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Decisione n. 2014/242/EU del 14 aprile 2014 del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L. 128/47 del 30-4-2014)

Concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 2013/695/UE del Consiglio (1), il 29 novembre 2013 è stato firmato l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti («accordo») tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, con riserva della sua conclusione.

(2) È opportuno approvare l'accordo.

(3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
 
(4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo (4):

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS

(1)  Decisione 2013/695/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 7).

(2)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(3)  Decisione del Consiglio 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

 

Lunedì, 14 Aprile 2014