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Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32 (GU n.64 del 18-3-2014)

Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

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 Vigente al: 2-4-2014  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2010/64/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 20 ottobre 2010,  sul  diritto  all'interpretazione  e alla traduzione nei procedimenti penali;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di spese di giustizia;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti dell'Unione  europea  -  Legge  di   delegazione   europea,   ed   in particolare, l'allegato B;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 28 febbraio 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia  e delle finanze e degli affari esteri;
 
E m a n a
 
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
Modifiche al codice di procedura penale
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 104, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
    «4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato  e il fermato, che non  conoscono  la  lingua  italiana,  hanno  diritto all'assistenza  gratuita  di  un  interprete  per  conferire  con  il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;
    b) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:
 
«Articolo 143
 
(Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)
 
  1. L'imputato che non conosce la  lingua  italiana  ha  diritto  di farsi  assistere  gratuitamente,  indipendentemente  dall'esito   del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere  l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli  atti  e  lo svolgimento  delle  udienze  cui  partecipa.  Ha   altresi'   diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con  il difensore prima di rendere  un  interrogatorio,  ovvero  al  fine  di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
  2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone  la  traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio  dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione  sul  diritto  di  difesa,  dei  provvedimenti  che dispongono misure cautelari  personali,  dell'avviso  di  conclusione delle indagini preliminari,  dei  decreti  che  dispongono  l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e  dei  decreti penali di condanna.
  3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo  di  parte  di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo'  essere  disposta  dal  giudice,  anche  su richiesta di parte, con atto motivato,  impugnabile  unitamente  alla sentenza.
  4.  L'accertamento  sulla  conoscenza  della  lingua  italiana   e' compiuto  dall'autorita'  giudiziaria.  La  conoscenza  della  lingua italiana e' presunta fino a prova contraria  per  chi  sia  cittadino italiano.
  5. L'interprete e il  traduttore  sono  nominati  anche  quando  il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di  polizia  giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 
  6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 e' regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente  titolo.  La prestazione  dell'ufficio  di   interprete   e   di   traduttore   e' obbligatoria.».

Art. 2
 
Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
 
  1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione  della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;
    b) all'articolo 68,  comma  1,  le  parole:  «dell'ordine  o  del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine, del  collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello  nazionale  delle professioni non regolamentate».

Art. 3
 
Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, lettera d), dopo  le  parole:  «ausiliari  del magistrato,»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ad   esclusione   degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti  dall'articolo 143 codice di procedura penale;».

Art. 4
 
Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui,  si  provvede  per  il  triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,  mediante  corrispondente  versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione  delle  spese  rimodulabili  di  cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31  dicembre  2009, n. 196, nel programma «Giustizia  civile  e  penale»  della  missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministero della  giustizia  provvede  al  monitoraggio  degli oneri derivanti dall'attuazione del presente  decreto.  Nel  caso  si verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero  della  giustizia  ne da' tempestiva  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014
 
                             NAPOLITANO
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri
 
                            Orlando, Ministro della giustizia
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze
 
                            Mogherini, Ministro degli affari esteri
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 

Martedì, 4 Marzo 2014