Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (G.U. 261 del 9 novembre 2007 – Suppl. ord. n. 228)
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, recante attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, relativo all'attuazione delle direttive 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;
Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;
Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;
Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali;
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1.
O g g e t t o
2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.
Ambito di applicazione
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.
Effetti del riconoscimento
2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.
Art. 4.
Definizioni
a) «professione regolamentata»:
1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale;
4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.
b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;
c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;
e) «formazione regolamentata»: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;
f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione;
g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;
h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata.
i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:
1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;
l) «Stato membro di stabilimento»: lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore e' legalmente stabilito per esercitarvi una professione;
m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;
n) «piattaforma comune»: l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.
Art. 5.
Autorità competente
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
h) il Ministero dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.
Punto di contatto
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:
a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;
b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate.
3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):
a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorità competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. L'Autorità competente di cui all'articolo 5 può istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).
6. Della attivazione del punto di contatto l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell'esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.
Art. 7.
Conoscenze linguistiche
Capo II
RAPPORTI CON AUTORITà NON NAZIONALI
Art. 8.
Cooperazione amministrativa
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.
4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello stato membro d'origine, che: a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.
Titolo II
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 9.
Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.
ADEMPIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEA E OCCASIONALE
Art. 10.
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.
3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui all'articolo 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
Art. 11.
Verifica preliminare
2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.
Titolo professionale
2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi.
3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.
4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
Art. 13.
Iscrizione automatica
2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1.
4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.
Art. 14.
Cooperazione tra autorità competenti
2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.
Art. 15.
Informazioni al destinatario della prestazione
a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
b) se l'attività e' sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;
c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore e' iscritto;
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e' stato conseguito;
e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.
Titolo III
LIBERTA' DI STABILIMENTO
Capo I
NORME PROCEDURALI
Art. 16.
Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri.
4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.
5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.
6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.
7. Nei casi di cui all'articolo 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalità procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Se l'esercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.
10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.
Art. 17.
Domanda per il riconoscimento
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;
c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.
3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.
5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi.
6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati.
7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro.
8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.
9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.
REGIME GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI FORMAZIONE
Art. 18.
Ambito di applicazione
a) alle attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;
b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55. c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;
e) agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;
f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;
g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.
Art. 19.
Livelli di qualifica
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi, 2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni;
d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
Art. 20.
Titoli di formazione assimilati
2. E' altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.
Continua dall'art. 21
ALLEGATI
Martedì, 6 Novembre 2007