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Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico


 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Riconoscimento e definizione di dislessia, 
               disgrafia, disortografia e discalculia 
 
  1. La presente legge  riconosce  la  dislessia,  la  disgrafia,  la
disortografia  e  la  discalculia   quali   disturbi   specifici   di
apprendimento, di seguito denominati «DSA»,  che  si  manifestano  in
presenza di capacita' cognitive adeguate,  in  assenza  di  patologie
neurologiche e di  deficit  sensoriali,  ma  possono  costituire  una
limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana. 
  2. Ai fini della  presente  legge,  si  intende  per  dislessia  un
disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare
a leggere, in particolare nella decifrazione dei  segni  linguistici,
ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura. 
  3. Ai fini della  presente  legge,  si  intende  per  disgrafia  un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella
realizzazione grafica. 
  4. Ai fini della presente legge, si intende  per  disortografia  un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in  difficolta'  nei
processi linguistici di transcodifica. 
  5. Ai fini della presente legge,  si  intende  per  discalculia  un
disturbo  specifico  che  si  manifesta  con  una  difficolta'  negli
automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 
  6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia  e  la  discalculia
possono sussistere separatamente o insieme. 
  7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5,
si tiene  conto  dell'evoluzione  delle  conoscenze  scientifiche  in
materia. 
                               Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le  seguenti
finalita': 
    a) garantire il diritto all'istruzione; 
    b) favorire  il  successo  scolastico,  anche  attraverso  misure
didattiche  di  supporto,  garantire  una   formazione   adeguata   e
promuovere lo sviluppo delle potenzialita'; 
    c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
    d) adottare forme di verifica  e  di  valutazione  adeguate  alle
necessita' formative degli studenti; 
    e) preparare gli  insegnanti  e  sensibilizzare  i  genitori  nei
confronti delle problematiche legate ai DSA; 
    f)  favorire   la   diagnosi   precoce   e   percorsi   didattici
riabilitativi; 
    g)  incrementare  la  comunicazione  e  la   collaborazione   tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione
e di formazione; 
    h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita'  in
ambito sociale e professionale. 
                               Art. 3 
 
                              Diagnosi 
 
  1. La diagnosi dei DSA e' effettuata  nell'ambito  dei  trattamenti
specialistici gia' assicurati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  a
legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla  scuola  di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui  territorio  non  sia
possibile  effettuare  la  diagnosi   nell'ambito   dei   trattamenti
specialistici  erogati  dal  Servizio  sanitario  nazionale   possono
prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente,  che  la  medesima  diagnosi  sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate. 
  2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di  recupero
didattico  mirato,  presentano  persistenti  difficolta',  la  scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 
  3. E' compito delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  comprese  le
scuole dell'infanzia, attivare, previa  apposita  comunicazione  alle
famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare  i
casi sospetti di  DSA  degli  studenti,  sulla  base  dei  protocolli
regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di  tali  attivita'
non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. 
                               Art. 4 
 
                       Formazione nella scuola 
 
  1.  Per  gli  anni  2010  e  2011,  nell'ambito  dei  programmi  di
formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di  ogni
ordine e grado,  comprese  le  scuole  dell'infanzia,  e'  assicurata
un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA,
finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne  precocemente
i  segnali  e  la  conseguente  capacita'  di   applicare   strategie
didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari
a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo
onere si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di
riserva per le autorizzazioni di  spesa  delle  leggi  permanenti  di
natura corrente iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  come  determinato,  dalla  Tabella  C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
                               Art. 5 
 
              Misure educative e didattiche di supporto 
 
  1. Gli studenti con diagnosi di  DSA  hanno  diritto  a  fruire  di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi  di  flessibilita'
didattica nel corso dei cicli di  istruzione  e  formazione  e  negli
studi universitari. 
  2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle
risorse specifiche e  disponibili  a  legislazione  vigente  iscritte
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, garantiscono: 
      a) l'uso di una didattica  individualizzata  e  personalizzata,
con forme efficaci e flessibili  di  lavoro  scolastico  che  tengano
conto anche di  caratteristiche  peculiari  dei  soggetti,  quali  il
bilinguismo, adottando una  metodologia  e  una  strategia  educativa
adeguate; 
      b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi  i  mezzi
di apprendimento alternativi e le  tecnologie  informatiche,  nonche'
misure dispensative da alcune  prestazioni  non  essenziali  ai  fini
della qualita' dei concetti da apprendere; 
      c)  per  l'insegnamento  delle  lingue  straniere,   l'uso   di
strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di  apprendimento,  prevedendo  anche,  ove
risulti utile, la possibilita' dell'esonero. 
  3.  Le  misure  di  cui  al  comma  2  devono   essere   sottoposte
periodicamente  a  monitoraggio  per  valutarne  l'efficacia   e   il
raggiungimento degli obiettivi. 
  4. Agli studenti con DSA sono garantite,  durante  il  percorso  di
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme
di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami  di
Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari. 
                               Art. 6 
 
                       Misure per i familiari 
 
  1. I familiari fino al primo grado  di  studenti  del  primo  ciclo
dell'istruzione con  DSA  impegnati  nell'assistenza  alle  attivita'
scolastiche a casa hanno diritto di  usufruire  di  orari  di  lavoro
flessibili. 
  2. Le modalita' di esercizio del diritto di cui  al  comma  1  sono
determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti
interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
                               Art. 7 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si
provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, ad emanare linee  guida  per  la  predisposizione  di
protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei  mesi,  per
le attivita' di identificazione precoce di cui all'articolo 3,  comma
3. 
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, con proprio decreto, individua le modalita' di formazione  dei
docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative  e
didattiche di supporto di cui all'articolo 5,  comma  2,  nonche'  le
forme di verifica e di  valutazione  finalizzate  ad  attuare  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 4. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   un   Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui
DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la
presente   legge   attribuisce    al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.  Ai  componenti  del  Comitato  non
spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese  si  provvede
nel limite  delle  risorse  allo  scopo  disponibili  a  legislazione
vigente  iscritte   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
                               Art. 8 
 
             Competenze delle regioni a statuto speciale 
                      e delle province autonome 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in  conformita'  ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione  nonche'  alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a dare  attuazione  alle  disposizioni  della
legge stessa. 
                               Art. 9 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   4,   comma   2,
dall'attuazione della presente legge  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 

 

Venerdì, 8 Ottobre 2010