposto  l'ascolto  del  figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di  eta'  inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.  Se  il contrasto permane il giudice attribuisce il  potere  di  decisione  a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu'  idoneo  a curare l'interesse del figlio.
  Il  genitore  che   ha   riconosciuto   il   figlio   esercita   la responsabilita' genitoriale su  di  lui.  Se  il  riconoscimento  del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi.
  Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale  vigila sull'istruzione, sull'educazione  e  sulle  condizioni  di  vita  del figlio.".

 Art. 40
 Articolo 316-bis del codice civile
 
  1. Dopo l'articolo 316 del codice civile e' inserito il seguente:
 
 "Art. 316-bis.
 Concorso nel mantenimento
 
  I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la  loro  capacita' di lavoro professionale o casalingo.  Quando  i  genitori  non  hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in  ordine  di  prossimita', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari  affinche' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
  In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque  vi  ha  interesse,  sentito   l'inadempiente   ed   assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che  una  quota  dei  redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata  direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le  spese  per  il  mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
  Il decreto, notificato  agli  interessati  ed  al  terzo  debitore, costituisce titolo esecutivo,  ma  le  parti  ed  il  terzo  debitore possono proporre  opposizione  nel  termine  di  venti  giorni  dalla notifica.
  L'opposizione e' regolata dalle norme relative  all'opposizione  al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
  Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del  processo  ordinario,  la   modificazione   e   la   revoca   del provvedimento.".

 Art. 41
 Modifiche all'articolo 317 del codice civile
 
  1. All'articolo 317 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) al primo comma  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    b)  il  secondo   comma   e'   sostituito   dal   seguente:   "La responsabilita' genitoriale  di  entrambi  i  genitori  non  cessa  a seguito  di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli   effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo  esercizio,  in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".

 Art. 42
 Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile
 
  1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
 
 "Art. 317-bis.
 Rapporti con gli ascendenti
 
  Gli ascendenti hanno diritto di  mantenere  rapporti  significativi con i nipoti minorenni.
  L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto  puo' ricorrere al giudice del  luogo  di  residenza  abituale  del  minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu'  idonei  nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".

 Art. 43
 Modifiche all'articolo 318 del codice civile
 
  1. All'articolo 318 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,";
    b)  la  parola:  "potesta'"   e'   sostituita   dalle   seguenti: "responsabilita' genitoriale".

 Art. 44
 Modifiche all'articolo 320 del codice civile
 
  1. All'articolo 320 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) la parola: "potesta'" ovunque  presente  e'  sostituita  dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    b) al primo comma dopo le parole:  "i  figli  nati  e  nascituri" inserire   le   seguenti:   ",   fino   alla    maggiore    eta'    o all'emancipazione,".

 Art. 45
 Modifiche all'articolo 321 del codice civile
 
  1. All'articolo 321 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

 Art. 46
 Modifiche all'articolo 322 del codice civile
 
  1. All'articolo 322 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

 Art. 47
 Modifiche all'articolo 323 del codice civile
 
  1. All'articolo  323  del  codice  civile  la  parola:  "potesta'", ovunque presente,  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "responsabilita' genitoriale".

  Art. 48
  Modifiche all'articolo 324 del codice civile
 
  1. All'articolo 324 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) la parola: "potesta'", ovunque presente, e'  sostituita  dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni  del  figlio",  sono inserite   le   seguenti:   ",   fino   alla    maggiore    eta'    o all'emancipazione".

 Art. 49
 Modifiche all'articolo 327 del codice civile
 
  1. All'articolo 327 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

Art. 50
Modifiche all'articolo 330 del codice civile
 
  1. All'articolo 330 del codice civile, nella rubrica e  nel  testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:  "responsabilita' genitoriale".

 Art. 51
 Modifiche all'articolo 332 del codice civile
 
  1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e  nel  testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:  "responsabilita' genitoriale".

 Art. 52
 Modifiche all'articolo 336 del codice civile
 
  1.  All'articolo  336  del  codice  civile  il  secondo  comma   e' sostituito  dal  seguente:  "Il  tribunale  provvede  in  camera   di consiglio, assunte informazioni  e  sentito  il  pubblico  ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto  gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove  capace  di  discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e'  richiesto  contro  il  genitore, questi deve essere sentito.".

 Art. 53
 Articolo 336-bis del codice civile
 
  1. Dopo l'articolo 336 del codice civile e' inserito il seguente:
 
 "Art. 336-bis.
 Ascolto del minore
 
  Il minore che abbia compiuto  gli  anni  dodici  e  anche  di  eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato  nell'ambito  dei  procedimenti  nei quali devono essere adottati  provvedimenti  che  lo  riguardano.  Se l'ascolto  e'  in   contrasto   con   l'interesse   del   minore,   o manifestamente superfluo,  il  giudice  non  procede  all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
  L'ascolto e' condotto dal giudice, anche avvalendosi di  esperti  o di altri ausiliari. I genitori, anche quando  parti  processuali  del procedimento, i difensori  delle  parti,  il  curatore  speciale  del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero,  sono  ammessi  a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale  possono proporre  argomenti  e  temi  di  approfondimento  prima  dell'inizio dell'adempimento.
  Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il  minore  della natura   del   procedimento    e    degli    effetti    dell'ascolto.
Dell'adempimento e' redatto processo verbale nel quale  e'  descritto il contegno del minore,  ovvero  e'  effettuata  registrazione  audio video.".

