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Direttiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (G.U. dell'Unione europea n. L 94/375 del 28 marzo 2014)

Sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di misure nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.

(2) Il TFUE dispone che l’Unione sviluppi una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e la definizione dei loro diritti.

(3) Nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo il 4 novembre 2004, si riconosce che la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo economico e si invita la Commissione a presentare un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro.

(4) Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha individuato una serie di iniziative da adottare nel 2007. Tali iniziative includono l’elaborazione di politiche migratorie opportunamente gestite che siano pienamente rispettose delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future. Ha invitato inoltre a vagliare modi e mezzi per agevolare la migrazione temporanea.

(5) Il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato dal Consiglio europeo il 16 ottobre 2008, sancisce l’impegno dell’Unione e degli Stati membri a condurre una politica giusta, efficace e coerente a fronte delle sfide e delle opportunità rappresentate dalle migrazioni. Il Patto costituisce la base di una politica d’immigrazione comune, guidata da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri e di cooperazione con i paesi terzi e fondata su una gestione adeguata dei flussi migratori, nell’interesse non solo dei paesi di accoglienza, ma anche dei paesi di origine e dei migranti stessi.

(6) Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2009, riconosce che l’immigrazione per motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità dell’economia e che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l’Unione dovrà affrontare in futuro con una domanda di manodopera in aumento, politiche di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell’Unione a lungo termine. Esso sottolinea anche l’importanza di garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, nonché di ottimizzare il collegamento tra migrazione e sviluppo. Invita quindi la Commissione e il Consiglio a portare avanti l’attuazione del Piano d’azione sull’immigrazione legale, stabilito nella comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2005.

(7) La presente direttiva dovrebbe contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale e ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali, fissando norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno, e definendo i diritti dei lavoratori stagionali, al tempo stesso introducendo incentivi e salvaguardie per impedire il superamento dei termini del soggiorno o che il soggiorno temporaneo diventi permanente. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio contribuiranno ad impedire che tali soggiorni temporanei si trasformino in soggiorni non autorizzati.

(8) Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio.

(9) La presente direttiva dovrebbe far salvo il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

(10) La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, per motivi di lavoro stagionale, in conformità del TFUE.

(11) La presente direttiva non dovrebbe riguardare le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell’articolo 56 TFUE. In particolare, essa non dovrebbe riguardare i termini e le condizioni di lavoro che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano ai lavoratori distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.

(12) La presente direttiva dovrebbe contemplare i rapporti di lavoro diretti tra lavoratori stagionali e datori di lavoro. Tuttavia, qualora il diritto nazionale di uno Stato membro consenta l’ammissione di cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali per il tramite di agenzie di collocamento o agenzie di lavoro interinale stabilite nel suo territorio e aventi un contatto diretto con i lavoratori stagionali, tali agenzie non dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(13) Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, se del caso in consultazione con le parti sociali, dovrebbero elencare i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. Attività soggette al ritmo delle stagioni sono tipiche di settori come l’agricoltura e l’orticoltura, in particolare nel periodo di piantagione o di raccolta, o il turismo, in particolare nel periodo delle vacanze.

(14)  Gli Stati membri, al momento di attuare le disposizioni facoltative della presente direttiva, possono applicare ai cittadini di determinati paesi terzi un trattamento più favorevole rispetto ai cittadini di altri paesi terzi, ove ciò sia stabilito a norma del diritto nazionale, nonché in conformità del principio di non discriminazione stabilito all’articolo 10 TFUE.

(15)  Soltanto il cittadino di un paese terzo che soggiorni fuori dal territorio degli Stati membri dovrebbe poter presentare domanda di ammissione in qualità di lavoratore stagionale.

(16)  Dovrebbe essere possibile rifiutare l’ammissione ai fini della presente direttiva per motivi debitamente giustificati. In particolare, dovrebbe essere possibile rifiutare l’ammissione qualora uno Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale, che il cittadino di un paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

(17) La presente direttiva dovrebbe far salva l’applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(18) La presente direttiva non dovrebbe incidere negativamente sui diritti concessi ai cittadini di paesi terzi che sono già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro.

