Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ord. n. 99)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015, ad eccezione della disposizione di cui al comma 16 che entra in vigore il 01/7/2015, delle disposizioni di cui ai commi 281, 282, 283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 487, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 che entrano in vigore il 29/12/2014, del comma 503 che entra in vigore il 29/12/2014 e dei commi 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 che entrano in vigore il 30/12/2014.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge e' indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
Il testo completo della legge 23 dicembre 2014, n. 190
tratto dalla Gazzetta Ufficiale
Martedì, 23 Dicembre 2014