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Legge 7 ottobre 1969, n.742

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decorso  dei  termini  processuali  relativi alle giurisdizioni
ordinarie  ed  a  quelle  amministrative  e' sospeso di diritto dal 1
agosto  al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla
fine  del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
il  periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo.
  La   stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine  stabilito
dall'articolo  201  del  codice  di procedura penale. (1) (2) (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza del 7 - 13 febbraio 1985, n.
40   (in   G.U.   1a   s.s.   20/02/1985,   n.   44)   ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1 l. 7 ottobre 1969, n.
742  (Sospensione  dei termini processuali nel periodo feriale) nella
parte  in  cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica
anche  al  termine  di  cui all'art. 51, commi primo e secondo, l. 25
giugno 1865, n. 2359".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte Costituzionale con sentenza del 22 maggio-13 luglio 1987,
n.   255   (in   G.U.  1a  s.s.  15/07/1987,  n.  29)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1 della legge 7 ottobre
1969,  n.  742  ("Sospensione  dei  termini  processuali  in  periodo
feriale")  nella  parte  in  cui  non  dispone che la sospensione ivi
prevista  si  applichi  anche  al  termine  di cui all'art. 19, comma
primo,   della   legge   22   ottobre  1971,  n.  865  ("Programmi  e
coordinamento     dell'edilizia    residenziale    pubblica;    norme
sull'espropriazione  per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni
alle  leggi  17  agosto  1942,  n.  1150;  18 aprile 1962, n. 167; 29
settembre  1964,  n.  847;  ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata e
convenzionata")  nel  testo  sostituito  dall'art.  14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilita' dei suoli")".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  Corte Costituzionale con sentenza del 22 maggio-23 luglio 1987,
n.   278   (in   G.U.  1a  s.s.  29/07/1987,  n.  31)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale,  in  riferimento all'art. 3, primo
comma,  Cost.,  dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella
parte  in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel
periodo  feriale,  relativamente  ai  processi  militari  in tempo di
pace".
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  Costituzionale  con  sentenza  del 31 gennaio-2 febbraio
1990,  n.  49  (in  G.U.  1a  s.s.  07/02/1990,  n.  6) ha dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1 della legge 7 ottobre
1969,  n.  742  (Sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo
feriale)  nella  parte  in  cui  non  dispone  che la sospensione ivi
prevista  si  applichi  anche  al  termine  di  trenta giorni, di cui
all'art.  1137  del  codice civile, per l'impugnazione delle delibere
dell'assemblea di condominio".
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza del 21 - 29 luglio 1992, n.
380   (in   G.U.   1a   s.s.   05/08/1992,   n.   33)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale , in relazione agli articoli 3 e 24
della  Costituzione,  dell'articolo  1 della legge 7 ottobre 1969, n.
742  (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella
parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini
si  applichi  anche  a  quello  stabilito  per  ricorrere, avverso le
delibere  dei  Consigli  provinciali,  al  Consiglio  nazionale degli
architetti".
                               Art. 2.

  In  materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi
quelli  stabiliti  per  la fase delle indagini preliminari, non opera
nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare,
qualora  essi  o  i  loro  difensori  rinunzino  alla sospensione dei
termini.
  ((La  sospensione  dei termini delle indagini preliminari di cui al
primo  comma  non  opera  nei  procedimenti per reati di criminalita'
organizzata)).
  Nei  procedimenti  per  reati la cui prescrizione maturi durante la
sospensione  o  nei  successivi  quarantacinque  giorni, ovvero nelle
ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a
scadere  i  termini  della custodia cautelare, il giudice che procede
pronuncia,  anche  di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale
e'  specificamente  motivata  e dichiarata l'urgenza del processo. In
tal  caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale,
dalla  data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini
preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su
richiesta del pubblico ministero.
  Nel  corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con
la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto
ai  quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1,
il  giudice  per  le  indagini preliminari, su richiesta del pubblico
ministero  o  della  persona  sottoposta  alle  indagini  o  del  suo
difensore,   pronuncia  ordinanza  nella  quale  sono  specificamente
enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo  stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato
quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo
360 del codice di procedura penale.
  Gli  avvisi  sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono
far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla
data di notificazione.
  La  sospensione  dei  termini  non  opera  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 467 del codice di procedura penale.
  Quando  nel  corso  del  dibattimento  si presenta la necessita' di
assumere  prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo
467  del  codice di procedura penale. Se le prove non sono state gia'
ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma
dell'articolo   495   dello   stesso   codice;  le  prove  dichiarate
inammissibili non possono essere utilizzate.
                             Art. 2-bis

  ((1.   Nei   procedimenti  per  l'applicazione  di  una  misura  di
prevenzione,  le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando
sia   stata   provvisoriamente   disposta   una  misura  personale  o
interdittiva  o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli
interessati   o   i   loro  difensori  espressamente  rinunzino  alla
sospensione  dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico
ministero,   dichiari,   con   ordinanza  motivata  non  impugnabile,
l'urgenza del procedimento)).
                               Art. 3.

  In  materia  civile,  l'articolo  1 non si applica alle cause ed ai
procedimenti  indicati  nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario
30  gennaio  1941,  n.  12,  nonche' alle controversie previste dagli
articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.
                               Art. 4.

  Le  norme  degli  articoli  2 e 3 si applicano alle cause prevedute
dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del
pretore  e,  per  quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di
competenza del conciliatore.
                               Art. 5.

  In   materia  amministrativa,  l'articolo  1  non  si  applica  nel
procedimento  per  la  sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato.
                               Art. 6.

  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1969

                               SARAGAT

                                                         RUMOR - GAVA

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: GAVA

 

Martedì, 7 Ottobre 1969