(19) Nel caso degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen, si applicano integralmente il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice dei visti), il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, (codice frontiere Schengen) e il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio. Di conseguenza, per soggiorni non superiori a 90 giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen sono disciplinate da tali strumenti, mentre la presente direttiva dovrebbe disciplinare unicamente i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione. Agli Stati membri che non attuano integralmente l’acquis di Schengen, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda, si applica solo il codice frontiere Schengen. Le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui alla presente direttiva appartengono a quella parte dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano, pertanto tali disposizioni non si applicano a questi due Stati.

(20) Per quanto riguarda l’impiego come lavoratore stagionale, la presente direttiva dovrebbe definire i criteri e i requisiti per l’ammissione, nonché i motivi di rifiuto e di revoca o di non proroga/mancato rinnovo per soggiorni non superiori a 90 giorni. Ai visti per soggiorni di breve durata emessi a fini di lavoro stagionale si applicano di conseguenza le pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché ai motivi di rifiuto, proroga, annullamento o revoca dei visti in questione. In particolare la decisione di rifiuto, di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa dovrebbero essere notificati al richiedente, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 34, paragrafo 6, del codice dei visti, mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI del codice stesso.

(21) Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, la presente direttiva dovrebbe definire sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio sia i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione negli Stati membri.

(22) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un’offerta vincolante di lavoro che specifichi gli aspetti essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.

(23) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.

(24) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rigettare una domanda di ammissione, in particolare quando il cittadino di un paese terzo non ha rispettato l’obbligo previsto da una precedente decisione di ammissione in qualità di lavoratore stagionale di lasciare il territorio dello Stato membro in questione alla scadenza di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.

(25) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di richiedere al datore di lavoro di cooperare con le autorità competenti e di fornire tutte le pertinenti informazioni allo scopo di prevenire eventuali abusi o usi errati della procedura prevista nella presente direttiva.

(26) L’istituzione di una procedura unica volta al rilascio di un solo permesso combinato che comprenda sia permesso di soggiorno che permesso di lavoro dovrebbe concorrere alla semplificazione delle norme attualmente in vigore negli Stati membri. Ciò non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di designare le autorità nazionali e determinare il modo in cui esse sono coinvolte nella procedura unica, secondo le specificità nazionali dell’organizzazione e della prassi amministrativa.

(27) La designazione delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, in relazione all’esame della domanda e alla decisione sulla stessa.

(28) La presente direttiva dovrebbe prevedere un margine di flessibilità per gli Stati membri quanto alle autorizzazioni da rilasciare per l’ammissione (ingresso, soggiorno e lavoro) dei lavoratori stagionali. Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un’autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione. Ciononostante, per garantire che le condizioni di impiego previste dalla presente direttiva siano state verificate e rispettate, su tali autorizzazioni dovrebbe essere chiaramente indicato che esse sono state rilasciate per motivi di lavoro stagionale. In caso di emissione di visti solo per soggiorni di breve durata, gli Stati membri dovrebbero compilare il campo «annotazioni» del visto adesivo con tale indicazione.

(29) Per tutti i soggiorni non superiori a 90 giorni, gli Stati membri dovrebbero optare per il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata oppure di un visto per soggiorno di breve durata accompagnato da un permesso di lavoro nel caso in cui il cittadino del paese terzo sia soggetto all’obbligo del visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001. Qualora il cittadino del paese terzo non sia soggetto all’obbligo del visto e lo Stato membro non abbia applicato l’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, è opportuno che gli Stati membri rilascino all’interessato un permesso di lavoro come un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Per tutti i soggiorni superiori a 90 giorni, gli Stati membri dovrebbero optare per il rilascio di una delle seguenti autorizzazioni: un visto per soggiorno di lunga durata, un permesso di lavoro stagionale, o un permesso di lavoro stagionale accompagnato da un visto per soggiorno di lunga durata se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dal diritto nazionale per l’ingresso nel territorio. Nulla nella presente direttiva dovrebbe precludere agli Stati membri di rilasciare un permesso di lavoro direttamente al datore di lavoro.

