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Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ord. n. 99)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015, ad eccezione della disposizione di cui al comma 16 che entra in vigore il 01/7/2015, delle disposizioni di cui ai commi 281, 282, 283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 487, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 che entrano in vigore il 29/12/2014, del comma 503 che entra in vigore il 29/12/2014 e dei commi 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 che entrano in vigore il 30/12/2014.

La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1.
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1  annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare  prima  della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con  ammortamento a carico dello Stato.
  2. Nell'allegato n. 2  annesso  alla  presente  legge  e'  indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,  lettera  c),  della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti  tra le gestioni interessate con il procedimento di  cui  all'articolo  14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente  legge  sono,  inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti  per  l'anno  2015  ai  sensi dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183, nonche'  gli  importi  che,  prima  del  riparto  tra   le   gestioni interessate, sono attribuiti:

Il testo completo della legge 23 dicembre 2014, n. 190

tratto dalla Gazzetta Ufficiale

 

Martedì, 23 Dicembre 2014