Art. 54
Modifiche all'articolo 337 del codice civile
 
  1. All'articolo 337 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

Art. 55
Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile
 
  1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:
 
 "Art. 337-bis.
  Ambito di applicazione
 
  In caso di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli  effetti civili, annullamento, nullita'  del  matrimonio  e  nei  procedimenti relativi  ai  figli  nati  fuori  del  matrimonio  si  applicano   le disposizioni del presente capo.
 
 Art. 337-ter.
 Provvedimenti riguardo ai figli
 
  Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e  continuativo  con  ciascuno  dei  genitori,  di   ricevere   cura, educazione,  istruzione  e  assistenza  morale  da  entrambi   e   di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti di ciascun ramo genitoriale.
  Per  realizzare  la  finalita'  indicata  dal  primo   comma,   nei procedimenti  di  cui  all'articolo  337-bis,  il  giudice  adotta  i provvedimenti  relativi  alla   prole   con   esclusivo   riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente  la possibilita' che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi  i genitori oppure stabilisce a quale di essi  i  figli  sono  affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza  presso  ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui  ciascuno  di essi deve contribuire al mantenimento, alla  cura,  all'istruzione  e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari  all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti  tra  i  genitori.  Adotta  ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi  compreso,  in  caso  di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei  genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione  dei  provvedimenti  relativi all'affidamento della prole provvede il giudice  del  merito  e,  nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia  del provvedimento di  affidamento  e'  trasmessa,  a  cura  del  pubblico ministero, al giudice tutelare.
  La  responsabilita'  genitoriale  e'  esercitata  da   entrambi   i genitori. Le decisioni di maggiore interesse  per  i  figli  relative all'istruzione, all'educazione,  alla  salute  e  alla  scelta  della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo  tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al  giudice.
Limitatamente   alle   decisioni   su    questioni    di    ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori  esercitino la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga  alle  condizioni  dettate,  il  giudice  valutera'  detto comportamento  anche  al  fine  della  modifica  delle  modalita'  di affidamento.
  Salvo  accordi  diversi  liberamente  sottoscritti   dalle   parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei  figli  in  misura proporzionale  al  proprio  reddito;  il  giudice   stabilisce,   ove necessario, la corresponsione di un  assegno  periodico  al  fine  di realizzare  il  principio   di   proporzionalita',   da   determinare considerando:
    1) le attuali esigenze del figlio.
    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di  convivenza con entrambi i genitori.
    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
    4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
    5) la valenza economica dei compiti domestici e di  cura  assunti da ciascun genitore.
  L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in  difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
  Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino  sufficientemente  documentate,  il  giudice   dispone   un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni  oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
 
Art. 337-quater.
Affidamento  a  un  solo  genitore  e   opposizione   all'affidamento condiviso
 
  Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad  uno  solo  dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
  Ciascuno  dei  genitori  puo',  in  qualsiasi   momento,   chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni  indicate  al primo  comma.  Il  giudice,   se   accoglie   la   domanda,   dispone l'affidamento esclusivo  al  genitore  istante,  facendo  salvi,  per quanto possibile, i diritti  del  minore  previsti  dal  primo  comma dell'articolo  337-ter.  Se   la   domanda   risulta   manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del  genitore istante ai fini della determinazione dei  provvedimenti  da  adottare nell'interesse   dei   figli,    rimanendo    ferma    l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
  Il genitore cui sono affidati  i  figli  in  via  esclusiva,  salva diversa disposizione del  giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della responsabilita' genitoriale su di  essi;  egli  deve  attenersi  alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che  non  sia  diversamente stabilito, le decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui  i  figli  non  sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando  ritenga  che  siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
 
 Art. 337-quinquies.
Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
 
  I genitori hanno diritto di chiedere in  ogni  tempo  la  revisione delle   disposizioni    concernenti    l'affidamento    dei    figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di essi e delle eventuali  disposizioni  relative  alla  misura  e  alla modalita' del contributo.
 
Art. 337-sexies.
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
 
  Il  godimento  della   casa   familiare   e'   attribuito   tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti  economici  tra  i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  familiare  o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono  trascrivibili  e  opponibili  a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
  In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e'  obbligato  a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di  trenta  giorni, l'avvenuto cambiamento  di  residenza  o  di  domicilio.  La  mancata comunicazione  obbliga  al  risarcimento  del   danno   eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la  difficolta'  di reperire il soggetto.
 
 Art. 337-septies.
 Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
 
  Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre  in  favore  dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di  un assegno periodico. Tale assegno,  salvo  diversa  determinazione  del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
  Ai figli maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  si  applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
 
 Art. 337-octies.
 Poteri del giudice e ascolto del minore
 
  Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei  provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza  di parte o d'ufficio, mezzi  di  prova.  Il  giudice  dispone,  inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia  compiuto  gli  anni  dodici  e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si  prende  atto  di  un  accordo  dei  genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei  figli,  il  giudice  non procede all'ascolto se in contrasto  con  l'interesse  del  minore  o manifestamente superfluo.
  Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le  parti  e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere  un  accordo,  con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.".