(30) Qualora un visto sia richiesto esclusivamente ai fini dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfi le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale, lo Stato membro interessato dovrebbe agevolare in ogni modo il cittadino del paese terzo nell’ottenimento del visto necessario e dovrebbe provvedere affinché le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine.

(31) È opportuno che la durata massima del soggiorno sia stabilita dagli Stati membri e limitata a un periodo compreso tra cinque e nove mesi, il che, insieme alla definizione di lavoro stagionale, dovrebbe garantire che il lavoro sia realmente stagionale. A tal fine, è opportuno altresì prevedere la possibilità, entro la durata massima del soggiorno, di prolungare il contratto o cambiare datore di lavoro, a condizione che i criteri di ammissione continuino ad essere soddisfatti. Ciò dovrebbe ridurre il rischio di abuso a cui possono essere esposti i lavoratori stagionali se legati a un unico datore di lavoro, offrendo nel contempo una risposta flessibile al fabbisogno effettivo di manodopera dei datori di lavoro. La possibilità per il lavoratore stagionale di essere assunto da un altro datore di lavoro alle condizioni stabilite nella presente direttiva non dovrebbe implicare la possibilità per detto lavoratore di cercare un lavoro nel territorio dello Stato membro qualora si trovi in condizione di disoccupazione.

(32) Nel decidere sulla proroga del soggiorno o sul rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro.

(33) Qualora uno Stato membro decida di estendere oltre i 90 giorni il soggiorno di un lavoratore stagionale ammesso al soggiorno per un periodo non superiore a 90 giorni, si dovrebbe sostituire il visto per soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale.

(34) Tenuti presenti determinati aspetti della migrazione circolare, nonché le prospettive di impiego dei lavoratori stagionali dei paesi terzi per periodi superiori a un’unica stagione, come pure l’interesse dei datori di lavoro dell’Unione di poter contare su una manodopera più stabile e già formata, si dovrebbe introdurre la possibilità di procedure di ammissione semplificate nei confronti di cittadini di paesi terzi in buona fede che siano stati ammessi in qualità di lavoratori stagionali in uno Stato membro almeno una volta nei cinque anni precedenti ed abbiano sempre rispettato tutti i criteri e le condizioni di ingresso e di soggiorno nello Stato membro interessato previsti dalla presente direttiva. Siffatte procedure non dovrebbero incidere sull’obbligo della stagionalità del lavoro, né eluderlo.

(35) Gli Stati membri dovrebbero fare tutto il possibile affinché siano messe a disposizione del richiedente le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno, inclusi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali di cui alla presente direttiva e tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratore stagionale.

(36) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva. Tali sanzioni potrebbero consistere nelle misure previste all’articolo 7 della direttiva 2009/52/CE e dovrebbero includere, se del caso, l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere un risarcimento ai lavoratori stagionali. Dovrebbero essere messi in atto i meccanismi necessari per consentire ai lavoratori stagionali di ottenere il risarcimento loro dovuto anche se non si trovano più nel territorio dello Stato membro in questione.

(37) E' opportuno fissare una serie di norme procedurali per l’esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente ed equa in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(38) Per i visti per soggiorni di breve durata, le garanzie procedurali sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen.

(39) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero decidere in merito alle domande di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale con la massima sollecitudine a seguito della loro presentazione. In relazione alle domande di proroga o rinnovo, presentate entro il periodo di validità dell’autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato ad interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, né gli sia preclusa la possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso. I richiedenti dovrebbero presentare le domande di proroga o rinnovo con la massima sollecitudine. Il lavoratore stagionale dovrebbe comunque essere autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato, e se del caso a continuare a lavorare, fino all’adozione di una decisione definitiva in merito a una proroga o a un rinnovo da parte delle autorità competenti.

(40) Dato il carattere del lavoro stagionale, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a non imporre una tassa per il trattamento delle domande. Qualora uno Stato membro decida nondimeno di imporre una tassa, quest’ultima non dovrebbe essere sproporzionata o eccessiva.

