Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7 (GU n.41 del 19-2-2015)
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale - proroga missioni internazionali delle Forze armate e di polizia - cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali
Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2015
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Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.».
2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;».
3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».
Decreto Legge 18 febbraio 2015
Legge 17 aprile 2015, n. 43 (GU n. 91 del 20-4-2015)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7
Mercoledì, 18 Febbraio 2015