 Art. 56
 Modifiche all'articolo 343 del codice civile
 
  1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice  civile  le  parole: "potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti: "responsabilita' genitoriale".

 Art. 57
 Modifiche all'articolo 348 del codice civile
 
  1. All'articolo 348 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) al  primo  comma  le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice,  prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore  ove  capace di discernimento.".

 Art. 58
 Modifiche all'articolo 350 del codice civile
 
  1. All'articolo 350 del codice  civile  le  parole:  "potesta'  dei genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita' genitoriale".

 Art. 59
 Modifiche all'articolo 356 del codice civile
 
  1. Al primo comma dell'articolo 356 del codice  civile  le  parole: "potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti: "responsabilita' genitoriale".

 Art. 60
 Modifiche all'articolo 371 del codice civile
 
  1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il  numero  1) e' sostituito dal seguente:
  "1) sul luogo dove il  minore  deve  essere  cresciuto  e  sul  suo avviamento  agli  studi  o  all'esercizio  di  un'arte,  mestiere   o professione,  disposto  l'ascolto  dello  stesso  minore  che   abbia compiuto gli anni dieci e anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di discernimento e richiesto, quando  opportuno,  l'avviso  dei  parenti prossimi;".

 Art. 61
 Modifiche all'articolo 401 del codice civile
 
  1. All'articolo 401 del codice civile le  parole:  "figli  naturali riconosciuti dalla sola madre che si  trovi"  sono  sostituite  dalle seguenti "figli di genitori che si trovino"; la parola: "allevamento" e' sostituita dalla seguente: "mantenimento".

 Art. 62
 Modifiche all'articolo 402 del codice civile
 
  1. All'articolo 402 del codice  civile  le  parole:  "potesta'  dei genitori",  ovunque  presenti,  sono   sostituite   dalle   seguenti: "responsabilita' genitoriale".

 Art. 63
 Modifiche all'articolo 417 del codice civile
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le  parole: "potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti: "responsabilita' genitoriale".

 Art. 64
 Modifiche all'articolo 433 del codice civile
 
  1. All'articolo 433 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2)  i  figli,  anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;";
    b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e,  in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".

 Art. 65
 Modifiche all'articolo 436 del codice civile
 
  1. All'articolo 436 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o naturali" sono soppresse.

 Art. 66
 Modifiche all'articolo 448-bis del codice civile
 
  1. All'articolo 448-bis del codice  civile,  nella  rubrica  e  nel testo,  la  parola:  "potesta'"   e'   sostituita   dalle   seguenti: "responsabilita' genitoriale".

 Art. 67
 Modifiche all'articolo 467 del codice civile
 
  1. All'articolo 467 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o naturali" sono soppresse.

 Art. 68
 Modifiche all'articolo 468 del codice civile
 
  1. All'articolo  468  del  codice  civile  le  parole:  "legittimi, legittimati  e  adottivi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse.

 Art. 69
 Modifiche all'articolo 480 del codice civile
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 480 del  codice  civile  dopo  le parole: "la condizione." e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di accertamento giudiziale  della  filiazione  il  termine  decorre  dal passaggio in giudicato  della  sentenza  che  accerta  la  filiazione stessa.".

 Art. 70
 Modifiche all'articolo 536 del codice civile
 
  1. All'articolo 536 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) al  primo  comma  le  parole:  "i  figli  legittimi,  i  figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite  dalle  seguenti: "i figli, gli ascendenti";
    b) al secondo comma le parole: "legittimi" e  "i  legittimati  e" sono soppresse;
    c) al terzo comma  le  parole:  "legittimi  o  naturali"  ovunque presenti sono soppresse.

Art. 71
Modifiche all'articolo 537 del codice civile
 
  1. All'articolo 537 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a)  nella  rubrica  le  parole:  "legittimi  e   naturali"   sono soppresse;
    b) al  primo  comma  le  parole:  "legittimo  o  naturale,"  sono soppresse;
    c) al secondo comma le parole: " ,  legittimi  e  naturali"  sono soppresse;
    d) il terzo comma e' abrogato.

 Art. 72
 Modifiche all'articolo 538 del codice civile
 
  1. All'articolo 538 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
    b) al primo comma  le  parole:  "legittimi  ne'  naturali"  e  la parola: "legittimi" sono soppresse.

Art. 73
Modifiche all'articolo 542 del codice civile
 
  1. All'articolo 542 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) al  primo  comma  le  parole:  "legittimo  o  naturale,"  sono soppresse;
    b) al secondo comma le parole: ", legittimi o  naturali"  ovunque presenti sono soppresse;  
    c) il terzo comma e' abrogato.

 Art. 74
 Modifiche all'articolo 544 del codice civile
 
  1. All'articolo 544 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
   

 

Sabato, 28 Dicembre 2013