(41) I lavoratori stagionali dovrebbero beneficiare di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato. L’autorità competente dovrebbe essere informata di ogni cambiamento di alloggio. Se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite, l’affitto non dovrebbe essere eccessivo rispetto alla retribuzione netta del lavoratore stagionale e rispetto alla qualità dell’alloggio, il canone di affitto non dovrebbe essere trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale, il datore di lavoro dovrebbe fornire al lavoratore stagionale un contratto di locazione o documento equivalente, indicante le condizioni di locazione dell’alloggio e dovrebbe assicurare che l’alloggio soddisfi le norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato.

(42) I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale rilasciata a norma della presente direttiva da uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni nell’arco di un dato periodo di 180 giorni in conformità del codice frontiere Schengen e dell’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione Schengen).

(43) Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario tutelare efficacemente i diritti di tali lavoratori, anche in materia di sicurezza sociale, verificarne regolarmente il rispetto e garantire pienamente l’osservanza del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, attenendosi al principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro, mediante l’applicazione di contratti collettivi e di altri accordi in materia di condizioni di lavoro che siano stati conclusi ad ogni livello o che siano previsti dalla legge, in conformità del diritto e della prassi nazionali, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.

(44) La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatti salvi i diritti e i principi contenuti nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e, se del caso, nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

(45) È necessario che ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi si applichino, oltre alle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari valide per i lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, anche i lodi arbitrali e gli accordi e i contratti collettivi conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e della prassi nazionali dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.

(46) Ai lavoratori stagionali che sono cittadini di un paese terzo dovrebbe essere assicurata la parità di trattamento, rispetto ai settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente direttiva non armonizza la legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e non contempla l’assistenza sociale. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale alle persone che rientrano nel suo ambito d’applicazione. La presente direttiva non dovrebbe conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell’Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri.

A motivo della natura temporanea del soggiorno dei lavoratori stagionali e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter escludere le prestazioni familiari e di disoccupazione dall’applicazione del principio di parità di trattamento tra i lavoratori stagionali e i loro propri cittadini, e dovrebbero poter limitare l’applicazione di tale principio per quanto concerne l’istruzione e la formazione professionale, nonché le agevolazioni fiscali.

La presente direttiva non dovrebbe disciplinare il ricongiungimento familiare. Essa, inoltre, non conferisce diritti per situazioni che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ad esempio in relazione alle situazioni in cui i familiari risiedono in un paese terzo. Ciò non dovrebbe, tuttavia, pregiudicare il diritto dei superstiti, che traggono diritti dal lavoratore stagionale, a beneficiare della pensione di reversibilità se residenti in un paese terzo. È opportuno far salva l’applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri del diritto nazionale che prevede regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici. Dovrebbero essere istituiti meccanismi atti a garantire una copertura di sicurezza sociale efficace durante il soggiorno nonché il trasferimento, se del caso, dei diritti acquisiti dei lavoratori stagionali.

(47) Il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell’Unione.

(48) Qualsiasi restrizione al diritto alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010.

(49) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all’alloggio, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nel loro rispettivo territorio. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali precedenti violazioni.

(50) Per agevolare l’attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri predispongano meccanismi efficaci che permettano ai lavoratori stagionali di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi quali i sindacati o altre associazioni. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell’esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze. I lavoratori stagionali dovrebbero avere accesso alla tutela giudiziaria per evitare di subire pregiudizi per il fatto di aver presentato denuncia.

(51) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’introduzione di una speciale procedura di ammissione, l’adozione di condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale da applicare ai cittadini di paesi terzi e la definizione dei loro diritti in quanto lavoratori stagionali non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE), tenendo conto altresì delle politiche di immigrazione e occupazione a livello europeo e nazionale. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 7, l’articolo 15, paragrafo 3, gli articoli 17, 27, 28 e 31 e l’articolo 33, paragrafo 2, in conformità dell’articolo 6 TUE.

(53) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(54) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(55) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Direttiva 2014/36/UE

 

Mercoledì, 26 Febbraio 2014